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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35566/2021 del 19/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (curatela)

La controversia

In sede di verifica del passivo un creditore era stato ammesso in via privilegiata per un credito da compenso di prestatore d'opera. L'opposizione allo stato passivo, proposta dal creditore ai sensi dell'art. 98 l.fall., era stata rigettata dal Tribunale di Ancona perché non provato il rapporto dedotto come collaborazione autonoma e, in particolare, il vincolo di subordinazione che il ricorrente assumeva sussistere in un rapporto di lavoro con qualifica dirigenziale e con conferimento di una procura speciale per la gestione operativa e amministrativa della società. Con il ricorso per cassazione il creditore ha dedotto: 1) violazione e falsa applicazione dell'art. 2094 c.c., dell'art. 1 del CCNL dirigenti aziende produttrici di beni e servizi e degli artt. 115 e 116 c.p.c., per avere il tribunale escluso erroneamente la subordinazione; 2) violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., 115 e 116 c.p.c., 253 c.p.c. e art. 99 l.fall., per omessa valutazione di prove documentali e mancata ammissione delle prove orali volte a dimostrare la subordinazione; 3) violazione dell'art. 4, comma 1 e comma 4, lett. d), D.M. 55/2014 e tabella n. 2, per avere liquidato il compenso professionale con parametri medi nonostante l'esigua attività svolta all'udienza di discussione.

La decisione

La Corte ha ritenuto inammissibili congiuntamente i primi due motivi, perché diretti sostanzialmente a contestare la ricostruzione del fatto e la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito, attività non sindacabile in sede di legittimità se congruamente motivata. Ha inoltre respinto il terzo motivo, affermando che la liquidazione del compenso operata dal tribunale era compresa nel valore medio tariffario e rientrava nel potere discrezionale del giudice di merito; la necessità di una motivazione specifica sorge solo in caso di deroga ai minimi e massimi tariffari. Il ricorso è stato quindi rigettato. La Corte ha disposto nulla sulle spese, poiché la parte intimata non aveva svolto attività difensiva, e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 98 l.fall.

    Disciplina l'opposizione allo stato passivo, nel cui ambito è stato proposto il gravame originario.

  • art. 99 l.fall.

    Richiamato nel motivo di ricorso in relazione alla dedotta omessa ammissione e valutazione delle prove nell'opposizione allo stato passivo.

  • art. 2094 c.c.

    Norma evocata per sostenere la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato.

  • art. 1 CCNL Dirigenti di aziende produttrici di beni e servizi

    Richiamato come parametro per la qualificazione dirigenziale del rapporto dedotto.

  • art. 115 c.p.c.

    La violazione è configurabile solo se il giudice fonda la decisione su prove inesistenti o altera il contenuto oggettivo della prova; non quando si censuri la valutazione del materiale probatorio.

  • art. 116 c.p.c.

    La violazione è ravvisabile solo se il giudice disattende il principio di libera valutazione senza deroga legale o valuta secondo prudente apprezzamento una prova soggetta a diverso regime.

  • art. 2697 c.c.

    La sua violazione è censurabile solo se l'onere della prova viene erroneamente attribuito a una parte diversa da quella onerata secondo le regole sui fatti costitutivi e sulle eccezioni.

  • art. 253 c.p.c.

    Richiamato nel motivo relativo alle prove orali, senza che la Corte ne sviluppi una specifica interpretazione autonoma.

  • art. 4, comma 1, D.M. 55/2014

    È norma relativa alla liquidazione dei compensi professionali; la Corte afferma che il giudice può liquidare nel range tariffario di riferimento secondo discrezionalità.

  • art. 4, comma 4, lett. d), D.M. 55/2014

    Richiamato in relazione alla fase di liquidazione del compenso, con affermazione che la motivazione specifica è necessaria solo in caso di deroga ai limiti tariffari.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Consente di dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002

    Richiamato quale base del contributo unificato ulteriore dovuto in caso di rigetto del ricorso, se ne ricorrono i presupposti.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è deducibile come violazione di legge una censura che, sotto la veste dell'errore normativo, miri in realtà a ottenere una rivalutazione del fatto e delle prove compiuta dal giudice di merito.
  • La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo quando il giudice abbia invertito l'onere della prova, non quando la parte contesti l'apprezzamento delle prove offerte.
  • La violazione dell'art. 115 c.p.c. ricorre solo se la decisione sia fondata su prove reputate esistenti ma in realtà mai introdotte nel processo, non già quando si censuri il significato attribuito alle prove ritualmente acquisite.
  • La violazione dell'art. 116 c.p.c. è configurabile solo quando il giudice applichi un regime di valutazione probatoria diverso da quello previsto dalla legge, non quando effettui una valutazione discrezionale del materiale istruttorio.
  • La liquidazione dei compensi professionali entro i parametri tariffari è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito; una motivazione specifica è necessaria soltanto se il giudice deroga ai minimi o ai massimi previsti.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoDirigentiProveImpugnazioniSpese di lite
RamiFallimentare / Crisi d'impresaLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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