Cassazione Penale, Sentenza n. 31606/2024 del 01/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso la conferma della condanna per il reato di evasione (art. 385 c.p., commi 1 e 3) commessa mentre la ricorrente scontava la detenzione domiciliare ex art. 30 d.l. n. 137/2020. La difesa ha contestato: 1) la mancata applicazione della causa di non punibilità per tenuità (art. 131-bis c.p.) sostenendo la modesta durata e il limitato disvalore della condotta; 2) la legittimità costituzionale dell'art. 30, comma 8, d.l. 137/2020 e dell'art. 47-ter, comma 8, ord. pen. per presunta disparità di trattamento rispetto all'art. 72 l. 689/1981 (detenzione domiciliare quale pena sostitutiva con soglia di 12 ore per l'evasione), in violazione dell'art. 3 Cost.; 3) il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche nonostante la modestia dell'allontanamento e il rientro spontaneo; 4) la mancata attivazione delle procedure ex art. 545-bis c.p.p. e il rigetto della pena sostitutiva per una prognosi ritenuta negativa senza adeguata considerazione difensiva. La difesa ha anche richiamato memorie e la sentenza della Corte Costituzionale n. 84/2024.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso e confermato la sentenza della Corte d'appello di Venezia che aveva confermato la condanna a 8 mesi di reclusione. Il Collegio ha ritenuto manifestamente infondate le censure, in particolare quella di illegittimità costituzionale: ha richiamato e applicato i principi espressi dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 84/2024, che giustificano la distinzione tra la disciplina della detenzione domiciliare quale pena sostitutiva e quella come misura alternativa. Ha altresì ritenuto non applicabile la causa di non punibilità per tenuità (art. 131-bis) alla fattispecie, tenuto conto del maggiore disvalore emerso (comportamenti aggressivi nel bar, danneggiamenti, tentativo di rientro furtivo) e del gravoso curriculum di precedenti penali della ricorrente. La negazione delle attenuanti generiche e il diniego della pena sostitutiva sono stati considerati motivati in base alla gravità del fatto e alla prognosi negativa (art. 58 l. 689/1981), per cui le richieste difensive sono state respinte.
Norme richiamate
art. 385 cod. pen. (evasione), commi 1 e 3
Fondamento della contestazione penale: integra reato di evasione l'allontanamento dal luogo di detenzione domiciliare non autorizzato; applicata alla condotta della ricorrente
art. 30 d.l. n. 137/2020
Normativa occasionale che ha inciso sul regime della detenzione domiciliare nel periodo di riferimento; richiamata per individuare lo stato di legalità della detenzione domiciliare della ricorrente
art. 131-bis cod. pen. (non punibilità per tenuità)
La Corte ha ritenuto non applicabile la causa di non punibilità perché la condotta non era di lieve offesa: rilevanti gli elementi di maggior disvalore (comportamenti violenti/danneggiamenti e tentativo di reingresso furtivo) e il pregresso penale
art. 133, comma 1 cod. pen.
Richiamato come criterio per la valutazione dell'intensità del dolo e della gravità della condotta ai fini del diniego di tenuità e delle attenuanti
art. 47-ter, comma 8, legge n. 354/1975 (ordinamento penitenziario)
Disciplina della detenzione domiciliare come misura alternativa; la Corte ha evidenziato la diversità di finalità e contenuto rispetto alla detenzione domiciliare quale pena sostitutiva e, di conseguenza, la non immediata sovrapponibilità normativa
art. 72 legge n. 689/1981
Regola la detenzione domiciliare quale pena sostitutiva e prevede la soglia delle 12 ore per considerare integrata l'evasione; la Corte ha ritenuto che tale norma non costituisca un parametro omogeneo e decisivo per valutare la responsabilità nell'ipotesi oggetto di causa
d.lgs. n. 150/2022 (art. 71 e modifiche art. 56 l. 689/1981)
La Corte costituzionale (sent. n. 84/2024) ha ritenuto legittimo il quadro delegato e le scelte differenzianti operate dal legislatore delegato tra pena sostitutiva e misura alternativa; tale indirizzo è stato decisivo per respingere le questioni di legittimità sollevate in ricorso
art. 284 cod. proc. pen.
Richiamato nella comparazione tra le modalità di esecuzione previste per gli arresti domiciliari e le prescrizioni imposte per la misura alternativa di cui all'ordinamento penitenziario
art. 51 legge n. 354/1975
Riferimento normativo utilizzato dalla Corte per spiegare come alcune norme richiamate dalla delega abbiano condotto a soluzioni differenziate in tema di responsabilità per violazione degli obblighi delle misure restrittive
art. 58, comma 1, legge n. 689/1981
Base normativa per la valutazione prognostica ai fini dell'applicazione di pene sostitutive: la Corte ha ritenuto motivato il giudizio negativo che ha escluso la sostituzione della pena
art. 545-bis cod. proc. pen.
Procedura per l'applicazione di misure alternative (es. semilibertà); la difesa ha lamentato la mancata attivazione, ma la Corte ha ritenuto la decisione non censurabile alla luce della prognosi negativa e del complesso valutativo
Cost., art. 3 e art. 27
Art. 3 evocato dalla difesa per presunta violazione del principio di uguaglianza; la Corte, alla luce dei principi costituzionali richiamati anche dalla Consulta, ha ritenuto la differenziazione legislativa ragionevole e conforme agli obiettivi rieducativi e deflattivi
Massime di principio
- La distinzione normativa tra detenzione domiciliare come misura alternativa (ordinamento penitenziario) e come pena sostitutiva (legge n. 689/1981, novellata) è rilevante: non sempre è possibile utilizzare le regole applicabili all'una come parametro diretto per l'altra, perché perseguono finalità diverse (es. finalità rieducativa e programma di trattamento per la pena sostitutiva).
- La brevità dell'allontanamento non esclude automaticamente la responsabilità o la qualificazione della condotta come non tenue: il giudice valuta complessivamente il disvalore, tenendo conto del comportamento durante l'allontanamento (atti di violenza, danneggiamenti, modalità del rientro) e del curriculum del soggetto.
- La causa di non punibilità per tenuità (art. 131-bis c.p.) richiede una valutazione concreta e motivata: elementi di pericolosità, distacco dagli obblighi restrittivi e precedenti rilevanti possono escluderne l'applicabilità anche per allontanamenti di breve durata.
- Le questioni costituzionali che vertono sulla comparazione tra differenti istituti sanzionatori sono influenzate dalle scelte di politica legislativa (deflazione del contenzioso, incentivazione di riti alternativi, programmi rieducativi): le corti possono ritenere ragionevole una disciplina differenziata se correlata a obiettivi conformi alla Costituzione.
- Il diniego di attenuanti generiche o di misure sostitutive può fondarsi su un giudizio prognostico motivato (art. 58 l. 689/1981) e su elementi del caso concreto; le difese devono quindi contrastare specificamente tali valutazioni con argomentazioni e prove precise per sperare nel mutamento dell'esito.
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