Sentenza n. 1635/2026 - Catania, Sezione 1
per l’annullamento del decreto prefettizio che ha deciso il ricorso gerarchico avverso decreto del 24.10.2024 del Questore di Ragusa, recante il diniego di rinnovo della licenza di porto fucile per uso sportivo, del 10.2.2024, prot. -OMISSIS-, notificato il 12.2.2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto prefettizio di rigetto del ricorso gerarchico contro il diniego di rinnovo della licenza di porto di fucile per uso sportivo
Esito
Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha dedotto l’eccesso di potere per carenza di istruttoria e illogicità manifesta della motivazione, nonché la violazione dell’art. 43 TULPS e degli artt. 24 e 97 Cost. Ha sostenuto che il diniego di rinnovo fosse illegittimo poiché il procedimento penale per il reato di cui all’art. 612-bis c.p. era stato archiviato. Secondo il ricorrente, l’archiviazione escludeva la possibilità di valorizzare i fatti posti a fondamento della valutazione negativa dell’amministrazione. L’amministrazione ha chiesto il rigetto del ricorso, sostenendo la legittimità della valutazione di inaffidabilità desunta dalla persistente ed elevata conflittualità tra il ricorrente e l’altra parte coinvolta nel procedimento penale.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso, ritenendo infondate le censure. La detenzione e il porto d’armi presuppongono una condotta di vita improntata all’osservanza delle norme penali, dell’ordine pubblico e delle regole di civile convivenza. Il potere dell’autorità di pubblica sicurezza ha natura cautelare e preventiva, non sanzionatoria, ed è ampiamente discrezionale: non occorre dimostrare un abuso effettivo delle armi, essendo sufficiente una valutazione prognostica ragionevole circa l’inaffidabilità del soggetto o il rischio di abuso. L’amministrazione può valutare autonomamente la dimensione storica e obiettiva dei fatti, anche quando il procedimento penale sia stato archiviato o non abbia condotto a condanna, e può attribuire rilievo anche a condotte non penalmente rilevanti ma indicative di una personalità non pienamente affidabile. Nel caso concreto, la protratta e non sopita conflittualità tra le parti, caratterizzata da reciproche ripicche, dissidi pluriennali e crescente astio, è stata ritenuta elemento idoneo a giustificare il giudizio negativo sull’affidabilità del ricorrente. Il ricorrente non aveva inoltre smentito l’esistenza dei dissidi né in sede procedimentale né processuale. Spese di lite compensate.
Norme richiamate
art. 43 TULPS
La disciplina consente di negare il porto d’armi quando la condotta del richiedente non offra sufficiente affidamento sul buon uso delle armi; la valutazione è preventiva e non richiede un abuso effettivo.
art. 612-bis c.p.
L’archiviazione del procedimento per il reato contestato non impedisce all’autorità di pubblica sicurezza di valutare autonomamente i fatti storici sottostanti ai fini del giudizio di affidabilità.
art. 24 Cost.
La norma è stata invocata dal ricorrente, ma la sentenza non sviluppa una specifica interpretazione o violazione riferita al diritto di difesa.
art. 97 Cost.
La norma è stata invocata dal ricorrente, ma il giudice ha escluso profili di illegittimità dell’azione amministrativa, ritenendo ragionevole e logica la valutazione dell’autorità di pubblica sicurezza.
Massime di principio
- Il diniego o la revoca di un titolo di polizia relativo alle armi hanno natura cautelare e preventiva e non richiedono la prova di un abuso effettivo delle armi; è sufficiente che circostanze concretamente valutate rendano non inattendibile il giudizio prognostico di inaffidabilità del soggetto.
- L’autorità di pubblica sicurezza può fondare il giudizio di affidabilità anche su fatti non penalmente rilevanti, purché obiettivamente indicativi di una condotta non conforme alle regole di civile convivenza e idonei a far ritenere non garantito il buon uso delle armi.
- L’archiviazione di un procedimento penale o l’assenza di una condanna non vincolano l’amministrazione nella valutazione amministrativa del possesso dei requisiti di affidabilità per il porto d’armi, potendo essa apprezzare autonomamente la dimensione storica dei fatti sottostanti.
- Una conflittualità personale intensa, protratta nel tempo, non occasionale e caratterizzata da reciproche ripicche e crescente astio può costituire, se adeguatamente motivata, elemento sufficiente a giustificare il diniego del rinnovo del porto d’armi.
- Il sindacato giurisdizionale sulla valutazione dell’autorità di pubblica sicurezza resta circoscritto alla verifica della ragionevolezza, logicità e adeguatezza dell’istruttoria, senza sostituire la valutazione giudiziale a quella discrezionale dell’amministrazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 4 giu 2026Sentenza n. 1235/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 4 giu 2026Sentenza n. 220/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 4 giu 2026Sentenza n. 221/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 4 giu 2026Sentenza n. 222/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 4 giu 2026Sentenza n. 1250/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 4 giu 2026Sentenza n. 1251/2026 - Torino, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →