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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34912/2026 del 30/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato è stato condannato, all'esito di rito abbreviato, dal GUP del Tribunale di Vibo Valentia con sentenza del 3 ottobre 2023, confermata dalla Corte d'appello di Catanzaro il 17 novembre 2025, alla pena di due mesi di reclusione per sostituzione di persona. Secondo l'accertamento, allo scopo di procurarsi un vantaggio e di arrecare danno alla persona offesa, appose la firma di quest'ultima su due richieste di rimborso anticipato di buoni fruttiferi postali dematerializzati, inducendo in errore il personale dell'ufficio postale di Monterosso Calabro. Altre contestazioni erano state definite con assoluzione perché il fatto non costituisce reato. Con un unico motivo di ricorso, la difesa ha denunciato manifesta illogicità e carenza della motivazione, nonché violazione degli artt. 220 disp. att. c.p.p. e 191 c.p.p., sostenendo che le dichiarazioni rese dall'imputato al presidio fraud management di Poste Italiane fossero inutilizzabili, perché raccolte senza le garanzie difensive e il diritto al silenzio. Ha argomentato che i controlli interni, essendo funzionali al servizio pubblico di raccolta del risparmio postale, avrebbero natura pubblicistica e ricadrebbero nella disciplina dell'art. 220 disp. att. c.p.p., richiamando la giurisprudenza costituzionale sul diritto al silenzio e le Sezioni Unite. Ha inoltre prospettato, in termini generici, l'insussistenza della prova della responsabilità.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ha ritenuto infondato il motivo: l'art. 220 disp. att. c.p.p. opera quando si svolgono attività ispettive o di vigilanza fondate su poteri pubblici di sorveglianza previsti da leggi o decreti, non quando si tratta di controlli interni diretti soltanto a verificare la regolarità della gestione aziendale. Il presidio fraud management era un'articolazione interna di Poste Italiane, incaricata di rilevare irregolarità nei servizi di cassa e bancoposta, e non esercitava poteri pubblici di vigilanza; pertanto, le dichiarazioni raccolte nell'inchiesta interna non diventavano inutilizzabili per la mancata osservanza delle garanzie previste dall'art. 220. La Corte ha escluso che le pronunce costituzionali richiamate dalla difesa stabiliscano una garanzia generale del diritto al silenzio per qualsiasi controllo amministrativo interno suscettibile di sviluppi penali: esse riguardavano, invece, poteri esterni di vigilanza attribuiti dalla legge alla CONSOB. Ha inoltre rilevato che la prospettata carenza di prova della responsabilità, formulata genericamente, era manifestamente infondata una volta respinta l'eccezione processuale.

Norme richiamate

  • art. 220 disp. att. c.p.p.

    In tema di attività ispettiva e di vigilanza, la disciplina di cui all'art. 220 disp. att. cod. proc. pen. si applica nel solo caso in cui siano esercitati pubblici poteri di sorveglianza e non nell'ipotesi in cui risulti espletata una mera funzione di controllo interno, strumentale alla verifica della regolarità della gestione.

    La norma si applica alle attività ispettive o di vigilanza che comportano l'esercizio di poteri pubblici di sorveglianza; non si estende ai controlli interni aziendali orientati alla sola regolarità della gestione.

  • art. 191 c.p.p.

    Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

    La Corte non ravvisa l'inutilizzabilità dedotta in relazione alle dichiarazioni raccolte nel controllo interno; il riferimento all'art. 191 c.p.p. compare nel motivo di ricorso, ma la decisione non sviluppa una distinta interpretazione della disposizione.

  • art. 63 c.p.p.

    facendone derivare la necessità di sentirlo con le garanzie di cui all'art. 63 cod. proc. pen., dimenticando che il tema centrale è che l'attività di sorveglianza o di ispezione o di vigilanza deve essere prevista da leggi o decreti che diano luogo ai poteri pubblici correlati all'esercizio di dette attività e non basta che esistano fonti (interne di settore o di altra natura) che genericamente le prescrivano.

