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Ordinanza

Ordinanza n. 6/2026 - Catanzaro, Sezione 2

per l'annullamento: - del Decreto Dirigenziale n. 14279 dell’8 ottobre 2025, notificato a mezzo PEC alla struttura ricorrente in data 13 ottobre 2025, avente ad oggetto “Fisiosanisport Reggio Calabria SRL con sede legale nel Comune di Roma viale CASRO n. 44 e sede operativa nel Comune di Reggio Calabria in via Prolungamento Aschenez n. 15/C, P.IVA 00998431001 – autorizzazione sanitaria all’esercizio per branche specialistiche ambulatoriali”, nella parte in cui ha decretato parere di compatibilità ex art. 8 ter del d.lgs. n. 592/1992 per “le sole visite e consulenze di specialistica medica” per le seguenti branche: Odontoiatria, Oftalmologia, Cardiochirurgia, Chirurgia Toracica, Medicina Estetica, Ortopedia, sul presupposto che “la struttura non è in possesso dei requisiti strutturali e tecnologici di cui all’allegato 5.2 “Ambulatori di Specialistica Chirurgica” del DCA n. 81/2016”; - della presupposta Deliberazione del Direttore Generale dell’ASP di Reggio Calabria n. 725 del 16 luglio 2025 emessa ad integrazione di quanto riportato con il precedente provvedimento n. 715/2025, con la quale è stato espresso parere favorevole sul possesso dei requisiti di cui all’allegato 5.1 per l’erogazione delle prestazioni di Medicina dello Sport, Medicina Interna, Medicina Legale, Reumatologia, Scienze dell’Alimentazione, Infettivologia, Pediatria e parere favorevole esclusivamente alla effettuazione di prestazioni di visita e consulenza di specialistica medica per le branche di Odontoiatria, Oftalmologia, Cardiochirurgia, Chirurgia Toracica, Medicina Estetica, Ortopedia sul presupposto che “la struttura non è in possesso dei requisiti strutturali e tecnologici di cui all’allegato 5.2 “Ambulatori di Specialistica Chirurgica” del DCA n. 81/2016”; - del verbale di sopralluogo della Commissione Autorizzazione Sanitaria dell’ASP di Reggio Calabria del 22 maggio 2025, a seguito del quale la Commissione, in data 3 luglio 2025, ha rilasciato parere favorevole sul possesso dei requisiti di cui all’allegato 2 ed allegato 5.1 del DCA 81/2016 per l’erogazione delle seguenti prestazioni: Dermatologia/Allergologia, Cardiologia, Endocrinologia, Gastroenterologia, Nefrologia, Neurologia, Oncologia, Pneumologia, Psichiatria, Psicologia, Anestesia e Terapia del Dolore, Angiologia, audiologia, Riabilitazione Cardiologica, ematologia, Geriatria, Medicina del Lavoro, Diagnostica per Immagini di I livello: Ecografia, MOC/DEX, nonché parere favorevole esclusivamente alla effettuazione di prestazioni di visita e consulenza specialistica medica per le seguenti branche: Chirurgia Generale, Chirurgia Plastica, Ginecologia, Otorinolaringoiatria, Neurochirurgia, Chirurgia Vascolare, Chirurgia maxillo facciale, Chirurgia pediatrica sul presupposto che la struttura “non è in possesso dei requisiti strutturali e tecnologici di cui all’allegato 5.2 “Ambulatori di Specialistica Chirurgica del DCA 81/2016””; - nonché di ogni altro provvedimento collegato, connesso, precedente e consequenziale in quanto diretto al parziale diniego della domanda avanzata dall’odierna ricorrente. Con espressa riserva di richiesta di risarcimento dei danni in separata sede in ragione del notevole ritardo nell’adempimento dovuto.

