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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36196/2021 del 23/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (committente)

La controversia

La controversia trae origine da un decreto ingiuntivo notificato da un'impresa edile per il pagamento del corrispettivo di lavori eseguiti su incarico di una committente privata. La committente propose opposizione deducendo che il credito fosse inferiore a quanto ingiunto e già in parte corrisposto, e formulò anche domanda riconvenzionale di risarcimento danni per asserite negligenze nella direzione dei lavori e per la mancata consegna di documentazione contabile necessaria a ottenere un contributo pubblico. Nel corso del primo grado vi furono vicende processuali complesse: rigetto della provvisoria esecuzione, chiamata in causa del direttore dei lavori, mancata comparizione delle parti in una successiva udienza e cancellazione della causa dal ruolo; poi la committente riassunse il giudizio oltre un anno dopo, sostenendo che la cancellazione fosse stata disposta per errore e che le comunicazioni non le fossero pervenute correttamente. Il giudice di primo grado ritenne irregolari le comunicazioni, proseguì il giudizio e accolse l'opposizione revocando il decreto ingiuntivo, ma rigettando la domanda risarcitoria. In appello il creditore contestò soprattutto: 1) la tardività della riassunzione, per intervenuta estinzione del processo ex art. 307 c.p.c.; 2) la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del terzo chiamato; 3) la mancata considerazione dell'asserita definitività del decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo ex art. 647 c.p.c. In cassazione il ricorrente ha riproposto questi tre motivi, denunciando violazione degli artt. 112, 102, 307, 647 e 650 c.p.c.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché l'eccezione di estinzione non risultava tempestivamente sollevata "prima di ogni altra difesa" secondo il regime ratione temporis applicabile dell'art. 307 c.p.c., e comunque il ricorrente non ha smentito l'accertamento della Corte territoriale. Ha respinto il secondo motivo chiarendo che la dichiarazione di esecutorietà del decreto ingiuntivo non era sindacabile nei termini prospettati, essendo il relativo controllo possibile solo nel giudizio di opposizione o in opposizione all'esecuzione, e che la riassunzione aveva validamente mantenuto in vita il giudizio di opposizione. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo perché non confrontato con la ratio decidendi della sentenza impugnata: non vi era stata alcuna vera statuizione di integrazione del contraddittorio ex art. 102 c.p.c., ma soltanto l'autorizzazione alla chiamata di un terzo ai sensi degli artt. 106 e 269 c.p.c., situazione non equivalente a litisconsorzio necessario. Il ricorrente è stato condannato alle spese e, se dovuto, al contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 307 c.p.c.

    "prima di ogni altra difesa"

    Nel regime applicabile ratione temporis, l'eccezione di estinzione del processo doveva essere proposta tempestivamente dalla parte interessata, al primo atto difensivo utile; in mancanza, risultava preclusa.

  • art. 647 c.p.c.

    La dichiarazione di esecutorietà del decreto ingiuntivo non è impugnabile con autonomo ricorso per cassazione; il controllo sulle condizioni che la legittimano si svolge nell'ambito dell'opposizione al decreto o dell'opposizione all'esecuzione.

  • art. 650 c.p.c.

    Richiamato come rimedio alternativo nei casi consentiti, entro il perimetro dell'opposizione al decreto ingiuntivo.

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato per dedurre ultrapetizione/omessa pronuncia, ma la Corte ha ritenuto le censure non fondate o non confrontate con la ratio decidendi.

  • art. 102 c.p.c.

    Il litisconsorzio necessario ricorre solo quando il giudice abbia disposto l'integrazione del contraddittorio; la semplice autorizzazione alla chiamata del terzo non comporta di per sé necessaria partecipazione del terzo al giudizio.

  • art. 106 c.p.c.

    La chiamata del terzo su iniziativa di parte non equivale, da sola, a integrazione del contraddittorio nei confronti di un litisconsorte necessario.

  • art. 269 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla chiamata del terzo, senza implicare automaticamente litisconsorzio necessario.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Applicato per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione.

Massime di principio

  • L'eccezione di estinzione del processo per mancata riassunzione deve essere proposta tempestivamente dalla parte interessata nel primo atto difensivo utile, quando il regime processuale applicabile lo richieda; se non dedotta nei termini, è preclusa.
  • La dichiarazione di esecutorietà del decreto ingiuntivo ex art. 647 c.p.c. non è autonomamente impugnabile con ricorso per cassazione: le eventuali contestazioni sulle condizioni che la legittimano vanno fatte valere nel giudizio di opposizione o, se del caso, nell'opposizione all'esecuzione.
  • La chiamata di un terzo autorizzata dal giudice su iniziativa di parte non coincide con l'ordine di integrazione del contraddittorio ex art. 102 c.p.c.; pertanto la mancata partecipazione del terzo non determina estinzione o nullità per difetto di litisconsorzio necessario, salvo che il rapporto dedotto lo imponga realmente.
  • In sede di legittimità è inammissibile il motivo che non si confronti con la ratio decidendi della sentenza impugnata, limitandosi a riproporre una diversa lettura delle premesse processuali senza censurare l'effettivo fondamento della decisione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCompetenza
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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