Sentenza del 07/12/2015 n. 5279 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
RESPONSABILITÀ D'IMPOSTA DEL NOTAIO - SUSSISTE - APPLICAZIONE DELLA SANZIONE PER OMESSO VERSAMENTO - Liquidazione dell'Ufficio ex art. 3ter, d.lgs. 463/1997 - Responsabilità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la responsabilità d'imposta del notaio rogante e l'applicazione della sanzione per omesso o insufficiente versamento dell'imposta di registro. La questione è stata esaminata in relazione alla liquidazione effettuata dall'Ufficio ai sensi dell'art. 3-ter del d.lgs. 463/1997. Dal combinato disposto degli artt. 10, 57 e 69 del d.P.R. 131/1986 deriva che il notaio che ometta di versare l'imposta di registro, oppure la versi in misura inferiore a quella dovuta, è soggetto alla sanzione per omessa o ritardata liquidazione.
La decisione
La responsabilità del notaio è stata riconosciuta. In caso di omesso o insufficiente versamento dell'imposta di registro, il notaio rogante può essere destinatario della sanzione prevista per l'omessa o ritardata liquidazione, in connessione con la liquidazione dell'Ufficio ai sensi dell'art. 3-ter del d.lgs. 463/1997. Il testo non specifica l'esito formale del ricorso né l'eventuale annullamento o conferma di singoli atti, ma il principio affermato è favorevole all'Amministrazione finanziaria.
Norme richiamate
Art. 10 del d.P.R. 131/1986
Richiamato insieme agli artt. 57 e 69 per individuare i soggetti responsabili nell'ambito dell'imposta di registro, incluso il notaio rogante.
Art. 57 del d.P.R. 131/1986
Concorre a fondare la responsabilità del notaio per gli obblighi relativi all'imposta di registro connessi all'atto rogato.
Art. 69 del d.P.R. 131/1986
Costituisce la base sanzionatoria per l'omessa o ritardata richiesta di registrazione e, secondo il principio riportato, per l'omesso o insufficiente versamento imputabile al notaio.
Art. 3-ter del d.lgs. 463/1997
Consente la liquidazione dell'imposta da parte dell'Ufficio e costituisce il riferimento procedurale per la contestazione dell'omesso o insufficiente versamento.
Massime di principio
- Il notaio rogante non è necessariamente un mero intermediario formale: per gli obblighi fiscali connessi alla registrazione dell'atto può assumere una responsabilità diretta quale responsabile d'imposta.
- Quando il notaio omette di versare l'imposta di registro o versa una somma inferiore a quella dovuta, l'Amministrazione può contestargli la relativa violazione e applicare la sanzione prevista per l'omesso o ritardato adempimento.
- La liquidazione dell'Ufficio ai sensi dell'art. 3-ter del d.lgs. 463/1997 può costituire il presupposto per richiedere il pagamento della maggiore imposta e applicare le conseguenti sanzioni.
- In situazioni analoghe occorre verificare sia la corretta determinazione dell'imposta sia il ruolo rivestito dal soggetto obbligato, poiché il professionista incaricato della stipula può rispondere direttamente degli adempimenti fiscali previsti dalla legge.
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