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Sentenza

Sentenza n. 273/2026 - Pescara, Sezione 1

per l'ottemperanza in relazione al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo – Sezione Staccata di Pescara (Sezione Prima) n. 504 del 2025, resa nel procedimento n. 398/2025 Reg. Ric., non appellata.

Giustizia amministrativa202600080

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - Pescara, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Ordinanza del Comune di Montesilvano n. 2 del 3 gennaio 2026 e comportamento asseritamente elusivo del giudicato formatosi sulla sentenza n. 504/2025

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza sostenendo che il Comune non avesse dato esecuzione alla sentenza n. 504/2025, con la quale era stato ordinato di rilasciare copia dell'ordinanza istitutiva del divieto di sosta dinanzi alla sua abitazione e degli atti correlati, laddove esistenti. Il ricorrente ha dedotto che l'ordinanza comunale n. 2 del 3 gennaio 2026, con cui il Comune aveva comunicato l'irreperibilità dell'originaria ordinanza e contestualmente confermato il divieto di sosta, costituisse elusione o violazione del giudicato. Ha chiesto l'adozione delle misure necessarie all'esecuzione, la fissazione di un nuovo termine, la nomina di un commissario ad acta e la trasmissione degli atti alla Procura della Corte dei conti. Il Comune ha dedotto di avere svolto ricerche presso i propri archivi, anche dopo la sentenza, senza rinvenire l'ordinanza risalente agli anni Ottanta, e di avere formalmente comunicato tale esito all'interessato.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso di ottemperanza. Ha affermato che il diritto di accesso e l'ordine giudiziale di esibizione presuppongono che il documento esista e sia nella disponibilità dell'amministrazione; non possono invece riguardare documenti inesistenti, mai formati o materialmente irreperibili, secondo il principio ad impossibilia nemo tenetur. La mera affermazione dell'indisponibilità non sarebbe sufficiente: l'amministrazione deve indicare, sotto la propria responsabilità, le ragioni concrete dell'impossibilità e chiarire se il documento non esista oppure sia stato smarrito; in caso di documento certamente esistente ma smarrito, deve dimostrare di avere svolto ricerche accurate. Nel caso concreto il Comune aveva già segnalato nel giudizio originario le difficoltà di reperimento e aveva effettuato ulteriori ricerche dopo la sentenza, confermandone l'esito negativo. L'ordinanza n. 2 del 2026 aveva formalmente dato atto dell'irreperibilità e non aveva eluso il giudicato, anche perché la sentenza ottemperanda limitava l'ordine di ostensione ai documenti esistenti. Il ricorrente è stato condannato al pagamento di euro 1.000,00 oltre accessori per spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, nell'ambito del quale il ricorrente ha contestato la mancata esecuzione della sentenza n. 504/2025.

  • art. 116, comma 4, c.p.a.

    Costituiva la base dell'ordine contenuto nella sentenza ottemperanda di rilascio della documentazione richiesta, limitatamente agli atti esistenti.

Massime di principio

  • Il diritto di accesso e l'ordine giudiziale di esibizione possono riguardare soltanto documenti formati e concretamente nella disponibilità dell'amministrazione; non possono imporre l'ostensione di documenti mai formati, inesistenti o materialmente irreperibili.
  • L'amministrazione non può sottrarsi agli obblighi di accesso mediante una generica dichiarazione di indisponibilità: deve indicare sotto la propria responsabilità le ragioni concrete dell'impossibilità e precisare se il documento non esista o sia stato smarrito.
  • Quando il documento risulta certamente esistente ma non viene rinvenuto, l'amministrazione deve fornire una motivazione rafforzata e dimostrare di avere svolto ricerche accurate presso i propri archivi.
  • Nel giudizio di ottemperanza non sussiste elusione del giudicato quando l'amministrazione, dopo avere effettuato ricerche documentate e infruttuose, comunica l'irreperibilità dell'atto richiesto e il giudicato subordinava l'ostensione alla sua esistenza.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleGiudizio di ottemperanza
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivoTrasparenza e pubblicità

Testo integrale

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