Sentenza del 07/12/2015 n. 5380 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
DETRAZIONE IVA - FRODI CAROSELLO - DIRITTO ALLA DETRAZIONE - Sussiste - Condizioni per la detrazione in caso di partecipazione a frode - Dolo - Colpa.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa sentenza ha affermato che il diritto alla detrazione non può essere negato al committente in buona fede che dimostri di non essere stato consapevole della frode. L’onere di provare la conoscenza o la conoscibilità della frode grava sull’Amministrazione finanziaria, poiché il diniego della detrazione costituisce un’eccezione alla regola generale di neutralità dell’IVA.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la possibilità di negare la detrazione dell’IVA a un committente che aveva partecipato inconsapevolmente a una frode carosello realizzata da soggetti terzi. Il punto centrale era stabilire se l’Amministrazione dovesse dimostrare la consapevolezza, o almeno la colpevole ignoranza, del contribuente circa la frode. Secondo il principio affermato, la mera partecipazione oggettiva a una filiera fraudolenta non è sufficiente: occorre provare che il soggetto passivo sapesse, o avrebbe dovuto sapere usando l’ordinaria diligenza, di prendere parte a un illecito fiscale.
Norme richiamate
Principio di neutralità dell’IVA
Il diritto alla detrazione non può essere negato al committente in buona fede.
La detrazione costituisce la regola per i soggetti passivi IVA e può essere esclusa soltanto quando sia dimostrato il coinvolgimento consapevole o colposo del contribuente nella frode.
Regole sull’onere della prova in materia di frodi IVA
Spetta all’Amministrazione finanziaria dimostrare, attraverso elementi oggettivi, che il contribuente conosceva o avrebbe dovuto conoscere la frode commessa da terzi.
Massime di principio
- La presenza di un’operazione nella catena di una frode carosello non comporta automaticamente la perdita del diritto alla detrazione.
- Per negare la detrazione, l’Amministrazione deve provare la consapevolezza del contribuente oppure la sua colpevole ignoranza, valutata sulla base di indizi oggettivi e della normale diligenza richiesta nel settore.
- Il contribuente può difendersi dimostrando la realtà delle operazioni, la regolarità della documentazione e l’adozione di controlli commerciali e fiscali ragionevoli.
- Il diritto alla detrazione può essere negato quando, considerate le circostanze concrete, il contribuente sapeva o avrebbe dovuto sapere che l’operazione era collegata a una frode IVA.
- L’Amministrazione non può fondare il diniego esclusivamente sul fatto che un altro soggetto della filiera fosse un evasore o un soggetto fittizio.
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