    La necessità delle garanzie richiamate dall'art. 63 c.p.p. non discende dalla sola emersione di sospetti nel corso di un controllo interno: ai fini della disciplina dell'art. 220 disp. att. c.p.p. occorre che l'attività ispettiva o di vigilanza sia espressione di poteri pubblici fondati su leggi o decreti.

  • art. 24 Cost.

    Il tema attiene alla tutela costituzionale del "diritto al silenzio", che pur non godendo di riconoscimento espresso nella nostra Carta fondamentale, costituisce un corollario essenziale dell'inviolabilità del diritto di difesa, previsto dall'art. 24 Cost., garantendo nel procedimento penale all'imputato la possibilità di rifiutare di sottoporsi all'esame testimoniale e, più in generale, di avvalersi della facoltà di non rispondere alle domande del giudice o dell'autorità competente per le indagini.

    Il diritto al silenzio è ricondotto all'inviolabilità del diritto di difesa; la sentenza precisa però che la tutela richiamata non comporta l'estensione automatica delle garanzie processuali a ogni attività amministrativa o di controllo interno.

  • art. 187-quinquiesdecies d.lgs. n. 58/1998

    I giudici costituzionali, nella sentenza n. 84 del 2021 in particolare, hanno dichiarato costituzionalmente illegittimo (per violazione degli artt. 24, 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 6 CEDU e 14, par. 3, lett. g), PIDCP, nonché agli artt. 11 e 117, primo comma, Cost. in relazione all'art. 47 CDFUE) l'art. 187-quinquiesdecies del d.lgs. n. 58 del 1998, nel testo originariamente introdotto dall'art. 9, comma 2, lett. b), della legge n. 62 del 2005, nella parte in cui si applica anche alla persona fisica che si sia rifiutata di fornire alla CONSOB risposte che possano far emergere la sua responsabilità per un illecito passibile di sanzioni amministrative di carattere punitivo, ovvero per un reato.

    La pronuncia costituzionale richiamata tutela il diritto al silenzio rispetto alle richieste della CONSOB, nell'ambito dei poteri esterni di vigilanza e delle procedure sanzionatorie descritte; non stabilisce una garanzia generale applicabile a ogni controllo interno aziendale.

  • art. 191 c.p.p.

    Il rigetto dell'eccezione processuale rende manifestamente infondato il cenno, genericamente contenuto nel ricorso, all'insussistenza della prova della responsabilità del ricorrente per il reato ascrittogli.

    La contestazione generica sulla prova della responsabilità non fonda un autonomo accoglimento una volta respinta l'eccezione processuale di inutilizzabilità.

Massime di principio

  • L'art. 220 disp. att. c.p.p. si applica alle attività ispettive o di vigilanza previste dalla legge o da decreti quando esse comportano l'esercizio di pubblici poteri di sorveglianza; non si applica ai controlli interni aziendali diretti esclusivamente a verificare la regolarità della gestione.
  • Ai fini dell'art. 220 disp. att. c.p.p., non basta che una disciplina interna o settoriale preveda genericamente controlli: il rilievo pubblicistico dei poteri ispettivi o di vigilanza deve trovare fondamento in leggi o decreti.
  • La soglia di emersione degli indizi prevista dall'art. 220 disp. att. c.p.p. attiene al momento in cui, nel corso di un'attività ispettiva o di vigilanza qualificata, emerge la possibilità di attribuire rilevanza penale al fatto; tale regola presuppone comunque un'attività fondata su pubblici poteri e non trasforma un controllo aziendale interno in attività di vigilanza pubblica.
  • La tutela del diritto al silenzio riconosciuta in relazione ai poteri esterni di vigilanza della CONSOB non comporta, secondo la decisione, l'estensione automatica delle garanzie processuali a qualsiasi controllo amministrativo o interno suscettibile di sviluppi penali.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProve
RamiProcesso penaleDelitti contro la persona
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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