Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 6/2026 - Aosta, Sezione 1

per l'annullamento − della nota del Comune di Courmayeur, prot. n. 25772 del 6 dicembre 2024, avente ad oggetto “Autorimessa dell’immobile sito in Via Mont Chetif denominato “Condominio Bon Temps” – Richiesta di procedimento ex art. 2 e 29, comma 2bis, L.241/90 ai fini dell’emissione di un provvedimento di ripristino dello stato legittimo”; − di ogni atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi compresi gli atti pregiudizievoli individuati nel ricorso, anche esaminando le censure proposte; nonché per la declatoria dell’obbligo in capo al Comune di Courmayeur di attivarsi per l’adozione di ogni opportuno provvedimento atto alla repressione dell’abuso edilizio segnalato dalla Jaws Società semplice e, per l’effetto, per la condanna del Comune intimato a provvedere in conformità alle disposizioni di legge e alle richieste avanzate dalla ricorrente.

Giustizia amministrativa202500007

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Valle d'Aosta, Sezione UnicaSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: nota comunale di rigetto della richiesta di ripristino dello stato legittimo relativa a un posto auto ricavato nell'area di manovra di un'autorimessa condominiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato la nota con cui il Comune ha escluso la rilevanza urbanistico-edilizia di un posto auto ricavato nell'area di manovra del piano interrato mediante la sola apposizione di strisce orizzontali, chiedendo l'esercizio dei poteri repressivi edilizi e la condanna dell'Amministrazione a provvedere. Ha dedotto: violazione degli artt. 27, 31 e seguenti del d.P.R. 380/2001, erronea valutazione dell'assenza di titolo edilizio, travisamento, difetto di istruttoria e motivazione e omesso esercizio della vigilanza edilizia; mancata considerazione dell'aggravio del carico urbanistico e del mutamento di destinazione d'uso; violazione delle prescrizioni dimensionali del regolamento edilizio e pregiudizio agli standard, agli spazi comuni e all'accesso al proprio box; contraddittorietà e illogicità dell'azione amministrativa; omessa comunicazione del preavviso di rigetto ex art. 10-bis l. 241/1990. Il Comune e la proprietaria del posto auto hanno eccepito l'inammissibilità del ricorso per natura non provvedimentale o confermativa della nota impugnata e ne hanno sostenuto l'infondatezza nel merito.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo assorbite le eccezioni preliminari di inammissibilità in applicazione della ragione più liquida. Ha ammesso la produzione delle sentenze civili relative alla medesima vicenda, qualificandola come prova valutabile ai sensi dell'art. 64 c.p.a. Nel merito, ha ritenuto legittima la valutazione comunale secondo cui la delimitazione del posto auto con sole strisce sul pavimento, senza opere modificative dello stato dei luoghi, non altera fisicamente il piano interrato e non ne modifica funzionalmente la destinazione, già riferita ad autorimesse. L'occupazione di uno spazio di manovra per destinarlo a posto auto esclusivo mantiene una destinazione accessoria e di servizio omogenea, senza determinare un mutamento d'uso urbanisticamente rilevante né un significativo aggravio del carico urbanistico o un uso più intenso delle urbanizzazioni. La censura sulle dimensioni del posto auto è stata respinta perché riferita genericamente a norme regolamentari non prodotte e, comunque, perché le dimensioni minime tutelano principalmente la fruibilità del parcheggio da parte dell'utilizzatore e non l'interesse di terzi, salvo concreta interferenza con i loro beni, non dimostrata. La documentazione fotografica ha evidenziato spazio sufficiente per l'accesso al box della ricorrente e il Comando dei vigili del fuoco ha escluso violazioni dei requisiti antincendio e aggravamenti del rischio. Esclusa la rilevanza edilizia dell'intervento, non sussiste neppure la dedotta contraddittorietà del diniego di provvedimenti repressivi. È stata infine respinta la censura procedimentale: il preavviso di rigetto ex art. 10-bis l. 241/1990 riguarda i procedimenti a istanza di parte e non gli esposti, le segnalazioni o le diffide diretti a sollecitare l'esercizio officioso dei poteri di vigilanza edilizia. La ricorrente è stata condannata alle spese, liquidate in euro 2.500 per il Comune e in euro 2.500 per la controinteressata, oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 64, commi 1 e 4, c.p.a.

    La produzione di pronunce rese in un giudizio civile parallelo sui medesimi fatti è ammissibile; la loro rilevanza e il loro valore probatorio sono rimessi alla valutazione prudente del giudice.

  • artt. 27, 31 e seguenti d.P.R. 380/2001

    I poteri di vigilanza e repressione edilizia non devono essere esercitati quando l'intervento, consistendo nella mera apposizione di segnaletica senza opere e senza mutamento urbanisticamente rilevante, è irrilevante sotto il profilo edilizio-urbanistico.

  • artt. 3 e 10 d.P.R. 380/2001

    La delimitazione di un posto auto nell'area di manovra di un'autorimessa, se mantiene la destinazione funzionale accessoria già esistente, non integra un mutamento d'uso rilevante né determina di per sé un significativo aggravio del carico urbanistico.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Il predetto preavviso di diniego si applica infatti ai soli “procedimenti ad istanza di parte”

    Il preavviso di rigetto non è dovuto per esposti, segnalazioni e diffide con cui il privato sollecita l'esercizio officioso dei poteri di vigilanza edilizia.

  • art. 1, comma 2-bis, l. 241/1990

    Il richiamo ai doveri di collaborazione e buona fede non impone l'adozione di provvedimenti repressivi in assenza dei presupposti sostanziali per l'esercizio della vigilanza edilizia.

Massime di principio

  • La mera delimitazione mediante strisce orizzontali di un posto auto nell'area di manovra di un'autorimessa, in assenza di opere idonee a modificare lo stato fisico dei luoghi, non costituisce di per sé un intervento edilizio urbanisticamente rilevante.
  • La destinazione a posto auto di una porzione dell'area di manovra di un piano interrato già destinato ad autorimessa mantiene la medesima funzione accessoria e di servizio e non integra un mutamento di destinazione d'uso urbanisticamente rilevante.
  • L'individuazione di un ulteriore posto auto, quando non comporti un significativo impatto sul territorio o un utilizzo più intenso delle urbanizzazioni esistenti, non determina automaticamente un aggravio rilevante del carico urbanistico.
  • Il preavviso di rigetto previsto dall'art. 10-bis l. 241/1990 non si applica agli esposti, alle segnalazioni e alle diffide diretti a sollecitare l'esercizio officioso dei poteri di vigilanza edilizia, poiché non costituiscono procedimenti avviati a istanza di parte.
  • Le prescrizioni regolamentari sulle dimensioni minime dei posti auto tutelano principalmente l'agevole fruizione da parte degli utilizzatori; il terzo che le deduca deve dimostrare una concreta lesione della propria posizione, quale l'occupazione o l'intralcio ai propri beni.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziQualificazione degli interventiPartecipazione al procedimento
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneEccesso di poterePartecipazione procedimentale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.