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Sentenza

Sentenza del 03/05/2019 n. 11636 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha contestato l'accertamento relativo all'anno d'imposta 2005, sostenendo che l'Agenzia avesse applicato in modo illegittimo gli studi di settore e che l'attività esercitata fosse riconducibile, in tutto o in parte, a studi di settore diversi da quello utilizzato dall'Ufficio. Ha inoltre sostenuto che, essendo l'attività iniziata il 28 ottobre 2004, l'accertamento avrebbe dovuto essere eseguito con metodi ordinari e non fondarsi direttamente sugli studi di settore. In Cassazione ha denunciato la violazione delle norme sugli studi di settore e sui poteri di accertamento tributario.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che la censura proposta non corrispondeva al contenuto effettivo della sentenza della CTR. Quest'ultima non aveva fondato l'accertamento sul solo scostamento dagli studi di settore, ma su una pluralità di elementi concordanti: perdite fiscali reiterate, incremento dei beni strumentali e del personale, costi delle merci superiori ai ricavi, aumento delle rimanenze, ricarico notevolmente inferiore alla media del settore, esperienza del socio unico e perdurante antieconomicità della gestione. È stata quindi confermata la legittimità dell'accertamento. La società è stata condannata al pagamento di Euro 5.600 per le spese del giudizio di legittimità, oltre alle spese prenotate a debito, nonché al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • D.L. 30 agosto 1993, n. 331, art. 62-sexies, comma 3

    Richiamato quale fondamento della disciplina dell'accertamento basato su gravi incongruenze tra i dati dichiarati e quelli desumibili dagli studi di settore.

  • Legge 8 maggio 1998, n. 146, art. 10, comma 8

    Richiamato con riferimento alla disciplina applicabile agli accertamenti fondati sugli studi di settore.

  • D.M. Direttore Generale del Dipartimento delle Entrate 24 dicembre 1999, art. 1, commi 1 e 3

    Richiamato per le modalità di applicazione degli studi di settore.

  • D.M. Economia e Finanze 25 marzo 2002, art. 1, comma 4, e art. 2

    Richiamato per la disciplina tecnica degli studi di settore applicabile al periodo considerato.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 1, lett. d)

    Norma richiamata dalla contribuente in relazione all'accertamento delle imposte sui redditi; la censura è stata ritenuta inammissibile perché non aderente alla motivazione effettiva della sentenza impugnata.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54

    Norma richiamata dalla contribuente con riferimento all'accertamento IVA; anche tale doglianza non è stata esaminata nel merito per l'inammissibilità del ricorso.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, commi 1-bis e 1-quater

    Prevede il versamento dell'ulteriore contributo unificato quando il ricorso è dichiarato inammissibile o viene respinto.

Massime di principio

  • Gli studi di settore non devono necessariamente costituire l'unico elemento dell'accertamento: lo scostamento acquista maggiore forza probatoria se è corroborato da ulteriori anomalie economiche, contabili e gestionali.
  • Il contribuente deve partecipare effettivamente al contraddittorio e fornire giustificazioni documentate e specifiche; contestazioni generiche o non adeguatamente provate possono non essere sufficienti a superare l'accertamento.
  • Quando un'attività è riconducibile a più studi di settore, l'Amministrazione può distinguere i diversi flussi di ricavi sulla base di elementi oggettivi, come il regime IVA applicato e la natura delle operazioni.
  • In Cassazione non è possibile ottenere un nuovo esame della valutazione dei fatti compiuta dai giudici di merito: la censura deve individuare una concreta violazione di legge e deve confrontarsi puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata.
  • La contestazione è inammissibile quando critica un accertamento o una motivazione diversi da quelli effettivamente esaminati dal giudice di merito.
  • Una gestione reiteratamente antieconomica, perdite fiscali persistenti, ricarichi anomali e costi o rimanenze incoerenti possono, nel loro insieme, giustificare l'accertamento anche oltre il semplice risultato dello studio di settore.

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