Cassazione Penale, Sentenza n. 35254/2025 del 29/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 9/10/2024 che disponeva il sequestro preventivo del profitto del reato di truffa (fino a 65.000 euro) contestato al capo c). Il ricorrente deduceva violazione dell'art. 321 c.p.p. e dei reati contestati (artt. 110, 495, 640, 61 n.7 c.p.), sostenendo l'insussistenza del fumus commissi delicti e l'assenza di qualsiasi contributo personale alla realizzazione del fatto (ad es. assenza alla stipula notarile, contatti della persona offesa solo con altri soggetti).
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e quindi inammissibile. Ha ritenuto che il Tribunale avesse adeguatamente motivato la sussistenza del fumus commissi delicti a carico di Petrone richiamando, in particolare, le dichiarazioni della persona offesa Violante Giuseppe e le acquisizioni probatorie (anche relative alla possibilità di "controllo" da parte degli indagati senza presenza fisica in studio notarile). La Corte ha escluso la possibilità di una rivalutazione in fatto in sede di legittimità e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro 3.000; ha inoltre disposto gli adempimenti di cancelleria.
Norme richiamate
art. 321 cod. proc. pen.
Il ricorrente invocava violazione dell'art. 321 (motivi della decisione), ma la Corte ha ritenuto che il Tribunale avesse adeguatamente motivato la sussistenza del fumus commissi delicti; dunque non è ravvisabile errore di diritto nella motivazione impugnata.
artt. 110, 495, 640, 61 n.7 cod. pen.
Norme sostanziali richiamate nel ricorso (concorso in reato, falsificazione di documenti, truffa, circostanza aggravante). La Corte ha valutato che gli elementi richiamati nel provvedimento impugnato erano compatibili con l'ipotesi di partecipazione e con il fumus per la truffa contestata al capo c).
art. 416-bis.1 cod. pen.
L'ordinanza impugnata aveva escluso la circostanza aggravante di cui a questo articolo; la Cassazione prende atto di tale esclusione senza modificarla.
art. 616 cod. proc. pen.
Base normativa per la condanna alle spese e per il pagamento della somma in favore della cassa delle ammende quando il ricorso è manifestamente infondato; applicata dalla Corte nei confronti del ricorrente.
sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
Riferimento giurisprudenziale utilizzato per stabilire i presupposti dell'ammenda: la Corte ha ritenuto che, non essendo ravvisabile colpa nella determinazione dell'inammissibilità, pure dovesse essere disposto il pagamento equitativo di una somma a favore della cassa delle ammende.
art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.
Richiamato per gli adempimenti di cancelleria conseguenti alla pronuncia; la Corte dispone l'esecuzione delle formalità previste.
Massime di principio
- Per disporre il sequestro preventivo del profitto del reato è sufficiente che il giudice di cautela motivi adeguatamente la sussistenza del fumus commissi delicti; la motivazione può fondarsi su elementi indiziari testimoniali e investigativi anche se non c'è prova della presenza fisica dell'indagato al momento formale (es. stipula notarile).
- La partecipazione al reato può consistere anche in un "controllo" o nella gestione e nell'appropriazione del corrispettivo delle alienazioni: non è necessario che il concorrente abbia materialmente sottoscritto gli atti per essere ritenuto concorrente nell'illecito.
- In Cassazione non è consentita una rivalutazione in fatto delle prove: gli assunti probatori e la valutazione della credibilità delle dichiarazioni devono essere impugnati per i profili di diritto, non mediante una semplice riconsiderazione dei fatti, altrimenti il ricorso è manifestamente infondato o inammissibile.
- Se il ricorso è dichiarato manifestamente infondato la parte può essere condannata alle spese e a un'ammenda equitativa ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; la Corte costituzionale e la giurisprudenza indicano limiti all'applicazione dell'ammenda quando manca colpa grave nella presentazione del ricorso.
- Le dichiarazioni della persona offesa e degli acquirenti, se coerenti e confermate, costituiscono elementi idonei a fondare il fumus anche quando non ricostruiscono la presenza materiale dell'indagato presso gli atti formali: la possibilità di "partecipazione" può essere dimostrata da altre condotte e da circostanze fattuali circostanziate.
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