Sentenza n. 127/2026 - Palermo, Sezione 3
per l'ottemperanza alla sentenza n. 49/2025 del Tribunale di Palermo, Sezione Lavoro, pubblicata in data 08/01/2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Palermo, Sezione Lavoro, relativa all'emissione della carta docente e all'accredito delle somme riconosciute
Esito
Favorevole al ricorrente (docenti)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno proposto un ricorso per l'ottemperanza alla sentenza n. 49/2025 del Tribunale di Palermo, Sezione Lavoro, passata in giudicato, con la quale il Ministero dell'Istruzione era stato condannato a emettere la carta docente e ad accreditare, per ciascun ricorrente, importi variabili tra euro 500,00 ed euro 3.000,00, relativi a specifici anni scolastici, oltre agli interessi maturati sino al saldo. L'amministrazione non ha dato integrale esecuzione al titolo nel termine previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notificazione della sentenza. È stata quindi chiesta l'esecuzione coattiva del giudicato ai sensi dell'art. 114 c.p.a., con la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti indicati in motivazione, ritenendo sussistenti i presupposti dell'ottemperanza: la sentenza del giudice ordinario risultava passata in giudicato e il termine dilatorio previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996 era inutilmente decorso. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare puntuale e integrale esecuzione al titolo, provvedendo al pagamento delle spettanze riconosciute, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato quale commissario ad acta il responsabile pro tempore della DGOSV del Ministero, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario dello stesso ufficio, da attivarsi su istanza della parte interessata entro ulteriori sessanta giorni. Il commissario deve operare tramite il Processo Amministrativo Telematico; il munus è obbligatorio e non può essere rifiutato o ostacolato da disposizioni interne dell'amministrazione. Il TAR ha inoltre precisato che eventuali ritardi nell'esecuzione possono determinare responsabilità amministrativa e ha posto le spese di lite a carico dell'amministrazione, liquidandole in euro 1.403,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Consente di azionare l'ottemperanza per ottenere l'esecuzione del giudicato e di impartire all'amministrazione le prescrizioni necessarie, anche mediante la nomina di un commissario ad acta.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996
Il decorso del termine previsto per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione costituisce, nel caso concreto, presupposto per l'azione di ottemperanza.
art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001
può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro
La disciplina relativa alla nomina e all'attività del commissario ad acta nei giudizi di ottemperanza a condanne pecuniarie può essere applicata analogicamente anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro.
art. 1, comma 777, lett. l), legge n. 208/2015
Richiamato quale disposizione modificativa della disciplina dell'art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001.
art. 26 c.p.a.
Richiamato per la regolazione delle spese del giudizio secondo il principio della soccombenza.
art. 91 c.p.c.
Richiamato quale fondamento della condanna alle spese a carico dell'amministrazione soccombente.
d.m. n. 55/2014
Utilizzato analogicamente per liquidare le spese secondo i minimi tariffari relativi alle procedure esecutive mobiliari, avuto riguardo alle fasi studio e istruttoria/trattazione.
Massime di principio
- L'ottemperanza è ammissibile quando il titolo giudiziale azionato è passato in giudicato e sia inutilmente decorso il termine legalmente previsto per l'adempimento da parte della pubblica amministrazione, anche con riferimento a una condanna pecuniaria pronunciata dal giudice ordinario.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione di eseguire puntualmente e integralmente il titolo entro un termine e, in caso di ulteriore inerzia, nominare un commissario ad acta incaricato dell'esecuzione sostitutiva.
- La disciplina sulla nomina e sull'attività del commissario ad acta prevista per l'esecuzione di determinate condanne pecuniarie può essere applicata per analogia anche alle ulteriori condanne della pubblica amministrazione al pagamento di somme di denaro.
- L'incarico di commissario ad acta costituisce un munus obbligatorio, che non può essere rifiutato né ostacolato da disposizioni interne dell'amministrazione di appartenenza.
- Il commissario ad acta nominato nel giudizio amministrativo deve depositare gli atti esclusivamente tramite il Processo Amministrativo Telematico, utilizzando la modulistica prevista per gli ausiliari del giudice e le parti non rituali.
- Il ritardo nell'esecuzione del titolo giudiziale e della decisione resa in sede di ottemperanza può integrare un'ipotesi di responsabilità amministrativa.
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