Sentenza del 07/12/2015 n. 5283 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
OBBLIGO DI CONTRADDITTORIO PREVENTIVO - ACCERTAMENTO SINTETICO - REDDITOMETRO - Requisiti per il contraddittorio obbligatorio - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato la legittimità dell'accertamento sintetico fondato sull'art. 38 del d.P.R. 600/1973, deducendo la mancata instaurazione del contraddittorio preventivo prima dell'adozione dell'atto impositivo. La questione riguarda l'obbligo dell'Ufficio di consentire al contribuente di esporre preventivamente le proprie ragioni e fornire eventuali elementi giustificativi rispetto alla ricostruzione sintetica del reddito.
La decisione
La sentenza ha riconosciuto l'esistenza dell'obbligo di contraddittorio preventivo nelle ipotesi di accertamento sintetico ai sensi dell'art. 38 del d.P.R. 600/1973. Tale obbligo deriva sia dal comma 7 della disposizione, sia dal più generale principio di contraddittorio endoprocedimentale, che impone alla Pubblica Amministrazione di confrontarsi preventivamente con il contribuente quando intenda adottare un atto potenzialmente lesivo. In assenza di tale confronto, l'accertamento può risultare illegittimo, secondo le conseguenze previste dalla disciplina applicabile.
Norme richiamate
Nelle ipotesi di accertamento sintetico ai sensi dell'art. 38 d.P.R. 600/1973, l'Ufficio è obbligato a instaurare un contraddittorio preventivo.
La disposizione impone all'Amministrazione finanziaria di attivare il confronto preventivo con il contribuente nell'ambito dell'accertamento sintetico, consentendogli di fornire chiarimenti e giustificazioni prima dell'emanazione dell'atto.
Art. 38, comma 7, d.P.R. 600/1973
Il comma 7 costituisce uno specifico fondamento normativo dell'obbligo di contraddittorio preventivo nell'accertamento sintetico.
Principio generale del contraddittorio endoprocedimentale
La Pubblica Amministrazione deve instaurare il confronto con il destinatario ogniqualvolta intenda adottare un provvedimento potenzialmente lesivo, salvo eventuali deroghe previste dalla legge o riconosciute dalla giurisprudenza.
Massime di principio
- Quando l'Amministrazione finanziaria intende emettere un accertamento sintetico o basato sul redditometro, deve normalmente attivare un confronto preventivo con il contribuente.
- Il contribuente deve avere una concreta possibilità di spiegare l'origine delle somme utilizzate, dimostrare la disponibilità di redditi esenti o già tassati e contestare gli elementi presuntivi posti a fondamento dell'accertamento.
- La mancata instaurazione del contraddittorio preventivo può incidere sulla validità dell'atto impositivo, soprattutto quando il confronto avrebbe potuto consentire una diversa valutazione della posizione fiscale.
- In situazioni analoghe è opportuno verificare sia l'esistenza dell'invito al contraddittorio sia il suo contenuto, i termini concessi e l'effettiva possibilità di presentare osservazioni e documenti.
- Il principio non implica automaticamente che ogni contestazione del contribuente debba essere accolta: il contraddittorio garantisce la partecipazione procedimentale, mentre la fondatezza delle giustificazioni deve essere valutata dall'Ufficio.
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