Sentenza n. 12243/2026 - Roma, Sezione 5B
per l'annullamento del provvedimento emesso dal Ministero dell’Interno in data 24.12.2024 n. prot. 10/-OMISSIS-, notificato alla ricorrente in data 10.01.2025, con il quale veniva rigettata l'istanza per la concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell'art 9 co. 1 lett. f) della legge 5 febbraio 1992 n. 91, presentata in data 10.08.2021, nonché di ogni ulteriore atto comunque presupposto, connesso e/consequenziale in quanto lesivo degli interessi della ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego della concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione, motivato sulla base di precedenti penali della richiedente e di numerosi elementi penali riguardanti il figlio convivente
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale di diniego della cittadinanza italiana deducendo, con un unico complesso motivo, violazione degli artt. 3, 27 e 97 Cost., eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria, erronea valutazione dei fatti e dei presupposti, illogicità manifesta e disparità di trattamento. Ha sostenuto di essere stabilmente integrata nel tessuto sociale italiano, di avere un'occupazione e di svolgere attività socialmente apprezzabili; ha inoltre contestato la rilevanza degli addebiti penali riguardanti il figlio, asseritamente non più convivente, e ha qualificato il proprio precedente penale come risalente, isolato e relativo a un reato minore. Ha lamentato anche la mancata adeguata considerazione delle osservazioni presentate in sede di preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10-bis l. 241/1990.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto legittimo il diniego poiché l'Amministrazione aveva considerato sia la condanna in appello della richiedente per violazione dell'art. 22, comma 12, d.lgs. 286/1998, sia la complessa e articolata situazione penale del figlio. Il giudice ha escluso il difetto di contraddittorio e di motivazione, rilevando che il decreto aveva esaminato le osservazioni presentate dopo il preavviso di rigetto e aveva spiegato perché non fossero idonee a superare gli elementi ostativi. Quanto alla convivenza, ha ritenuto decisivo che, al momento dell'adozione del decreto, il figlio risultasse ancora convivente secondo l'Anagrafe della Popolazione; la successiva richiesta di cancellazione anagrafica, presentata nel gennaio 2025, non poteva incidere sulla legittimità del provvedimento adottato nel dicembre 2024. In materia di cittadinanza per naturalizzazione, caratterizzata da ampia discrezionalità, l'Amministrazione può valutare globalmente tutti gli elementi indicativi dell'integrazione e dell'affidabilità della richiedente e del nucleo familiare, inclusi i comportamenti penalmente rilevanti dei familiari di primo grado. Il giudice ha escluso che ciò comporti una responsabilità penale per fatto altrui, trattandosi di una valutazione prognostica amministrativa sull'affidabilità e sull'adesione ai valori dell'ordinamento. La stabile occupazione e l'integrazione sociale sono state ritenute condizioni ordinarie e prerequisiti della permanenza regolare, non sufficienti a imporre il riconoscimento della cittadinanza. Le eventuali sopravvenienze potranno essere valutate in una nuova istanza. La ricorrente è stata condannata alle spese di lite, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, lett. f), l. 91/1992
La concessione della cittadinanza per naturalizzazione costituisce esercizio di un potere ampiamente discrezionale dello Stato e richiede una valutazione prognostica sull'integrazione e sull'affidabilità della richiedente.
art. 10-bis l. 241/1990
L'Amministrazione deve esaminare le osservazioni presentate dopo il preavviso di rigetto e dare conto delle ragioni per cui non siano idonee a superare gli elementi ostativi.
art. 22, comma 12, d.lgs. 286/1998
La condanna della richiedente per la violazione della disciplina sul lavoro dello straniero è stata considerata, insieme agli altri elementi, quale indicatore negativo nella valutazione discrezionale della domanda di cittadinanza.
art. 4, comma 3, d.lgs. 286/1998
La regolarità dell'ingresso e del soggiorno presuppone condizioni che rendono la stabile integrazione un percorso ordinario, non sufficiente da solo a fondare la concessione della cittadinanza.
art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998
La stabile occupazione e l'integrazione sociale sono state qualificate come condizioni ordinarie collegate alla permanenza regolare dello straniero, non come titolo automatico alla cittadinanza.
art. 27 Cost.
Il principio di responsabilità personale non impedisce di considerare i comportamenti penalmente rilevanti di un familiare come elementi sintomatici nell'autonoma valutazione amministrativa dell'affidabilità del nucleo familiare.
Massime di principio
- La concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione è espressione di un potere ampiamente discrezionale e richiede una valutazione complessiva e prognostica dell'integrazione dell'istante, della sua affidabilità e della piena adesione ai valori fondamentali dell'ordinamento; non è sufficiente l'assenza di una specifica causa automatica di diniego.
- Nella valutazione della domanda di cittadinanza, l'Amministrazione può considerare, quali indicatori dell'integrazione e dell'affidabilità del nucleo familiare, anche i comportamenti penalmente rilevanti dei familiari di primo grado stabilmente legati alla richiedente, senza che ciò costituisca imputazione di responsabilità penale per fatto altrui.
- Gli elementi ostativi devono essere valutati nel loro complesso e nei reciproci rapporti, senza un esame atomistico dei singoli precedenti; anche un precedente risalente della richiedente può assumere rilievo se inserito in un quadro familiare più ampio caratterizzato da plurimi elementi di controindicazione.
- La legittimità del diniego di cittadinanza deve essere verificata con riferimento alla situazione esistente al momento dell'adozione del provvedimento; sopravvenienze successive, come la cessazione formale della convivenza, possono essere valutate in una nuova istanza, ma non incidono retroattivamente sulla legittimità del diniego originario.
- L'Amministrazione adempie all'obbligo di partecipazione e motivazione quando esamina le osservazioni presentate in risposta al preavviso di rigetto e indica le ragioni specifiche per cui non ritiene superati gli elementi ostativi.
- La stabile occupazione, l'assenza di pericolosità sociale e l'integrazione nella società italiana costituiscono condizioni ordinarie della permanenza regolare dello straniero e prerequisiti della valutazione, ma non attribuiscono un diritto automatico alla concessione della cittadinanza.
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