Sentenza n. 5359/2026 - Napoli, Sezione 3
per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 5674/2022, RG n. 12837/2021, resa in data 10 novembre 2022 dal Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, e pubblicata in pari data
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, n. 5674/2022, che aveva riconosciuto l’anzianità maturata nei rapporti a termine per 9 anni, 5 mesi e 24 giorni ai fini della ricostruzione di carriera e condannato il Ministero a corrispondere € 1.917,71, oltre interessi e rivalutazione
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente scolastica)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito in ottemperanza alla sentenza n. 5674/2022, passata in giudicato e notificata al Ministero in forma esecutiva, lamentandone l’integrale mancata esecuzione. La pronuncia del giudice del lavoro aveva riconosciuto il diritto al computo, ai fini giuridici ed economici della ricostruzione di carriera, di 9 anni, 5 mesi e 24 giorni di servizio prestato con contratti a termine e il diritto a € 1.917,71 di differenze retributive, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione dei singoli incrementi al saldo. La ricorrente ha chiesto anche la nomina di un commissario ad acta per il caso di persistente inadempimento.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso: la documentazione prodotta attestava il passaggio in giudicato e l’inadempimento non è stato contestato dal Ministero; inoltre era decorso il termine di 120 giorni previsto per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali da parte delle amministrazioni statali. Ha quindi ordinato al Ministero di dare puntuale e integrale esecuzione alla sentenza entro 60 giorni dalla comunicazione o dalla notificazione, se anteriore. In caso di ulteriore inerzia, su richiesta della ricorrente, provvederà entro i successivi 60 giorni il Prefetto di Roma, nominato commissario ad acta con facoltà di delega e con potere di compiere tutti gli atti necessari, comprese eventuali modifiche di bilancio. Il compenso commissariale è fissato in € 500,00, a carico del Ministero. Le spese del giudizio sono liquidate in € 1.000,00, oltre accessori, a carico del Ministero. Il TAR ha precisato che in ottemperanza sono riconoscibili, oltre agli interessi sulle somme dovute, le spese successive funzionali all’introduzione del giudizio, mentre non sono rimborsabili le spese per atti di precetto o per procedure esecutive civili non satisfattive; restano escluse dalla liquidazione omnicomprensiva le eventuali spese di registrazione del titolo, se dovute e versate.
Norme richiamate
art. 112 c.p.a.
emerge la sussistenza dei presupposti per l’esperimento del rimedio giudiziale ex art. 112 e segg. c.p.a.
Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l’attuazione della pronuncia passata in giudicato rimasta ineseguita.
art. 114 c.p.a.
che, pertanto, in accoglimento della domanda della ricorrente, va ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di provvedere, entro sessanta giorni dalla data di comunicazione o dalla notificazione (ove antecedente) della presente pronuncia, alla puntuale e integrale esecuzione del sopra richiamato dispositivo della sentenza azionata, ponendo in essere ogni provvedimento ed adempimento necessario;
Nel giudizio di ottemperanza il giudice ordina all’amministrazione di eseguire integralmente il giudicato entro il termine assegnato e può predisporre la nomina di un commissario ad acta per il caso di persistente inadempimento.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
e in ragione dell’intervenuta scadenza del termine di centoventi giorni che l’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/1996 (convertito in legge n. 30/1997) concede alle Amministrazioni dello Stato e agli enti pubblici non economici per eseguire i provvedimenti giurisdizionali, emerge la sussistenza dei presupposti per l’esperimento del rimedio giudiziale ex art. 112 e segg. c.p.a.;
L’esperimento dell’ottemperanza nei confronti di un’amministrazione statale presuppone, nel caso considerato, la scadenza del termine di 120 giorni concesso per l’esecuzione del provvedimento giurisdizionale.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile quando una pronuncia passata in giudicato è rimasta ineseguita e risulta decorso il termine di 120 giorni concesso alle amministrazioni statali e agli enti pubblici non economici per adempiere.
- Accertata l’inottemperanza, il giudice può fissare un termine per l’esecuzione integrale del giudicato e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, chiamato a intervenire, su richiesta della parte, in caso di ulteriore inerzia.
- Nel giudizio di ottemperanza sono riconoscibili, oltre agli interessi sulle somme liquidate in giudicato, le spese successive che siano funzionali alla pubblicazione, all’esame e alla notificazione del titolo e all’introduzione del giudizio; non sono invece dovute le spese per atti di precetto o per procedure esecutive civili non satisfattive, scelte dal creditore.
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