Sentenza n. 2530/2026 - Palermo, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego della Soprintendenza al mantenimento annuale del chiosco annesso allo stabilimento balneare e conseguente divieto comunale di mantenimento, con obbligo di smontaggio, rimozione e ripristino dei luoghi; relazione istruttoria paesaggistica impugnata con motivi aggiunti
Esito
Favorevole al resistente (autorità paesaggistica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, titolare di una concessione demaniale marittima stagionale e di un provvedimento unico comunale relativo al riammodernamento del chiosco, sosteneva che gli artt. 42, commi 4, 5 e 6, della l.r. siciliana n. 3/2016 e l’art. 2 della l.r. n. 15/2005 consentissero la destagionalizzazione delle strutture balneari per l’esercizio di attività complementari alla balneazione senza condizioni. Deduceva quindi la violazione di tali disposizioni. Contestava inoltre il difetto di istruttoria e di motivazione, sostenendo che la Soprintendenza avesse fatto riferimento in modo astratto alla panoramicità, alla fragilità ambientale e al naturale ripascimento dell’arenile, senza considerare che il chiosco sarebbe stato distante dalla battigia e non collocato su una duna. Lamentava anche l’omessa ponderazione tra il sacrificio economico derivante dallo smontaggio stagionale e l’interesse paesaggistico perseguito, nonché l’inesistenza di un interesse pubblico specifico alla restituzione invernale dell’area alla sua conformazione naturale. Con i motivi aggiunti censurava la relazione istruttoria acquisita mediante accesso agli atti, deducendo illogicità, contraddittorietà e carattere astratto degli apprezzamenti, oltre all’erronea rappresentazione dell’orografia dell’area e dell’incidenza del chiosco sul sistema dunale.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso e i motivi aggiunti, ritenendo legittimi il diniego della Soprintendenza e il conseguente provvedimento comunale. Ha affermato che la normativa regionale sulla possibilità di mantenere le strutture balneari oltre la stagione estiva non esclude la valutazione concreta dell’autorità paesaggistica circa la compatibilità della permanenza annuale con la tutela del paesaggio e dell’ambiente. Nel caso concreto, la Soprintendenza aveva adeguatamente motivato il diniego richiamando la diversità dei contesti estivo e invernale, la particolare fragilità dell’ecosistema costiero, l’elevato valore panoramico e naturalistico dell’area, la necessità di preservare la fruizione visiva del litorale, il riequilibrio ambientale e il rinaturalizzarsi delle aree sottoposte alla pressione antropica estiva. La relazione istruttoria impugnata con motivi aggiunti aveva inoltre descritto il regime vincolistico, la morfologia costiera, la presenza di dune embrionali e vegetazione spontanea, nonché l’impatto visivo e fisico delle strutture e l’importanza della loro reversibilità e presenza non continuativa. Il giudice ha ritenuto tali valutazioni tecnico-discrezionali non irragionevoli né abnormi e sorrette da istruttoria e motivazione sufficienti. Ha ricordato che il sindacato giurisdizionale sul giudizio paesaggistico è limitato ai casi di manifesta illogicità, travisamento dei fatti, inadeguatezza dell’istruttoria o della motivazione, non potendo estendersi al merito delle valutazioni dell’autorità preposta alla tutela del paesaggio. Le censure della ricorrente sono state quindi ritenute inammissibili nella parte in cui tendevano a sostituire la propria valutazione a quella dell’amministrazione. Il TAR ha anche rilevato che la stessa relazione paesaggistica prodotta dalla ricorrente confermava la presenza di dune e di un dislivello naturale dell’area. Le spese sono state compensate nei confronti dell’Assessorato regionale; nulla è stato disposto nei confronti del Comune non costituito.
Norme richiamate
art. 42, commi 4, 5 e 6, l.r. Sicilia n. 3/2016
"all’autorità preposta alla tutela del vincolo continua ad essere rimessa un’ampia e completa valutazione della compatibilità delle opere – e della loro permanenza annuale – con l’interesse alla tutela del paesaggio"
La disciplina regionale che consente il mantenimento delle strutture balneari oltre la stagione estiva non attribuisce un diritto incondizionato alla permanenza annuale, ma opera solo previa valutazione concreta dell’autorità paesaggistica sulla compatibilità dell’utilizzo prolungato con i valori tutelati.
art. 2 l.r. Sicilia n. 15/2005
La disposizione è interpretata in coordinamento con la normativa regionale sulla destagionalizzazione, senza escludere la valutazione degli interessi paesaggistici e ambientali da parte dell’autorità competente.
art. 9 Cost.
La tutela del paesaggio fonda la discrezionalità tecnico-valutativa dell’autorità paesaggistica e prevale, ove necessario, sulle esigenze private di mantenimento annuale della struttura.
art. 41, comma 2, Cost.
La salvaguardia del paesaggio costituisce un limite legittimo all’esercizio dell’iniziativa economica privata.
art. 73 c.p.a.
L’Avvocatura dello Stato ha rinunciato ai termini a difesa in relazione ai motivi aggiunti; la questione non ha inciso sull’esito di merito.
Massime di principio
- La disciplina regionale che consente la destagionalizzazione o il mantenimento annuale di strutture balneari non esclude la valutazione concreta dell’autorità paesaggistica sulla compatibilità della permanenza oltre la stagione estiva con i valori ambientali, paesaggistici e naturalistici dell’area.
- La permanenza annuale di una struttura balneare può essere negata quando l’autorità competente dimostri, con istruttoria e motivazione adeguate, che il contesto invernale richiede la restituzione dell’area alla sua dimensione naturale e che la struttura comprometterebbe la fruizione visiva, la rinaturalizzazione o l’integrità dell’ecosistema costiero.
- Il giudice amministrativo può sindacare il giudizio paesaggistico tecnico-discrezionale solo per manifesta illogicità, travisamento dei fatti, inadeguatezza dell’istruttoria o della motivazione; non può sostituire la propria valutazione a quella dell’autorità paesaggistica né riesaminare il merito dell’apprezzamento tecnico.
- La motivazione del diniego paesaggistico è sufficiente quando individua concretamente le caratteristiche dell’area, i valori paesaggistici e ambientali tutelati, l’impatto della permanenza annuale della struttura e il bilanciamento con l’interesse economico privato.
- La tutela del paesaggio e dell’ambiente può giustificare una limitazione temporale dell’attività economica e l’obbligo di rimozione stagionale delle strutture, anche quando la normativa regionale favorisca la continuità imprenditoriale degli stabilimenti balneari.
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