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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32832/2021 del 09/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (società fornitrice)

La controversia

La controversia nasce dalla fornitura di gas metano a un appartamento privato, attivata tramite allacciamento alle condutture che servivano un vicino condominio. La proprietaria dell'immobile deduceva che la società fornitrice aveva realizzato il collegamento senza le necessarie autorizzazioni del condominio interessato; per effetto di un successivo ordine giudiziale di rimozione del prolungamento delle tubature, la fornitura era stata interrotta e l'utenza era rimasta priva del gas di città. L'attrice chiedeva la risoluzione del contratto per inadempimento e il risarcimento dei danni, comprensivi sia delle spese sostenute per ripristinare un impianto alternativo a bombole sia del preteso deprezzamento dell'immobile. In appello la domanda risarcitoria era stata ridimensionata: la Corte territoriale aveva riconosciuto solo i costi di sostituzione/ripristino dell'impianto, escludendo il danno da diminuzione di valore per mancanza di prova del pregiudizio e del nesso causale. In cassazione la ricorrente denunciava violazione dell'art. 1218 c.c. e omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che la prova testimoniale e la consulenza tecnica avrebbero dimostrato il deprezzamento del bene e che la Corte d'appello non avrebbe considerato la legittima aspettativa di stabilità della fornitura.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il fatto storico del preteso deprezzamento dell'immobile fosse stato comunque esaminato dalla Corte d'appello, sicché non ricorreva il vizio di omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. Ha inoltre osservato che la valutazione delle prove e la scelta delle risultanze rilevanti spettano al giudice di merito, il quale può anche escludere implicitamente la rilevanza di singoli mezzi istruttori. La doglianza sulla legittima aspettativa di stabilità della fornitura è stata considerata questione nuova, non specificamente trattata nei gradi precedenti, quindi inammissibile in sede di legittimità. È stata altresì reputata inammissibile la censura formulata come violazione dell'art. 1218 c.c. per difetto di adeguata esposizione delle ragioni di diritto, ex art. 366, n. 4, c.p.c. Il ricorso è stato quindi respinto in rito, con condanna alle spese e con attestazione dell'obbligo, se dovuto, del contributo unificato დამატizionale.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    il vizio è limitato all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non basta l'omessa considerazione di singoli elementi istruttori se il fatto è stato comunque valutato

  • art. 1218 c.c.

    richiamato dalla ricorrente come norma asseritamente violata; la Corte rileva però che la censura, così come formulata, non sviluppa una sufficiente esposizione delle ragioni di diritto

  • art. 366, n. 4, c.p.c.

    la doglianza che si limiti a evocare la violazione di legge senza argomentarne le ragioni è inammissibile

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    indicato quale parametro per commisurare l'ulteriore contributo unificato

  • art. 54 d.l. n. 83 del 2012, conv. in l. n. 134 del 2012

    ha riformulato il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. restringendone l'ambito applicativo

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. ricorre solo quando sia omesso l'esame di un fatto storico decisivo e discusso, non quando il ricorrente contesti la valutazione delle prove o chieda una diversa lettura del materiale istruttorio.
  • L'omessa menzione di singole prove testimoniali o peritali non integra di per sé il vizio di omesso esame, se il fatto storico rilevante è stato comunque considerato dal giudice di merito.
  • La valutazione dell'attendibilità, concludenza e rilevanza delle prove spetta in via esclusiva al giudice di merito, che può selezionare le risultanze ritenute decisive senza dover confutare espressamente ogni mezzo istruttorio.
  • In cassazione non sono ammissibili questioni nuove, se non risulta che siano state ritualmente dedotte nei precedenti gradi di giudizio.
  • La denuncia di violazione di legge deve essere accompagnata da una reale e specifica esposizione delle ragioni giuridiche della censura; la mera evocazione della norma non è sufficiente.

Come è indicizzato

MaterieInadempimentoSpese di liteImpugnazioni
RamiContrattiResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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