Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 2912/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202603458

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Consiglio di Stato ha respinto l’istanza cautelare di sospensione dell’efficacia della sentenza impugnata. Nel bilanciamento degli interessi ha ritenuto recessive le esigenze imprenditoriali della società appellante rispetto alle esigenze pubblicistiche di prevenzione dell’infiltrazione della criminalità nell’economia e nella gestione di commesse pubbliche. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Consiglio di Stato, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Veneto, Sez. I, che aveva respinto il ricorso di primo grado

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni statali)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha proposto appello contro la sentenza del TAR Veneto n. 766 del 13 aprile 2026 e, in via incidentale, ha chiesto la sospensione dell’efficacia della sentenza. Dal testo dell’ordinanza non sono specificati i motivi di appello né l’atto amministrativo originariamente contestato. La controversia si colloca tuttavia nell’ambito della prevenzione dell’infiltrazione della criminalità nell’economia e nella gestione di commesse pubbliche.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    La domanda cautelare in appello è stata esaminata ai sensi della disposizione richiamata.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ritenuta applicabile quale base per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte appellante.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, unitamente all’art. 52 del d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Nella fase cautelare d’appello, le esigenze imprenditoriali del soggetto privato possono risultare recessive rispetto alle esigenze pubblicistiche di prevenzione dell’infiltrazione della criminalità nell’economia e nella gestione di commesse pubbliche.
  • Il giudizio cautelare richiede un bilanciamento concreto tra gli interessi privati alla prosecuzione dell’attività economica e gli interessi pubblici alla prevenzione dei fenomeni criminali; la prevalenza di questi ultimi giustifica il rigetto della sospensione richiesta.

Come è indicizzato

MaterieInterdittiva e informazione antimafiaTutela cautelare
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcesso amministrativo
SottomateriePresupposti e indizi dell'infiltrazione
IstitutiTutela cautelarePonderazione degli interessi e interesse pubblico

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.