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Sentenza

Sentenza n. 1994/2026 - Napoli, Sezione 9

per l'annullamento della deliberazione di Giunta del Comune di Casagiove n. 51 del 30 dicembre 2024 pubblicata sull’albo pretorio comunale il 3 gennaio 2025, nonché di ogni atto preordinato, connesso, conseguente;

Giustizia amministrativa202500836

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IXSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Deliberazione della Giunta del Comune di Casagiove n. 51 del 30 dicembre 2024, recante la revisione biennale della pianta organica delle farmacie e la nuova delimitazione delle zone delle quattro sedi esistenti

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (farmacia concorrente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha contestato la revisione della pianta organica comunale, deducendo carenza dei presupposti, difetto di istruttoria e motivazione, erroneità del dato demografico, irragionevolezza, illogicità, disparità di trattamento e violazione dell'art. 2 della legge n. 475/1968. Secondo la ricorrente, il Comune avrebbe modificato la zonizzazione delle quattro sedi senza dimostrare i mutamenti demografici posti a fondamento della scelta, senza indicare la fonte e il significato dei dati riportati negli allegati e senza svolgere uno studio complessivo del territorio, della distribuzione dei residenti, dell'accessibilità e dei mezzi di comunicazione. È stata inoltre contestata l'assegnazione alla sede n. 1 di strade ritenute appartenenti al Comune di Caserta, nonché l'utilizzo di toponimi asseritamente inesistenti o modificati senza la prescritta procedura. La ricorrente ha infine lamentato l'omessa valutazione del parere dell'Ordine dei Farmacisti e il mancato esame delle criticità segnalate nel procedimento. Nel corso del giudizio, il Consiglio di Stato ha definito il contenzioso sui confini tra Caserta e Casagiove, riconducendo la via Lorenzetti, denominata anche strada comunale di circonvallazione o ex strada provinciale per San Leucio, al territorio di Casagiove.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti indicati in motivazione e ha annullato la deliberazione impugnata per difetto di istruttoria e motivazione, facendo salvi i provvedimenti dell'amministrazione in sede di riedizione del potere. Il Collegio ha ritenuto non adeguatamente dimostrato il dato demografico utilizzato dal Comune: il numero di 13.004 abitanti indicato nella deliberazione risultava contestato sulla base delle rilevazioni ISTAT e il Comune aveva sostanzialmente ammesso l'esistenza di un dato diverso. Inoltre, l'amministrazione non aveva evidenziato una specifica disfunzionalità della precedente zonizzazione né chiarito quale migrazione della popolazione rendesse necessaria la redistribuzione delle strade tra le sedi esistenti. Gli allegati alla deliberazione contenevano soltanto elenchi di strade e una cartografia, senza esplicitare l'istruttoria e le ragioni delle nuove scelte. La riperimetrazione non risultava fondata su uno studio esaustivo del territorio, sulla corretta dislocazione dei residenti, sulle condizioni di accessibilità e su un adeguato bilanciamento tra interesse pubblico all'efficienza del servizio e interesse delle farmacie alla conservazione del preesistente bacino economico e geografico. Il Comune non aveva inoltre valutato il parere dell'Ordine dei Farmacisti, che aveva segnalato la pendenza di contenziosi rilevanti. I motivi fondati sull'appartenenza della via Lorenzetti al Comune di Caserta sono stati dichiarati improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse, poiché la questione era stata definitivamente risolta dal Consiglio di Stato in senso favorevole all'appartenenza della strada al Comune di Casagiove. Le spese di lite sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 2, comma 2, l. 2 aprile 1968, n. 475

    il numero di farmacie spettanti a ciascun comune e' sottoposto a revisione entro il mese di dicembre di ogni anno pari, in base alle rilevazioni della popolazione residente nel comune, pubblicate dall'Istituto nazionale di statistica

    La revisione della pianta organica deve fondarsi sulle rilevazioni ISTAT della popolazione residente; l'erronea valutazione del parametro demografico determina l'illegittimità della revisione quando tale parametro costituisca il presupposto della nuova zonizzazione.

  • art. 73 c.p.a.

    Richiamato quale base per il deposito delle memorie finali delle parti.

  • art. 2 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285

    Invocato dalla ricorrente in relazione alla qualificazione della strada controversa; le relative censure sono divenute improcedibili quanto all'appartenenza della via Lorenzetti al Comune di Caserta.

  • art. 4 d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495

    Invocato dalla ricorrente in relazione alla delimitazione e qualificazione della strada; la questione è stata superata dalla definizione del contenzioso sui confini comunali.

  • art. 1 r.d. 10 maggio 1923, n. 1188, convertito dalla l. n. 473/1925

    Invocato per la dedotta violazione della procedura di modifica della denominazione delle strade; il giudice non fonda su tale profilo l'accoglimento principale, basato invece sui deficit istruttori e motivazionali della revisione.

  • d.P.R. 30 maggio 1989, n. 223

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alla toponomastica; il giudice non fonda su tale profilo l'accoglimento principale.

Massime di principio

  • La revisione della pianta organica delle farmacie fondata sul parametro demografico deve utilizzare dati di popolazione corretti e coerenti con le rilevazioni ISTAT; l'erronea individuazione della popolazione residente vizia il presupposto della revisione e determina l'illegittimità dell'atto quando il dato demografico abbia giustificato la nuova zonizzazione.
  • La redistribuzione delle strade tra sedi farmaceutiche già esistenti richiede un'istruttoria puntuale sull'intero territorio comunale, comprendente la consistenza e la dislocazione della popolazione, l'accessibilità ai diversi bacini, le vie e i mezzi di comunicazione e le eventuali disfunzionalità della precedente programmazione.
  • Anche quando la revisione della pianta organica non comporti l'istituzione di nuove sedi, l'amministrazione deve motivare specificamente le ragioni per cui la precedente delimitazione delle zone non assicura più un'equa distribuzione e un'agevole accessibilità al servizio farmaceutico.
  • La motivazione per relationem non è sufficiente quando gli allegati richiamati si limitano a elencare le strade o a rappresentare graficamente le zone senza rendere conoscibili l'istruttoria svolta, i criteri applicati e le ragioni della diversa distribuzione delle sedi.
  • Nella revisione della zonizzazione farmaceutica l'amministrazione deve considerare, nell'ambito della ponderazione degli interessi, anche l'interesse delle farmacie alla conservazione dell'originario bacino economico e geografico, pur restando prevalente l'obiettivo pubblico dell'equa e agevole accessibilità al servizio.

Come è indicizzato

MaterieTariffe e rapporti con gli utentiMotivazione del provvedimento
RamiServizi pubbliciProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPonderazione degli interessi e interesse pubblico

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