Sentenza n. 5207/2026 - Napoli, Sezione 3
per l’annullamento previa adozione di idonee misure cautelari, anche ex art. 56 c.p.a., “1) ordinanza n. 232 del 03.07.2026, notificata in pari data, del Comune di Napoli – Area Sviluppo Economico e Turismo – Servizio SUAP, con cui si ordina la “Sospensione dell’attività di somministrazione, condotta della Società RIVIERA S.R.L., ubicata alla VIA ALABARDIERI, 21 mediante la chiusura temporanea dell’esercizio per giorni 30 (trenta) e precisamente per i giorni dal 3 settembre 2026 (compreso) al 2 ottobre 2026 (compreso), in applicazione della sanzione prevista dall’art. 10 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.), secondo il disposto dell’art. 18 del Regolamento di Polizia di sicurezza urbana del Comune di Napoli.” e di tutto quanto in essa rilevato e/o allegato, ivi inclusa la relativa comunicazione di avvio del procedimento prot. n. PG/2026/667774 del 18/06/26, notificata il 22/06/2026 in riferimento ai verbali n. 55/2025 del 27/11/2025, n. VV/24990054467 del 30/12/2025 e n. VV24990119278 del 23 maggio 2026; 2) nonché del Regolamento di Polizia di sicurezza urbana del Comune di Napoli, approvato con Deliberazione Consiliare n. 75 del 5/12/22, se e qualora lesivo degli interessi della ricorrente, con particolare riferimento all’art. 18 e successivi.”
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza di sospensione dell'attività di somministrazione mediante chiusura temporanea dell’esercizio per trenta giorni, adottata per asserita recidiva e violazione della disciplina in materia di immissioni acustiche
Esito
Favorevole al ricorrente (esercente commerciale)
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato l’ordinanza comunale di chiusura temporanea dell’esercizio, nonché, in via subordinata e ove lesivo, l’art. 18 del Regolamento di Polizia e sicurezza urbana del Comune di Napoli. Ha dedotto, in primo luogo, la violazione dell’ordinanza cautelare n. 994/2026, che aveva sospeso l’efficacia della precedente ordinanza comunale n. 146/2026 di chiusura dell’esercizio e dei relativi verbali presupposti, con conseguente elusione degli effetti conformativi della pronuncia cautelare e carenza dei presupposti per qualificare la precedente chiusura come recidiva. Ha inoltre lamentato l’assenza di rilevazioni fonometriche, misurazioni tecniche o altri elementi oggettivi idonei a dimostrare il superamento dei limiti acustici; la violazione della normativa statale in materia di inquinamento acustico e del regolamento comunale; il difetto di istruttoria e di motivazione, il travisamento dei fatti, l’illogicità manifesta, lo sviamento e la carenza dei presupposti. Ha contestato anche la mancata verifica della zonizzazione acustica, l’inconferenza del combinato disposto normativo richiamato nell’ordinanza, la violazione del contraddittorio procedimentale e dei principi di libertà di iniziativa economica e di normale tollerabilità delle immissioni. Il Comune ha eccepito l’inammissibilità per genericità dell’impugnazione del regolamento e ha chiesto il rigetto del ricorso.
La decisione
Il TAR ha ritenuto infondata l’eccezione di inammissibilità relativa all’impugnazione del regolamento, poiché l’art. 18 era stato contestato in via subordinata, unitamente all’atto applicativo, con censure specifiche riferite all’interpretazione della disposizione e alla possibilità di irrogare la sanzione senza l’accertamento dei presupposti previsti. Nel merito, ha accolto il ricorso per la fondatezza del primo motivo, ritenendo che l’ordinanza impugnata avesse illegittimamente qualificato la precedente ordinanza n. 146/2026 come prima recidiva, nonostante la sua efficacia fosse stata sospesa dall’ordinanza cautelare n. 994/2026. Il Comune, utilizzando la precedente chiusura come presupposto della nuova sanzione, ha eluso gli effetti della tutela cautelare e ne ha svuotato l’effettività. L’ordinanza cautelare, fino alla sentenza di merito, impone infatti all’amministrazione un vincolo conformativo: il nuovo esercizio del potere non può violarla né eluderla. Il motivo è stato ritenuto assorbente, con conseguente annullamento dell’ordinanza n. 232/2026 senza esame degli ulteriori motivi. Le spese sono state integralmente compensate per la novità della vicenda; il contributo unificato è stato posto definitivamente a carico del Comune.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata quando ricorrono i relativi presupposti, sentite le parti.
art. 74 c.p.a.
Consente una motivazione sintetica della sentenza in forma semplificata mediante riferimento al punto di fatto o di diritto risolutivo.
art. 56 c.p.a.
Richiamato quale possibile fondamento della tutela cautelare monocratica, senza che il giudice debba adottare una specifica misura cautelare.
art. 10 T.U.L.P.S. (r.d. 18 giugno 1931, n. 773)
Richiamato dall’ordinanza comunale quale base della sanzione della sospensione dell’attività.
art. 18 del Regolamento di Polizia di sicurezza urbana del Comune di Napoli
Prevede, secondo il richiamo contenuto nell’ordinanza impugnata, la disciplina applicata alla sospensione dell’attività; la sua applicazione non può prescindere dall’accertamento dei relativi presupposti.
artt. 1, 3 e 10-bis l. 241/1990
Richiamati dalla ricorrente in relazione ai principi dell’azione amministrativa, alla motivazione e al contraddittorio procedimentale; il giudice non li esamina specificamente perché accoglie il ricorso per altra ragione assorbente.
artt. 3 e 97 Cost.
Richiamati dalla ricorrente in relazione agli obblighi di motivazione, buon andamento e imparzialità; il giudice non li esamina specificamente per l’assorbimento degli ulteriori motivi.
ordinanza cautelare TAR Campania, Sez. III, n. 994/2026
La sospensione dell’efficacia della precedente ordinanza di chiusura imponeva all’amministrazione di non utilizzare quella misura come presupposto di recidiva in modo elusivo della tutela cautelare.
Massime di principio
- L’amministrazione, nell’esercitare nuovamente il potere durante la pendenza del giudizio, deve rispettare il contenuto e gli effetti conformativi dell’ordinanza cautelare, senza adottare atti che ne violino o eludano la portata, soprattutto quando la pronuncia cautelare abbia sospeso l’efficacia dell’atto precedente.
- Una sanzione amministrativa fondata sulla recidiva non può utilizzare come precedente rilevante un provvedimento la cui efficacia sia stata sospesa in sede cautelare, poiché ciò svuoterebbe di effettività la tutela giurisdizionale cautelare.
- L’effetto conformativo dell’ordinanza cautelare opera fino alla decisione di merito e vincola la riedizione del potere amministrativo, pur senza definire in via definitiva la legittimità del rapporto sostanziale controverso.
- L’impugnazione subordinata di una disposizione regolamentare, proposta insieme all’atto applicativo e accompagnata da censure specifiche sull’interpretazione e sull’applicazione della disposizione, non è generica per il solo fatto di essere formulata condizionatamente.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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