Sentenza n. 3487/2026 - Napoli, Sezione 2
per ESECUZIONE DEL GIUDICATO derivante dal Decreto ex L. 89/2001 - Rep. 56 / 2021 - emesso dalla Corte di Appello di Napoli, depositato in Cancelleria il 04.01.2021 all''esito del procedimento nR.G. 2393 / 2020 VG
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione, prima della pendenza del giudizio, del decreto della Corte d’Appello di Napoli emesso ai sensi della l. n. 89/2001
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore in ottemperanza)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per l’esecuzione del giudicato derivante da un decreto della Corte d’Appello di Napoli, ai sensi della l. n. 89/2001. Il giudizio era stato sospeso in applicazione della sospensione biennale automatica prevista dall’art. 5-sexies, comma 12-bis, l. n. 89/2001, introdotto dall’art. 1, comma 817, l. n. 207/2024. Successivamente, a seguito della rinnovazione della domanda al Ministero secondo le nuove modalità telematiche della piattaforma SIAMM-Pintopaga, il Ministero ha integralmente eseguito il giudicato mediante il pagamento di quanto dovuto. La ricorrente ha quindi chiesto la cessazione della materia del contendere e la condanna del Ministero alle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che il pagamento integrale disposto dal titolo esecutivo aveva soddisfatto la pretesa della ricorrente nel corso del giudizio. Ha posto le spese a carico del Ministero in applicazione della soccombenza virtuale, poiché l’esecuzione del giudicato era intervenuta soltanto dopo la proposizione del ricorso. Le spese sono state liquidate in euro 700,00, oltre accessori di legge, con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La disposizione costituisce il fondamento processuale del giudizio di ottemperanza e dell’ordine di esecuzione del giudicato da parte dell’autorità amministrativa.
art. 5-sexies, comma 12-bis, l. n. 89/2001
La norma, introdotta dall’art. 1, comma 817, l. n. 207/2024, prevede una sospensione biennale automatica dei giudizi di esecuzione e di ottemperanza dopo il decorso di venti giorni dall’entrata in vigore della legge n. 207/2024.
art. 1, comma 817, l. n. 207/2024
La disposizione ha modificato l’art. 5-sexies l. n. 89/2001, introducendo, tra l’altro, la causa di sospensione biennale automatica richiamata dal giudice.
l. n. 89/2001
Costituisce la base normativa del decreto della Corte d’Appello posto a fondamento del giudizio di esecuzione.
Massime di principio
- Quando, nel corso di un giudizio di ottemperanza, l’amministrazione esegue integralmente il titolo giudiziale e soddisfa la pretesa azionata, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
- La sopravvenuta esecuzione del giudicato non esclude la condanna dell’amministrazione alle spese processuali secondo il criterio della soccombenza virtuale, qualora l’adempimento intervenga soltanto dopo la proposizione del ricorso e sia quindi riconducibile alla pendenza del giudizio.
- Nel giudizio di ottemperanza avente a oggetto un decreto emesso ai sensi della l. n. 89/2001, trova applicazione la sospensione biennale automatica prevista dall’art. 5-sexies, comma 12-bis, della medesima legge, come introdotto dall’art. 1, comma 817, l. n. 207/2024.
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