Cassazione Civile, Sentenza n. 14240/2020 del 08/07/2020
Sintesi
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Favorevole al resistente (affittuaria)
La controversia
Una società cooperativa affittante un ramo d’azienda costituito da un esercizio di bar e piccola ristorazione, in forza di un contratto stipulato nel novembre 2014 e nel quale era subentrata per fusione nel dicembre 2015, nel 2016 agì contro l’affittuaria chiedendo l’accertamento della risoluzione di diritto ex art. 1456 c.c. per il mancato pagamento dei canoni dal 1° luglio 2015 al 1° aprile 2016, pari a Euro 44.280,00; in subordine, invocò la clausola risolutiva per il mancato pagamento di Euro 8.154,94 di oneri consortili e, ulteriormente in subordine, la risoluzione ex artt. 1453 e 1455 c.c. per tali inadempimenti e per la mancata esecuzione entro il 28 febbraio 2015 dei lavori di ristrutturazione concordati. Chiese inoltre il rilascio del ramo d’azienda. Dopo la comunicazione di avvalersi della clausola, l’affittuaria versò Euro 43.920,00; l’affittante indicò un residuo di Euro 360,00 per imposta di registro e di Euro 10.980,00 per indennità di occupazione senza titolo. L’affittuaria non contestò i ritardi, ma oppose la tolleranza pluriennale dei pagamenti tardivi e parziali, l’assenza di precedenti solleciti, la mala fede e l’abuso nell’improvviso esercizio della clausola; dedusse inoltre di aver poi pagato gli oneri consortili e di aver eseguito i lavori nel giugno 2016. Il Tribunale di Bologna, con sentenza del 31 ottobre 2017, accolse la domanda principale e dispose il rilascio. La Corte d’appello di Bologna, con sentenza dell’11 maggio 2018, accolse l’appello dell’affittuaria e rigettò le domande dell’affittante. In cassazione l’affittante formulò sei motivi: (1) e (2) sostenne che l’accordo del 13 marzo 2018 relativo alla riconsegna avesse determinato la cessazione della materia del contendere e la carenza d’interesse; (3) contestò la valutazione della tolleranza, la rilevanza della condotta della precedente concedente e l’operatività della clausola risolutiva, invocando anche correttezza e buona fede; (4) denunciò violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per asserita mancata valutazione delle prove; (5) contestò la valutazione della gravità dell’inadempimento e la mancata risoluzione ex artt. 1453 e 1455 c.c.; (6) lamentò l’omesso esame delle istanze istruttorie, in particolare di prove documentali e orali sull’invio di solleciti nel 2015.
La decisione
La Cassazione ha rigettato il ricorso. I primi due motivi sono stati dichiarati inammissibili perché non riproducevano in modo adeguato il contenuto dell’accordo del 13 marzo 2018 e non indicavano una violazione specifica dei canoni interpretativi; inoltre, la Corte d’appello aveva motivatamente ritenuto che l’accordo non provasse il venir meno dell’interesse alla decisione di merito. Le doglianze motivazionali non rispettavano il paradigma dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., che consente di denunciare soltanto l’omesso esame di un fatto storico decisivo, e non un’insufficienza motivazionale o una diversa lettura delle prove. Il terzo motivo è stato rigettato: il giudice di merito aveva accertato, senza vizi motivazionali censurabili, una prassi di tolleranza dei ritardi e dei pagamenti parziali anche nel rapporto del 2014, senza che l’affittante o la sua dante causa avessero manifestato la volontà di avvalersi della clausola in caso di ulteriore protrazione dell’inadempimento. L’improvviso esercizio della clausola, dopo tale tolleranza e senza un previo richiamo alla sua futura operatività, è stato ritenuto contrario alla buona fede nell’esecuzione del contratto. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile perché formulato in modo non conforme ai criteri di legittimità e diretto a ottenere una rivalutazione del merito. Il quinto è stato dichiarato inammissibile: la gravità dell’inadempimento ex art. 1455 c.c. è apprezzamento di fatto del giudice di merito, qui sorretto da motivazione non apparente né intrinsecamente contraddittoria. Anche il sesto è stato dichiarato inammissibile: la Corte d’appello non aveva omesso di decidere sulle istanze istruttorie, ma le aveva disattese rilevando l’assenza di specifiche censure contro il rigetto disposto dal Tribunale; quanto alla prova orale, la ricorrente non aveva dedotto di averne reiterato la richiesta in sede di precisazione delle conclusioni. Le spese del giudizio di cassazione sono state compensate integralmente. La Corte ha dato atto dei presupposti processuali per l’eventuale versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Norme richiamate
art. 1456 c.c.
