Cassazione Penale, Sentenza n. 37166/2022 del 30/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Richiesta di retrodatazione della decorrenza della custodia cautelare applicata il 12/12/2019 al 11/09/2017, sostenendo che il reato di associazione mafiosa (art. 416-bis) fosse già desumibile dagli atti in possesso della Procura al momento della prima ordinanza cautelare del 2017 (procedimento per estorsione aggravata). Il ricorrente deduce violazione degli artt. 623 e 627, comma 3, c.p.p. in relazione all'art. 297, comma 3, c.p.p. e all'art. 416-bis c.p., lamenta vizi argomentativi, omissione di valutazione di atti e confusione tra procedimenti, e contesta la valutazione probatoria delle dichiarazioni del collaboratore Arena (sostenendo che esse escluderebbero la gravità indiziaria a suo carico).
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che il Tribunale del riesame abbia adeguatamente colmato i precedenti vizi motivazionali segnalati dalla Corte di cassazione, avendo esaminato integralmente il verbale di interrogatorio del collaboratore Arena e ritenuto che le sue dichiarazioni indicano la persistenza, oltre la data del settembre 2017, della partecipazione di Cracolici all'associazione mafiosa a Filogaso. Ne consegue l'assenza del requisito di anteriorità necessario per applicare l'art. 297, comma 3, c.p.p. alla retrodatazione; inoltre la Corte ha escluso che dalle carte a disposizione al 2017 risultassero elementi idonei a fondare la misura per associazione mafiosa. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
art. 297, comma 3, cod. proc. pen.
L'istituto della retrodatazione della misura cautelare trova applicazione solo se il fatto oggetto del secondo provvedimento è anteriore e desumibile dagli atti all'epoca del primo provvedimento; quando si tratta di associazione mafiosa "aperta" la mera esistenza di una precedente misura non basta a presumerne la continuità se non risultano concreti elementi che dimostrino la protrazione della partecipazione.
art. 416-bis, cod. pen.
Il reato di associazione mafiosa contestato in forma "aperta" richiede, ai fini della retrodatazione, elementi concreti che attestino la persistenza della condotta associative oltre la data della prima misura; dichiarazioni di collaboratori possono costituire tali elementi se il loro contenuto è ritenuto probante dal giudice di merito.
artt. 623 e 627, comma 3, cod. proc. pen.
Richiamati dal ricorrente come presunte violazioni procedurali/motivazionali; la Corte ha ritenuto infondate le censure in quanto non sussisteva un travisamento manifesto della prova e l'eventuale diversa valutazione delle dichiarazioni è materia riservata al giudice di merito.
Giurisprudenza della Corte di cassazione (più sentenze richiamate)
es. Sez. 5, n. 3815 del 12/01/2020; Sez. 1 n. 41362 del 29/10/2021; Sez. U, n. 14535 del 19/12/2006; Sez. 6, n. 13568 del 29/11/2019
La giurisprudenza richiede una motivazione puntuale sulla valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori e precisa che la Corte di legittimità non può sostituirsi al giudice di merito nel riconsiderare i fatti se non sussiste un palese e non contestabile travisamento della prova; inoltre è consolidato il principio che per reati associativi la continuità della partecipazione deve essere desunta da elementi concreti.
Massime di principio
- Per ottenere la retrodatazione della custodia cautelare ai sensi dell'art. 297, comma 3, c.p.p. il ricorrente deve dimostrare che il fatto oggetto del secondo provvedimento era già anteriore e chiaramente desumibile dagli atti disponibili al momento della prima ordinanza; non basta la mera coincidenza di contesti o indizi vaghi.
- Nel caso di associazione mafiosa "aperta", la presunzione di non interruzione della partecipazione derivante da una precedente misura è relativa: occorrono concreti elementi probatori che attestino la protrazione della condotta associativa oltre la data della prima misura.
- Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia vanno valutate nella loro completezza (inclusa la trascrizione integrale degli interrogatori) e il loro contenuto può integrare elementi nuovi; il giudice di merito deve motivare puntualmente la convergenza o la novità rispetto alle prove pregresse.
- In sede di Cassazione non è consentito richiedere una diversa, alternativa valutazione dei fatti se non si prova un travisamento manifesto ed evidente della prova: le critiche che propongono una diversa interpretazione costituiscono, di norma, materia per il giudice di merito e non per la legittimità.
- Per la difesa, in situazioni analoghe, è strategico: a) contestare l'efficacia novativa delle nuove dichiarazioni dimostrando la sovrapponibilità con atti antecedenti; b) evidenziare eventuali ragioni di inattendibilità o incongruenze nelle dichiarazioni dei collaboratori; c) chiedere al giudice una motivazione esplicita e puntuale sul confronto tra vecchi e nuovi elementi probatori.
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