Cassazione Penale, Sentenza n. 8143/2024 del 26/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza d'appello che li ha condannati per associazione per delinquere (art. 416 c.p.) e reati connessi di contrabbando di prodotti energetici (art. 40 d.lgs. 504/1995 e connessi), nonche' per autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.) in parte. Le censure contestano: la sussistenza dell'associazione a delinquere e l'insufficienza/contraddittorieta' della motivazione basata su intercettazioni, posizionamenti GPS e controlli; la prova che il materiale trasportato fosse gasolio soggetto ad accisa; l'erronea applicazione dell'aggravante della transnazionalita' e della recidiva reiterata; la mancata concessione delle attenuanti generiche e la eccessivita' delle pene e delle multe; la fondatezza della confisca e del sequestro conservativo; e, per D'Auria, la qualificazione del ruolo di promotore/organizzatore.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che la maggior parte delle doglianze fossero formulazioni generiche o mere richieste di rivalutazione del merito probatorio, non idonee nel giudizio di legittimita'. La Corte ha condiviso la valutazione dei giudici di merito circa l'esistenza dell'organizzazione criminale, supportata da plurime societa' cartiere riconducibili a D'Auria, dall'ampio numero di trasporti (205), dalle intercettazioni, da monitoraggi GPS, da immagini e dalla documentazione che dimostrava che il prodotto era destinato a depositi per essere immesso nel mercato italiano. Ha altresi' ritenuto legittima l'applicazione dell'aggravante della transnazionalita' e motivata l'applicazione della recidiva e il rifiuto delle attenuanti generiche. Pertanto e' confermata, nella sostanza, la sentenza di appello: pene rideterminate in appello risultanti nella sentenza (tra cui per Corsaro e Infantino anni 3 e 8 mesi e multa di C 5.221.869,00 ciascuno; per D'Auria pena e multa come rideterminate in appello; per Sciusco anni 3 e 6 mesi e multa di C 5.221.869,00), la pronuncia di confisca diretta o per equivalente fino a C 3.916.401,00 su beni vari e societa'. Va ricordato che la Corte d'appello aveva previamente parzialmente riformato il primo grado assolvendo D'Auria dall'acquisto dell'imbarcazione Sunseker 61 (fatto non sussiste).
Norme richiamate
art. 416 cod. pen.
La Corte ha ritenuto che il reato associativo fosse provato anche con ruoli differenziati (organizzatore e semplici partecipanti/autisti): la partecipazione anche non rituale integra il reato associativo se sussiste inserimento nel gruppo e consapevolezza degli scopi illeciti
d.lgs. n. 504 del 1995 (art. 40)
primo comma lettera b) e quarto comma
La normativa sul contrabbando di prodotti energetici e l'accisa e' stata interpretata in termini tali da ritenere provato che il materiale trasportato era gasolio soggetto ad accisa e che il mancato uso dei documenti elettronici e l'uso di documenti falsi erano indici rilevanti di evasione
art. 648-ter.1 cod. pen.
L'autoriciclaggio e' stato valutato sulla base dell'investimento di proventi illeciti in attivita' e acquisti (bonifici verso societa' 'cartiera', acquisto quote societarie, acquisto di beni di lusso); la Corte ha ritenuto sussistenti elementi indiziari idonei a sostenere la fattispecie per alcuni versanti
legge n. 146 del 2006 (art. 3)
La circostanza aggravante della transnazionalita' e' stata applicata poiche' le attivita' illecite si sono svolte in piu' Stati UE e/o parti sostanziali della pianificazione o del coordinamento sono avvenute all'estero, rendendo configurabile il carattere transnazionale
art. 61-bis cod. pen.
L'aggravante speciale per la transnazionalita' e' stata ritenuta applicabile quando l'attivita' criminosa e' stata realizzata in diversi Stati e componenti del gruppo hanno svolto attivita' essenziali all'estero
art. 99 cod. pen.
La Corte ha condiviso la ritenzione della recidiva reiterata in presenza di precedenti condanne e della gravita' e ripetitivita' dei fatti attuali, valorizzando la loro efficacia ai fini dell'aumento di pena
art. 62-bis cod. pen.
Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e' stato giudicato congruo dalla Corte in relazione alla gravita' e all'entita' del danno arrecato
art. 240 cod. pen. e art. 44 d.lgs. n. 504/1995
La confisca diretta o per equivalente e' stata ritenuta legittima in relazione a beni e risorse ritenuti pertinenziali o derivanti dai reati fiscali commessi
art. 192 cod. proc. pen.
I motivi basati sulla presunta errata valutazione degli indizi sono stati dichiarati inammissibili se si limitano a chiedere una rivalutazione del materiale probatorio senza indicare vizi specifici di motivazione
art. 316 cod. proc. pen.
Le doglianze sul sequestro conservativo sono state ritenute infondate in assenza di prove di garanzie concrete e per il rischio di dispersione dei beni
Massime di principio
- In Cassazione sono inammissibili i motivi che si limitano a una generica richiesta di riconsiderazione del merito probatorio; per essere accolti i motivi devono indicare punti precisi del provvedimento impugnato con vizi specifici della motivazione
- Per provare l'esistenza di un'associazione per delinquere non e' necessario che tutti i partecipanti abbiano ruoli apicali: ruoli operativi ripetuti e consapevoli (es. autisti che compiono numerosi trasporti illeciti) possono integrare la partecipazione
- L'aggravante della transnazionalita' puo' applicarsi quando l'attivita' illecita si realizza in piu' Stati UE o quando parti rilevanti della pianificazione/controllo avvengono all'estero; non e' necessaria l'esistenza di un gruppo straniero autonomo se il contributo estero e' essenziale
- Il giudice di legittimita' non puo' sostituirsi al giudice di merito nella valutazione della credibilita' delle prove (intercettazioni, monitoraggi, documenti): contesta- zioni generiche degli elementi probatori sono inammissibili
- Per l'autoriciclaggio occorre dimostrare il reimpiego o l'occultamento di proventi illeciti; elementi come bonifici tra societa' cartiere, inesistenza operativa di societa' beneficiarie e acquisti sproporzionati possono costituire indizi utili
- La qualificazione della recidiva richiede valutazione motivata dei precedenti tenendo conto sia della natura che della temporalita' delle condanne pregresse e della gravita' degli attuali fatti
- Le misure reali (sequestro, confisca diretta o per equivalente) devono essere adeguatamente motivate e proporzionate ma possono essere confermate se esistono collegamenti documentali tra beni/societa' e l'attivita' illecita
- Nelle impugnazioni penali e' determinante la specificita' della censura: motivi vaghi o che non indicano i passaggi della motivazione contestata sono destinati all'inammissibilita'
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