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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 16280/2022 del 19/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La ricorrente ha successivamente depositato formale rinuncia al ricorso per cassazione, rinuncia accettata dalla resistente. Il Procuratore Generale ha concluso per l'estinzione del giudizio. La Corte di Cassazione ha dichiarato estinto il procedimento ai sensi degli articoli 306, 390 e 391 c.p.c. e ha compensato le spese

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'avviso di accertamento relativo al recupero a tassazione di maggiori imposte IMU emesso da Velletri Servizi S.p.A. (affidataria del servizio di riscossione per il Comune di Velletri). Il contribuente contestava la carenza di motivazione dell'atto, la mancata indicazione dei valori dei beni e l'impossibilità per la resistente di determinarne il valore. Dopo decisioni sfavorevoli in primo grado (CTP Roma) e in appello (CTR Lazio), la ricorrente aveva proposto ricorso per cassazione con sei motivi

Norme richiamate

  • art. 306 c.p.c.

    Prevede la rinuncia al giudizio e le conseguenze processuali della rinuncia; qui utilizzato per dichiarare estinto il procedimento in seguito alla rinuncia della ricorrente

  • art. 390 c.p.c.

    Disciplina l'effetto della rinuncia e della transazione sul processo; la norma è richiamata insieme alle altre per l'estinzione del giudizio

  • art. 391 c.p.c.

    Regola l'estinzione del processo per rinuncia del ricorrente e gli eventuali effetti sulla decisione; nella sentenza è citato come base normativa per dichiarare l'estinzione

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso fa estinguere il giudizio: se il ricorrente rinuncia e la parte resistente accetta, il processo viene dichiarato estinto senza decisione sul merito
  • L'estinzione per rinuncia è disciplinata dagli articoli del codice di procedura civile (306, 390, 391 c.p.c.); le parti devono osservare le forme previste per la rinuncia e per la sua accettazione
  • La compensazione delle spese è possibile in caso di estinzione per rinuncia: il giudice può decidere di compensare le spese tra le parti anziché condannare una parte all'altra
  • La rinuncia non equivale a una pronuncia sul merito: chi intende ottenere una decisione favorevole sulla sostanza della controversia non deve rinunciare ma proseguire il giudizio
  • Prima di rinunciare è consigliabile valutare l'accettazione della controparte e le conseguenze sui costi processuali e su eventuali effetti esecutivi o fiscali

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