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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31606/2024 del 01/08/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso la conferma della condanna per il reato di evasione (art. 385 c.p., commi 1 e 3) commessa mentre la ricorrente scontava la detenzione domiciliare ex art. 30 d.l. n. 137/2020. La difesa ha contestato: 1) la mancata applicazione della causa di non punibilità per tenuità (art. 131-bis c.p.) sostenendo la modesta durata e il limitato disvalore della condotta; 2) la legittimità costituzionale dell'art. 30, comma 8, d.l. 137/2020 e dell'art. 47-ter, comma 8, ord. pen. per presunta disparità di trattamento rispetto all'art. 72 l. 689/1981 (detenzione domiciliare quale pena sostitutiva con soglia di 12 ore per l'evasione), in violazione dell'art. 3 Cost.; 3) il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche nonostante la modestia dell'allontanamento e il rientro spontaneo; 4) la mancata attivazione delle procedure ex art. 545-bis c.p.p. e il rigetto della pena sostitutiva per una prognosi ritenuta negativa senza adeguata considerazione difensiva. La difesa ha anche richiamato memorie e la sentenza della Corte Costituzionale n. 84/2024.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso e confermato la sentenza della Corte d'appello di Venezia che aveva confermato la condanna a 8 mesi di reclusione. Il Collegio ha ritenuto manifestamente infondate le censure, in particolare quella di illegittimità costituzionale: ha richiamato e applicato i principi espressi dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 84/2024, che giustificano la distinzione tra la disciplina della detenzione domiciliare quale pena sostitutiva e quella come misura alternativa. Ha altresì ritenuto non applicabile la causa di non punibilità per tenuità (art. 131-bis) alla fattispecie, tenuto conto del maggiore disvalore emerso (comportamenti aggressivi nel bar, danneggiamenti, tentativo di rientro furtivo) e del gravoso curriculum di precedenti penali della ricorrente. La negazione delle attenuanti generiche e il diniego della pena sostitutiva sono stati considerati motivati in base alla gravità del fatto e alla prognosi negativa (art. 58 l. 689/1981), per cui le richieste difensive sono state respinte.

Norme richiamate

  • art. 385 cod. pen. (evasione), commi 1 e 3

    Fondamento della contestazione penale: integra reato di evasione l'allontanamento dal luogo di detenzione domiciliare non autorizzato; applicata alla condotta della ricorrente

  • art. 30 d.l. n. 137/2020

    Normativa occasionale che ha inciso sul regime della detenzione domiciliare nel periodo di riferimento; richiamata per individuare lo stato di legalità della detenzione domiciliare della ricorrente

  • art. 131-bis cod. pen. (non punibilità per tenuità)

    La Corte ha ritenuto non applicabile la causa di non punibilità perché la condotta non era di lieve offesa: rilevanti gli elementi di maggior disvalore (comportamenti violenti/danneggiamenti e tentativo di reingresso furtivo) e il pregresso penale

  • art. 133, comma 1 cod. pen.

    Richiamato come criterio per la valutazione dell'intensità del dolo e della gravità della condotta ai fini del diniego di tenuità e delle attenuanti

  • art. 47-ter, comma 8, legge n. 354/1975 (ordinamento penitenziario)

    Disciplina della detenzione domiciliare come misura alternativa; la Corte ha evidenziato la diversità di finalità e contenuto rispetto alla detenzione domiciliare quale pena sostitutiva e, di conseguenza, la non immediata sovrapponibilità normativa

  • art. 72 legge n. 689/1981

    Regola la detenzione domiciliare quale pena sostitutiva e prevede la soglia delle 12 ore per considerare integrata l'evasione; la Corte ha ritenuto che tale norma non costituisca un parametro omogeneo e decisivo per valutare la responsabilità nell'ipotesi oggetto di causa

  • d.lgs. n. 150/2022 (art. 71 e modifiche art. 56 l. 689/1981)

    La Corte costituzionale (sent. n. 84/2024) ha ritenuto legittimo il quadro delegato e le scelte differenzianti operate dal legislatore delegato tra pena sostitutiva e misura alternativa; tale indirizzo è stato decisivo per respingere le questioni di legittimità sollevate in ricorso

  • art. 284 cod. proc. pen.

    Richiamato nella comparazione tra le modalità di esecuzione previste per gli arresti domiciliari e le prescrizioni imposte per la misura alternativa di cui all'ordinamento penitenziario

  • art. 51 legge n. 354/1975

    Riferimento normativo utilizzato dalla Corte per spiegare come alcune norme richiamate dalla delega abbiano condotto a soluzioni differenziate in tema di responsabilità per violazione degli obblighi delle misure restrittive

  • art. 58, comma 1, legge n. 689/1981

    Base normativa per la valutazione prognostica ai fini dell'applicazione di pene sostitutive: la Corte ha ritenuto motivato il giudizio negativo che ha escluso la sostituzione della pena

  • art. 545-bis cod. proc. pen.

    Procedura per l'applicazione di misure alternative (es. semilibertà); la difesa ha lamentato la mancata attivazione, ma la Corte ha ritenuto la decisione non censurabile alla luce della prognosi negativa e del complesso valutativo

  • Cost., art. 3 e art. 27

    Art. 3 evocato dalla difesa per presunta violazione del principio di uguaglianza; la Corte, alla luce dei principi costituzionali richiamati anche dalla Consulta, ha ritenuto la differenziazione legislativa ragionevole e conforme agli obiettivi rieducativi e deflattivi

Massime di principio

  • La distinzione normativa tra detenzione domiciliare come misura alternativa (ordinamento penitenziario) e come pena sostitutiva (legge n. 689/1981, novellata) è rilevante: non sempre è possibile utilizzare le regole applicabili all'una come parametro diretto per l'altra, perché perseguono finalità diverse (es. finalità rieducativa e programma di trattamento per la pena sostitutiva).
  • La brevità dell'allontanamento non esclude automaticamente la responsabilità o la qualificazione della condotta come non tenue: il giudice valuta complessivamente il disvalore, tenendo conto del comportamento durante l'allontanamento (atti di violenza, danneggiamenti, modalità del rientro) e del curriculum del soggetto.
  • La causa di non punibilità per tenuità (art. 131-bis c.p.) richiede una valutazione concreta e motivata: elementi di pericolosità, distacco dagli obblighi restrittivi e precedenti rilevanti possono escluderne l'applicabilità anche per allontanamenti di breve durata.
  • Le questioni costituzionali che vertono sulla comparazione tra differenti istituti sanzionatori sono influenzate dalle scelte di politica legislativa (deflazione del contenzioso, incentivazione di riti alternativi, programmi rieducativi): le corti possono ritenere ragionevole una disciplina differenziata se correlata a obiettivi conformi alla Costituzione.
  • Il diniego di attenuanti generiche o di misure sostitutive può fondarsi su un giudizio prognostico motivato (art. 58 l. 689/1981) e su elementi del caso concreto; le difese devono quindi contrastare specificamente tali valutazioni con argomentazioni e prove precise per sperare nel mutamento dell'esito.

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