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Sentenza

Sentenza del 07/12/2015 n. 5328 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

Sanzioni - Mancata presentazione della dichiarazione - Stato di detenzione - Causa di forza maggiore - Non sussiste - Sanzioni - Dovute.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente ha impugnato la sentenza della CTP di Brescia chiedendo, per quanto rileva, la disapplicazione delle sanzioni applicate per la mancata presentazione della dichiarazione fiscale relativa al 2007. Ha sostenuto che lo stato di detenzione, protrattosi fino al 2012, integrasse una causa di forza maggiore e gli impedisse di adempiere agli obblighi fiscali. L'Ufficio ha eccepito sia la tardività dell'appello sia l'assenza dei presupposti per escludere le sanzioni.

La decisione

La Commissione ha dichiarato l'appello inammissibile perché depositato oltre il termine di 30 giorni: la notifica per il notificante si considerava effettuata il 16 marzo, il termine scadeva il 15 aprile e il deposito del 16 aprile era tardivo. In ogni caso, il giudice ha precisato che lo stato di detenzione, di per sé, non costituisce forza maggiore, poiché il detenuto può comunicare con il proprio difensore e, tramite lui, con un consulente tributario. La preoccupazione o l'ansia derivanti dalla detenzione sono state ritenute circostanze soggettive, non riconducibili all'evento irresistibile richiesto dalla legge. Le spese, liquidate in 1.000 euro, sono state poste a carico del contribuente.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 5

    Richiamato dal contribuente a sostegno della richiesta di esclusione o disapplicazione delle sanzioni; il testo della decisione non sviluppa una specifica interpretazione dell'articolo, poiché l'appello è stato dichiarato inammissibile.

  • D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 6, comma 5

    Richiamato dal contribuente per sostenere l'esimente della forza maggiore. Il giudice ha ritenuto che la detenzione, considerata isolatamente, non integri una causa irresistibile e inevitabile idonea a escludere le sanzioni.

Massime di principio

  • Lo stato di detenzione non esclude automaticamente la responsabilità per gli obblighi fiscali: occorre dimostrare una concreta e assoluta impossibilità di adempiere.
  • La forza maggiore, ai fini dell'esclusione delle sanzioni tributarie, richiede un impedimento oggettivo, inevitabile e non superabile con l'ordinaria diligenza; difficoltà personali, ansia o disorganizzazione non sono normalmente sufficienti.
  • La possibilità di comunicare con un difensore, un familiare o un consulente può far ritenere concretamente adempiibile l'obbligo fiscale anche durante la detenzione.
  • Le impugnazioni tributarie devono rispettare rigorosamente i termini processuali: il deposito tardivo può determinare l'inammissibilità dell'appello senza esame approfondito delle ulteriori contestazioni.
  • Chi invoca la forza maggiore deve fornire una prova specifica del nesso tra l'evento impeditivo e l'omissione fiscale, non limitandosi ad allegare la propria condizione personale.

Testo integrale

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