Cassazione Civile, Ordinanza n. 39831/2021 del 14/12/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Amministrazione finanziaria ha impugnato in cassazione la sentenza della CTR che aveva accolto l'appello della contribuente contro un avviso di accertamento IRPEF per l'anno 2010, emesso nei confronti della socia per maggior reddito da partecipazione derivante dalla presunta distribuzione di utili occulti accertati in capo alla società partecipata. Con il primo motivo ha denunciato la violazione degli artt. 42 d.P.R. n. 600/1973 e 7 l. n. 241/1990, sostenendo che l'atto notificato alla socia era sufficientemente motivato perché allegava l'accertamento emesso verso la società, il quale rinviava al PVC e ne conteneva il nucleo essenziale, rendendo comunque conoscibile la pretesa. Con il secondo motivo ha denunciato la violazione dell'art. 38, comma 3, d.P.R. n. 600/1973 e degli artt. 1416 e 2697 c.c., sostenendo che, nelle società a ristretta base, opera la presunzione di distribuzione pro quota degli utili extracontabili ai soci, specie in presenza di una partecipazione del 90%, e che la CTR aveva errato nel ritenere non provata dall'Ufficio la distribuzione e nell'avere valorizzato, senza adeguata verifica di attendibilità, dichiarazioni rese da un terzo in un giudizio civile per affermare la totale estraneità della contribuente alla gestione sociale.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, affinché riesamini la controversia attenendosi ai principi affermati. La Corte ha ritenuto fondata la censura sia sulla motivazione dell'avviso sia, soprattutto, sul riparto dell'onere probatorio e sulla valutazione delle dichiarazioni di terzi: nelle società a ristretta base partecipativa, una volta accertati utili extracontabili, opera la presunzione di loro distribuzione ai soci, senza necessità di ulteriori riscontri, e la prova contraria del contribuente, anche se fondata su dichiarazioni extraprocessuali di terzi, va valutata in modo non atomistico e previa verifica della loro attendibilità e coerenza con il complesso degli elementi di fatto.
Norme richiamate
art. 42 d.P.R. n. 600/1973
richiamato dalla ricorrente in tema di motivazione dell'avviso di accertamento; la Corte lo esamina nel contesto della sufficienza motivazionale per relationem.
art. 7 l. n. 241/1990
invocato per contestare la mancata allegazione del PVC; la Corte ritiene sufficiente, nel caso concreto, la conoscibilità della pretesa per relationem e la sanatoria del vizio di notifica.
art. 38, comma 3, d.P.R. n. 600/1973
norma richiamata per fondare l'accertamento del maggior reddito da partecipazione in capo al socio a fronte di utili extracontabili della società.
art. 1416 c.c.
richiamato dalla ricorrente per sostenere i limiti alla prova della simulazione; la Corte esclude che osti all'utilizzo, nel processo tributario, di dichiarazioni di terzi come meri elementi indiziari.
art. 2697 c.c.
richiamato sul riparto dell'onere della prova; la Corte afferma che, in società a ristretta base, il contribuente può vincere la presunzione di distribuzione provando la propria estraneità alla gestione o l'accantonamento/reinvestimento degli utili.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
usato come parametro di censura per violazione di legge sostanziale e per il sindacato sul corretto impiego delle presunzioni.
art. 380-bis c.p.c.
menzionato per la trattazione camerale non partecipata.
art. 111 Cost.
richiamato per giustificare l'ammissibilità delle dichiarazioni rese da terzi nel processo tributario in nome del giusto processo e della parità delle armi.
art. 6 CEDU
richiamato, insieme all'art. 111 Cost., a fondamento della valutabilità delle dichiarazioni extraprocessuali di terzi.
art. 2729 c.c.
richiamato per affermare che la Corte di cassazione può controllare la corretta applicazione concreta dei requisiti della presunzione.
Massime di principio
- Nelle società di capitali a ristretta base partecipativa, l'accertamento di utili extracontabili in capo alla società legittima la presunzione di distribuzione pro quota di tali utili ai soci, senza che l'Ufficio debba dimostrare ulteriori elementi di riscontro specifici per ciascun socio.
- La presunzione di distribuzione degli utili extracontabili è superabile dal contribuente mediante prova contraria, anche indiziaria, della propria estraneità alla gestione e conduzione societaria oppure dell'accantonamento o reinvestimento degli utili da parte della società.
- Nel processo tributario le dichiarazioni rese da terzi in sede extraprocessuale sono ammissibili come elementi indiziari, ma il giudice deve valutarne l'attendibilità, la credibilità del dichiarante e la coerenza con l'intero quadro probatorio, senza limitarsi a una lettura atomistica.
- La prova contraria del contribuente non può essere apprezzata in modo meramente assertivo: occorre una valutazione complessiva della convergenza degli indizi e della compatibilità delle risultanze con la partecipazione societaria formale, specie quando la quota posseduta sia rilevante.
- La corretta applicazione delle presunzioni semplici è censurabile in cassazione quando il giudice di merito sussuma fatti non rispondenti ai requisiti legali della presunzione o ometta di verificarne in concreto gravità, precisione e concordanza.
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