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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38510/2024 del 21/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza del 20/06/2023 che ha confermato la custodia cautelare in carcere. La difesa ha articolato quattro motivi: 1) contestazione dell'utilizzabilità delle conversazioni acquisite tramite ordine europeo di indagine (o.e.i.) dall'autorità giudiziaria francese, sostenendo che si tratterebbe di intercettazioni in corso e che molte acquisizioni fino al 17/12/2020 non sarebbero state autorizzate; critica anche alla presunta natura "a bersaglio indiscriminato" delle acquisizioni francesi; 2) vizio di motivazione nell'attribuzione all'imputato dell'utilizzo dell'utenza Sky-Ecc ID118V81 per carenze documentali (mancanza di tabulati utenze ordinarie, IMEI, database celle); 3) censura sulla configurabilità del reato di partecipazione ad associazione finalizzata al narcotraffico (art. 74 d.P.R. 309/1990), ritenendo che non sussistano elementi per dimostrare una stabile adesione all'associazione e che i rapporti rilevati siano solo di fornitura/cessione; 4) contestazione delle esigenze cautelari e del pericolo di reiterazione, ritenuto valorizzato con mere affermazioni apodittiche e sulla base della sola gravità astratta dei reati.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato come infondato. La Corte ha ritenuto ammissibile l'utilizzo delle comunicazioni acquisite all'estero sulla base di o.e.i., richiamando le Sezioni Unite (decisioni del 29/02/2024) che hanno stabilito che tali acquisizioni non sono di per sé illegittime purché l'o.e.i. sia emesso nelle condizioni di ammissibilità imposte dalla Direttiva 2014/41/UE e non emergano violazioni dei diritti fondamentali. Le doglianze sulla presunta indiscriminazione delle acquisizioni e sull'assenza di provvedimenti autorizzativi per il periodo precedente al 17/12/2020 sono state ritenute generiche e prive di elementi specifici. Quanto all'attribuzione dell'utenza Sky-Ecc ID118V81, la Corte ha ritenuto convincente la motivazione del Tribunale di Bologna che ha individuato l'utilizzatore sulla base del contenuto delle conversazioni (consistenze personali e temporali quali compleanno, data matrimoniale, soprannomi, riferimenti a fatti denunciati) ritenute indizi «insuperabili». Sulla partecipazione ad associazione, il Tribunale aveva documentato l'esistenza di un sodalizio transnazionale capeggiato da Giuseppe Romeo e di un ruolo specifico e continuativo del ricorrente (custodia di partite di droga, consegne ai corrieri, contatti continui con i capi), con gravissimi indizi relativi a 23 episodi di traffico di cocaina e l'uso di cripto-dispositivi: la Cassazione ha confermato che tali elementi sono idonei a fondare la gravità indiziaria. Infine le esigenze cautelari sono state giudicate adeguatamente motivate: opera la presunzione relativa di necessità della custodia per i reati di cui all'art. 74 d.P.R. 309/1990 (art. 275, comma 3 c.p.p.), rafforzata dalla reiterazione dei reati, dall'elevata professionalità criminale e dall'uso di mezzi di comunicazione criptati; pertanto la custodia in carcere è stata ritenuta indispensabile.

Norme richiamate

  • Direttiva 2014/41/UE

    L'o.e.i. deve essere necessario e proporzionato e le attività richieste devono essere possibili alle stesse condizioni in un caso interno analogo; l'art. 31 disciplina l'intercettazione quando l'indirizzo di comunicazione è in altro Stato membro

  • d.lgs. 21 giugno 2017, n. 108

    Prevede la cessazione delle intercettazioni effettuate da autorità di altro Stato membro quando nell'ordinamento interno l'intercettazione per quel reato non è consentita; richiamato per valutare la liceità dell'attività svolta all'estero

  • codice di procedura penale (Italia)

    art. 234-bis; art. 270, comma 2; art. 275, comma 3; artt. 274-275

    Art. 234-bis richiamato in tema di acquisizione dati da sistemi criptati ma la sua inapplicabilità non preclude l'utilizzabilità di dati acquisiti all'estero se l'o.e.i. è ammissibile; art. 270(2) non impone il deposito del decreto autorizzativo per rendere utilizzabili registrazioni prodotte da altro procedimento; art. 275(3) fissa una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari per il caso di gravi indizi su associazione di tipo rilevante

  • d.P.R. n. 309 del 1990

    Definisce l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; la Corte ha ritenuto che la partecipazione continuativa alla gestione di grandi partite di droga, ruoli predeterminati e uso di cripto-dispositivi integrino gravi indizi di adesione

  • Costituzione della Repubblica Italiana

    Richiamate dalla difesa nell'ambito della tutela dei diritti fondamentali e della riservatezza; la Corte ha stabilito che la parte che invoca violazione di diritti fondamentali ha l'onere di allegare e provare i fatti dedotti

  • giurisprudenza delle Sezioni Unite

    Sez. U. n. 23755 e n. 23756, 29/02/2024

    Stabilite le condizioni per l'utilizzabilità in Italia di comunicazioni decriptate/acquisite all'estero: validità dell'o.e.i. secondo la Direttiva 2014/41/UE e assenza di violazione dei diritti fondamentali; principio sul onere probatorio della parte che allega violazioni

Massime di principio

  • I contenuti di comunicazioni acquisiti da autorità straniere e trasmessi tramite ordine europeo di indagine sono utilizzabili in Italia se l'o.e.i. era ammissibile secondo la Direttiva 2014/41/UE e non emergono violazioni dei diritti fondamentali; la parte che invoca tali violazioni deve allegare e provare fatti concreti
  • Il solo numero elevato dei soggetti coinvolti in acquisizioni all'estero non prova l'illegittimità per "bersaglio indiscriminato": occorrono elementi specifici di abuso o violazione delle garanzie processuali
  • L'assenza in atti del provvedimento autorizzativo straniero non determina automaticamente l'inutilizzabilità delle intercettazioni: la parte che eccepisce ha l'onere di produrre elementi per dimostrare la mancanza o illegittimità dell'autorizzazione
  • L'attribuzione dell'utilizzo di una utenza criptata può essere fondata su elementi indiziari ricavati dal contenuto delle comunicazioni (dati anagrafici, eventi personali, soprannomi, riferimenti specifici) anche se manchino tabulati ordinarî o riscontri tecnici come IMEI/IMSI, purché la motivazione sia congrua e dettagliata
  • La partecipazione a un'associazione per finalità di narcotraffico può risultare da gravi indizi quali la gestione continuativa e ripetuta di ingenti quantitativi di droga, ruoli predeterminati (custodia, consegna), contatti continui con i capi e l'uso di tecnologie criptate
  • Per i reati associativi di rilevante gravità, opera una presunzione relativa di necessità della custodia in carcere (art. 275 c.p.p.); la difesa deve fornire elementi concreti per superare tale presunzione

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