Cassazione Penale, Sentenza n. 38510/2024 del 21/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza del 20/06/2023 che ha confermato la custodia cautelare in carcere. La difesa ha articolato quattro motivi: 1) contestazione dell'utilizzabilità delle conversazioni acquisite tramite ordine europeo di indagine (o.e.i.) dall'autorità giudiziaria francese, sostenendo che si tratterebbe di intercettazioni in corso e che molte acquisizioni fino al 17/12/2020 non sarebbero state autorizzate; critica anche alla presunta natura "a bersaglio indiscriminato" delle acquisizioni francesi; 2) vizio di motivazione nell'attribuzione all'imputato dell'utilizzo dell'utenza Sky-Ecc ID118V81 per carenze documentali (mancanza di tabulati utenze ordinarie, IMEI, database celle); 3) censura sulla configurabilità del reato di partecipazione ad associazione finalizzata al narcotraffico (art. 74 d.P.R. 309/1990), ritenendo che non sussistano elementi per dimostrare una stabile adesione all'associazione e che i rapporti rilevati siano solo di fornitura/cessione; 4) contestazione delle esigenze cautelari e del pericolo di reiterazione, ritenuto valorizzato con mere affermazioni apodittiche e sulla base della sola gravità astratta dei reati.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato come infondato. La Corte ha ritenuto ammissibile l'utilizzo delle comunicazioni acquisite all'estero sulla base di o.e.i., richiamando le Sezioni Unite (decisioni del 29/02/2024) che hanno stabilito che tali acquisizioni non sono di per sé illegittime purché l'o.e.i. sia emesso nelle condizioni di ammissibilità imposte dalla Direttiva 2014/41/UE e non emergano violazioni dei diritti fondamentali. Le doglianze sulla presunta indiscriminazione delle acquisizioni e sull'assenza di provvedimenti autorizzativi per il periodo precedente al 17/12/2020 sono state ritenute generiche e prive di elementi specifici. Quanto all'attribuzione dell'utenza Sky-Ecc ID118V81, la Corte ha ritenuto convincente la motivazione del Tribunale di Bologna che ha individuato l'utilizzatore sulla base del contenuto delle conversazioni (consistenze personali e temporali quali compleanno, data matrimoniale, soprannomi, riferimenti a fatti denunciati) ritenute indizi «insuperabili». Sulla partecipazione ad associazione, il Tribunale aveva documentato l'esistenza di un sodalizio transnazionale capeggiato da Giuseppe Romeo e di un ruolo specifico e continuativo del ricorrente (custodia di partite di droga, consegne ai corrieri, contatti continui con i capi), con gravissimi indizi relativi a 23 episodi di traffico di cocaina e l'uso di cripto-dispositivi: la Cassazione ha confermato che tali elementi sono idonei a fondare la gravità indiziaria. Infine le esigenze cautelari sono state giudicate adeguatamente motivate: opera la presunzione relativa di necessità della custodia per i reati di cui all'art. 74 d.P.R. 309/1990 (art. 275, comma 3 c.p.p.), rafforzata dalla reiterazione dei reati, dall'elevata professionalità criminale e dall'uso di mezzi di comunicazione criptati; pertanto la custodia in carcere è stata ritenuta indispensabile.
Norme richiamate
Direttiva 2014/41/UE
L'o.e.i. deve essere necessario e proporzionato e le attività richieste devono essere possibili alle stesse condizioni in un caso interno analogo; l'art. 31 disciplina l'intercettazione quando l'indirizzo di comunicazione è in altro Stato membro
d.lgs. 21 giugno 2017, n. 108
Prevede la cessazione delle intercettazioni effettuate da autorità di altro Stato membro quando nell'ordinamento interno l'intercettazione per quel reato non è consentita; richiamato per valutare la liceità dell'attività svolta all'estero
codice di procedura penale (Italia)
art. 234-bis; art. 270, comma 2; art. 275, comma 3; artt. 274-275
Art. 234-bis richiamato in tema di acquisizione dati da sistemi criptati ma la sua inapplicabilità non preclude l'utilizzabilità di dati acquisiti all'estero se l'o.e.i. è ammissibile; art. 270(2) non impone il deposito del decreto autorizzativo per rendere utilizzabili registrazioni prodotte da altro procedimento; art. 275(3) fissa una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari per il caso di gravi indizi su associazione di tipo rilevante
d.P.R. n. 309 del 1990
Definisce l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; la Corte ha ritenuto che la partecipazione continuativa alla gestione di grandi partite di droga, ruoli predeterminati e uso di cripto-dispositivi integrino gravi indizi di adesione
Costituzione della Repubblica Italiana
Richiamate dalla difesa nell'ambito della tutela dei diritti fondamentali e della riservatezza; la Corte ha stabilito che la parte che invoca violazione di diritti fondamentali ha l'onere di allegare e provare i fatti dedotti
giurisprudenza delle Sezioni Unite
Sez. U. n. 23755 e n. 23756, 29/02/2024
Stabilite le condizioni per l'utilizzabilità in Italia di comunicazioni decriptate/acquisite all'estero: validità dell'o.e.i. secondo la Direttiva 2014/41/UE e assenza di violazione dei diritti fondamentali; principio sul onere probatorio della parte che allega violazioni
Massime di principio
- I contenuti di comunicazioni acquisiti da autorità straniere e trasmessi tramite ordine europeo di indagine sono utilizzabili in Italia se l'o.e.i. era ammissibile secondo la Direttiva 2014/41/UE e non emergono violazioni dei diritti fondamentali; la parte che invoca tali violazioni deve allegare e provare fatti concreti
- Il solo numero elevato dei soggetti coinvolti in acquisizioni all'estero non prova l'illegittimità per "bersaglio indiscriminato": occorrono elementi specifici di abuso o violazione delle garanzie processuali
- L'assenza in atti del provvedimento autorizzativo straniero non determina automaticamente l'inutilizzabilità delle intercettazioni: la parte che eccepisce ha l'onere di produrre elementi per dimostrare la mancanza o illegittimità dell'autorizzazione
- L'attribuzione dell'utilizzo di una utenza criptata può essere fondata su elementi indiziari ricavati dal contenuto delle comunicazioni (dati anagrafici, eventi personali, soprannomi, riferimenti specifici) anche se manchino tabulati ordinarî o riscontri tecnici come IMEI/IMSI, purché la motivazione sia congrua e dettagliata
- La partecipazione a un'associazione per finalità di narcotraffico può risultare da gravi indizi quali la gestione continuativa e ripetuta di ingenti quantitativi di droga, ruoli predeterminati (custodia, consegna), contatti continui con i capi e l'uso di tecnologie criptate
- Per i reati associativi di rilevante gravità, opera una presunzione relativa di necessità della custodia in carcere (art. 275 c.p.p.); la difesa deve fornire elementi concreti per superare tale presunzione
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