La tolleranza del locatore nel ricevere il canone oltre il termine stabilito rende inoperante la clausola risolutiva espressa prevista in un contratto di locazione, la quale riprende la sua efficacia se il creditore, che non intende rinunciare ad avvalersene, provveda, con una nuova manifestazione di volontà, a richiamare il debitore all’esatto adempimento delle sue obbligazioni.
La tolleranza dei ritardi può rendere inoperante la clausola risolutiva espressa; per conservarne l’efficacia per il futuro il creditore deve manifestare, contestualmente o successivamente alla tolleranza, la volontà di avvalersene in caso di ulteriore protrazione dell’inadempimento.
art. 1175 c.c.
Dopo anni di tolleranza (e secondo la stessa ricostruzione dell’attuale ricorrente i pagamenti parziali e in ritardo e i mancati pagamenti sono durati, con riferimento al solo contratto stipulato nel 2014, complessivamente ben più di un anno, sicchè detta parte non può dolersi che la Corte di appello abbia parlato di più anni di tolleranza) del ritardo nei pagamenti (dei canoni e degli oneri) l’improvviso esercizio della clausola risolutiva espressa è comportamento contrario al canone della buona fede cui deve improntarsi anche l’esecuzione del contratto.
La buona fede nell’esecuzione del rapporto limita l’esercizio della clausola risolutiva quando il creditore abbia tollerato per un periodo significativo ritardi e pagamenti parziali senza avvertire che intende avvalersi della clausola per le ulteriori inadempienze.
art. 1455 c.c.
In materia di responsabilità contrattuale, la valutazione della gravità dell’inadempimento ai fini della risoluzione di un contratto a prestazioni corrispettive (nella specie affitto di ramo d’azienda), ai sensi dell’art. 1455 c.c., costituisce questione di fatto, la cui valutazione è rimessa al prudente apprezzamento del giudice del merito, risultando insindacabile in sede di legittimità ove sorretta da motivazione congrua ed immune da vizi logici e giuridici.
La gravità dell’inadempimento rilevante per la risoluzione è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito e non è riesaminabile in cassazione se la motivazione è congrua e priva di vizi logici o giuridici.
art. 366 c.p.c.
Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico” il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque – come nella specie preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.
Il ricorrente che denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo deve specificare il fatto storico, il dato da cui risulta, le circostanze della sua discussione processuale e la sua decisività; la mancata menzione di singoli elementi di prova non integra il vizio se il fatto storico è stato comunque considerato.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Alla luce del vigente testo della norma appena richiamata, applicabile al caso di specie ratione temporis, non è più configurabile il vizio di insufficiente e/o contraddittoria motivazione della sentenza, atteso che la norma suddetta attribuisce rilievo solo all’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti, non potendo neppure ritenersi che il vizio di contraddittoria motivazione sopravviva come ipotesi di nullità della sentenza ai sensi del n. 4) del medesimo art. 360 c.p.c.
Il motivo di ricorso per omesso esame è circoscritto all’omissione di un fatto decisivo discusso tra le parti; non consente di censurare la mera insufficienza o contraddittorietà della motivazione.
art. 13, commi 1-bis e 1-quater, D.P.R. 115/2002
Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte della ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
In caso di rigetto del ricorso, ricorrendone i presupposti processuali, va dato atto dell’obbligo per la parte ricorrente di versare l’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
Massime di principio
- La tolleranza del creditore verso il pagamento tardivo dei canoni può rendere temporaneamente inoperante la clausola risolutiva espressa. Per conservarne l’efficacia per il futuro, il creditore deve manifestare contestualmente o successivamente all’atto di tolleranza la volontà di avvalersene in caso di ulteriore protrazione dell’inadempimento.
- Dopo una prassi significativa di tolleranza dei ritardi, l’improvviso esercizio della clausola risolutiva espressa, senza un previo richiamo alla sua futura operatività, può risultare contrario alla buona fede nell’esecuzione del contratto. La valutazione dell’esistenza della prassi di tolleranza è un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito.
- L’interpretazione del contratto compiuta dal giudice di merito è censurabile in cassazione solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica o per motivazione inadeguata nei limiti consentiti; non basta proporre una lettura alternativa, purché quella adottata sia plausibile.
- Il vizio di omesso esame ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. riguarda un fatto storico decisivo discusso tra le parti, non la mancata valutazione o menzione di singoli elementi istruttori, quando il fatto rilevante sia stato comunque preso in considerazione.
- La gravità dell’inadempimento ai fini della risoluzione ex art. 1455 c.c. costituisce una valutazione di fatto del giudice di merito, non sindacabile in cassazione se sorretta da motivazione congrua e immune da vizi logici o giuridici.
- La parte che denuncia in cassazione l’omessa pronuncia o valutazione di istanze istruttorie deve confrontarsi con la ratio della decisione impugnata e indicare le specifiche censure formulate contro il rigetto delle richieste istruttorie in primo grado.
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