Sentenza n. 814/2026 - Milano, Sezione 2
per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio tenuto da ISPRA – Istituto Superiore per la protezione e la ricerca ambientale in relazione all’istanza inviata con nota Prot. M1.2025.0067135 del 28 aprile 2025, avente ad oggetto “art 9, comma1, lett. c) della Direttiva 2009/147/CE e art. 19 bis della legge 157/92. Prelievo venatorio in deroga della specie Peppola (Fringilla montifringilla), Frosone (Coccothraustes coccothraustes) e Pispola (Anthus pratensis) per la stagione venatoria 2025/2026. Proposta di determinazione delle “piccole quantità” e richiesta di parere per il prelievo in deroga”, a firma dell'Assessore all'Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste della Regione Lombardia; nonché per la condanna dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale di provvedere in ordine alla determinazione delle suddette piccole quantità entro un breve termine.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio di ISPRA sull'istanza regionale del 28 aprile 2025 volta a ottenere il parere per il prelievo venatorio in deroga di peppola, frosone e pispola nella stagione 2025/2026
Esito
Favorevole al ricorrente (regione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La Regione Lombardia ha chiesto a ISPRA, ai sensi dell'art. 19-bis, comma 3, della legge n. 157/1992, il parere sulla proposta di determinazione delle piccole quantità di prelievo venatorio in deroga per peppola, frosone e pispola. Non avendo ricevuto un riscontro ritenuto idoneo entro il termine di quaranta giorni, ha agito per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio e per la condanna di ISPRA a provvedere. ISPRA ha sostenuto che l'istanza fosse stata riscontrata con una nota del 23 maggio 2025, indirizzata anche alla Regione Lombardia, nella quale era stato espresso parere positivo su una richiesta della Regione Liguria relativa a storno e fringuello; secondo ISPRA, tale parere avrebbe implicitamente definito anche le istanze aventi a oggetto altre specie. È stata inoltre contestata l'utilità della decisione, poiché la stagione venatoria era ormai conclusa, mentre il Ministero ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva. La Regione ha dichiarato di conservare l'interesse alla decisione anche a fini risarcitori.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, poiché nel giudizio non era contestato alcun comportamento o atto di sua competenza. Ha respinto le eccezioni di inammissibilità fondate sull'esistenza della nota del 23 maggio 2025 e sulla sopravvenuta conclusione della stagione venatoria. La nota non costituiva un riscontro effettivo all'istanza regionale: riguardava esclusivamente storno e fringuello, specie oggetto della richiesta ligure; dichiarava di non poter estendere le valutazioni ad altre specie; e non chiariva le ragioni dell'eventuale insostenibilità dei prelievi relativi a peppola, frosone e pispola. Tale quadro di incertezza violava l'obbligo di ISPRA di fornire una risposta chiara entro quaranta giorni, in applicazione dell'art. 19-bis, comma 3, della legge n. 157/1992 e del principio di buona fede nei rapporti amministrativi. Il ricorso è stato pertanto accolto nei confronti di ISPRA, condannata a riscontrare l'istanza entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza. L'interesse alla decisione è stato ritenuto persistente ai fini risarcitori, senza necessità di proporre già la domanda di risarcimento. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 19-bis, comma 2, legge n. 157/1992
Le regioni possono disporre deroghe al divieto di prelievo venatorio previsto dalla direttiva 2009/147/CE solo quando le deroghe siano giustificate da un'analisi puntuale dei presupposti e non vi siano altre soluzioni soddisfacenti.
art. 19-bis, comma 3, legge n. 157/1992
La regione che intende disporre una deroga deve comunicare la propria intenzione a ISPRA entro il mese di aprile; ISPRA è tenuta a esprimere il proprio parere entro e non oltre quaranta giorni dalla ricezione della comunicazione.
art. 1, comma 2-bis, legge n. 241/1990
Il principio di buona fede, applicabile anche ai rapporti di diritto amministrativo, impone a ISPRA di fornire una risposta chiara e riferibile alla specifica istanza regionale.
art. 34, comma 3, c.p.a.
L'accertamento dell'illegittimità del comportamento amministrativo può essere disposto quando il ricorrente dichiari di avere interesse alla decisione ai fini risarcitori, senza dover specificare i presupposti della futura domanda risarcitoria né proporla nello stesso giudizio.
Massime di principio
- Quando una norma impone a un'amministrazione o a un ente tecnico di esprimersi entro un termine su una specifica istanza, il riscontro deve riguardare effettivamente l'oggetto dell'istanza e deve essere chiaro, completo e non equivoco.
- Il fatto che una comunicazione sia indirizzata anche al richiedente e menzioni la sua istanza non è sufficiente a integrare un riscontro: occorre che il contenuto affronti la specifica richiesta e le relative ragioni, senza che un provvedimento riferito ad altre specie o ad altri interessi possa valere come risposta implicita.
- Il principio di buona fede nei rapporti amministrativi impone all'amministrazione di evitare risposte ambigue o suscettibili di interpretazioni contraddittorie, soprattutto quando dal riscontro dipende l'esercizio di un potere regionale entro termini stagionali o decadenziali.
- Ai fini dell'accertamento dell'illegittimità del silenzio ai sensi dell'art. 34, comma 3, c.p.a., è sufficiente dichiarare l'interesse alla decisione per finalità risarcitorie; non è necessario proporre contestualmente la domanda risarcitoria né indicarne già tutti i presupposti.
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