Ordinanza n. 236/2026 - Firenze, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento del 28.1.2026, con cui relativamente alla pratica SUAP P.11677/202, è stata definitivamente rigettata l’istanza di Inwit presentata per la realizzazione di una SRB per la telefonia mobile in via dei Fossi n. 4 e di ogni atto e parere ad esso presupposto e connesso, anche endoprocedimentale, tra cui: l’estratto del verbale della seduta della commissione edilizia del 11.12.2025; l’art. 64 delle NTA del Piano Operativo del Comune di Firenze; ove occorrer possa, il verbale della commissione edilizia del 24.7.2025; il verbale della commissione edilizia del 20.8.2025; il verbale della seduta della conferenza di servizi del 16.9.2025; il provvedimento di rigetto del 22.9.2025 relativo alla pratica P.7495; e per l’accertamento della formazione del silenzio assenso ex art. 44 CCE, sull’istanza di Inwit del 27.11.2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha preso atto della rinuncia espressa dalla ricorrente alla domanda cautelare e ne ha dato atto in dispositivo. L’ordinanza non esamina il merito delle censure rivolte contro il rigetto, gli atti presupposti, la disposizione urbanistica o la formazione del silenzio-assenso, né la legittimità dell’annullamento in autotutela sopravvenuto, che sarà oggetto dei motivi aggiunti. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Atto impugnato: rigetto definitivo dell’istanza SUAP per la realizzazione di una stazione radio base per telefonia mobile, con domanda di accertamento del silenzio-assenso formatosi sull’istanza autorizzatoria
Esito
La controversia
La società ricorrente ha impugnato il provvedimento comunale del 28 gennaio 2026, relativo alla pratica SUAP per la realizzazione di una stazione radio base, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare. Ha inoltre impugnato gli atti presupposti e connessi, inclusi verbali e pareri della commissione edilizia, la determinazione della conferenza di servizi, un precedente rigetto e, ove occorresse, la disposizione delle norme tecniche di attuazione del piano operativo comunale. È stato altresì chiesto l’accertamento della formazione del silenzio-assenso previsto dall’art. 44 del codice delle comunicazioni elettroniche. Nella camera di consiglio, la ricorrente ha rinunciato alla domanda cautelare in vista della proposizione di motivi aggiunti contro un successivo provvedimento comunale, adottato nelle more, di annullamento in autotutela del silenzio-assenso formatosi sull’istanza autorizzatoria.
Norme richiamate
art. 44 codice delle comunicazioni elettroniche
La ricorrente ha invocato tale disposizione per chiedere l’accertamento della formazione del silenzio-assenso sull’istanza di autorizzazione all’installazione della stazione radio base; l’ordinanza non decide la questione.
art. 55 c.p.a.
Richiamato quale fondamento della domanda e della trattazione cautelare; la domanda cautelare è stata abbandonata dalla ricorrente e il giudice ne ha preso atto.
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