Giustizia amministrativa202501750

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. IIOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: parziale diniego dell'autorizzazione sanitaria all'esercizio per alcune branche specialistiche, limitata alle sole visite e consulenze di specialistica medica

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La struttura sanitaria privata ha impugnato il decreto dirigenziale regionale che, nell'esprimere il parere di compatibilità previsto dall'art. 8-ter del d.lgs. n. 502/1992, ha autorizzato le sole visite e consulenze di specialistica medica per alcune branche, sul presupposto della mancanza dei requisiti strutturali e tecnologici previsti dall'allegato 5.2 del DCA n. 81/2016. Sono stati impugnati anche la deliberazione dell'ASP di Reggio Calabria, adottata a integrazione di un precedente provvedimento, e il verbale di sopralluogo della Commissione Autorizzazione Sanitaria. La ricorrente ha inoltre formulato espressa riserva di chiedere il risarcimento dei danni in separata sede per il ritardo nell'adempimento. Nel giudizio, la Regione Calabria ha eccepito tempestivamente l'incompetenza territoriale del TAR Calabria, sede di Catanzaro, sostenendo la competenza della Sezione staccata di Reggio Calabria; la ricorrente ha dichiarato di aderire all'eccezione.

La decisione

Il giudice non ha esaminato i motivi di illegittimità relativi al parziale diniego dell'autorizzazione sanitaria, né la riserva risarcitoria. Ha ritenuto fondata l'eccezione concernente la ripartizione interna tra la sede centrale del TAR e la Sezione staccata, considerando rilevanti l'oggetto del ricorso e gli effetti diretti dei provvedimenti impugnati, riferiti a una struttura operante a Reggio Calabria. In applicazione dell'art. 47, comma 2, c.p.a., ha assegnato il ricorso alla competenza della Sezione staccata di Reggio Calabria, disponendo che la parte ricorrente provveda alla reiscrizione telematica del ricorso, anche ai fini dell'istanza cautelare, con attribuzione di un nuovo numero di ruolo generale. L'ordinanza presidenziale sulla questione è qualificata dalla norma richiamata come non impugnabile.

Norme richiamate

  • art. 8-ter d.lgs. n. 502/1992

    Norma richiamata quale base del parere di compatibilità sanitaria relativo all'autorizzazione all'esercizio della struttura; la sua applicazione non è stata esaminata nel merito.

  • art. 47, comma 2, c.p.a.

    se una parte, diversa dal ricorrente, ritiene che il ricorso debba essere deciso dal tribunale amministrativo regionale con sede nel capoluogo anziché dalla sezione staccata, o viceversa, deve eccepirlo nell’atto di costituzione o, comunque, con atto depositato non oltre trenta giorni dalla scadenza del termine di cui all’articolo 46, comma 1. Il presidente del tribunale amministrativo regionale provvede sulla eccezione con ordinanza motivata non impugnabile, sentite le parti che ne facciano richiesta […]

    L'eccezione sulla sede competente deve essere proposta dalla parte diversa dal ricorrente nell'atto di costituzione o entro il termine previsto; sulla base di tale eccezione il presidente individua, con ordinanza motivata non impugnabile, la sede centrale o la sezione staccata competente.

  • DCA n. 81/2016, allegato 5.2

    Disciplina tecnica richiamata dall'amministrazione quale parametro per negare l'estensione dell'autorizzazione alle prestazioni specialistiche chirurgiche; il giudice non ne ha valutato la legittimità sostanziale.

Massime di principio

  • La questione relativa alla competenza tra la sede capoluogo e la sezione staccata dello stesso TAR deve essere eccepita dalla parte diversa dal ricorrente nell'atto di costituzione o, comunque, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di costituzione previsto dall'art. 46, comma 1, c.p.a.; l'eccezione tardiva non può essere utilmente proposta.
  • Quando l'oggetto del ricorso e gli effetti diretti dell'atto impugnato sono riferibili alla circoscrizione della sezione staccata, la competenza interna a decidere la controversia può essere assegnata a tale sezione, anche se il ricorso è stato originariamente depositato presso la sede del capoluogo.
  • L'ordinanza presidenziale che decide l'eccezione relativa alla ripartizione tra sede centrale e sezione staccata è motivata e non impugnabile; la parte ricorrente deve provvedere alla reiscrizione del ricorso presso la sede individuata, anche per la trattazione della domanda cautelare.

Come è indicizzato

MaterieCompetenza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiDecadenza e tardività

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