Cassazione Civile, Sentenza n. 413/2020 del 14/01/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (magistrata)
La controversia
La controversia riguarda il conferimento, con delibera del CSM del 28 luglio 2016, delle funzioni di Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo aggiunto al ricorrente, all'esito della valutazione comparativa con una magistrata concorrente. Quest'ultima impugnò la nomina: il TAR respinse il ricorso, ma il Consiglio di Stato, con sentenza n. 1345 del 2018, accolse l'appello ravvisando incongruità e contraddittorietà nella motivazione della valutazione comparativa, in particolare nella svalutazione delle competenze maturate dalla candidata presso la Direzione nazionale antimafia perché non comportavano la conduzione diretta delle indagini. Il CSM rinnovò la valutazione il 16 maggio 2018 e confermò la nomina del ricorrente, valorizzando, oltre agli indicatori specifici, l'esercizio di funzioni semidirettive e una maggiore esperienza in indagini internazionali. La candidata promosse giudizio di ottemperanza. Con sentenza n. 108 del 4 gennaio 2019, il Consiglio di Stato dichiarò nulla per elusione del giudicato la nuova delibera, ritenendo che non fosse stato rispettato l'obbligo di svolgere nuovamente la valutazione dando priorità agli indicatori specifici previsti per l'incarico; restituì tuttavia gli atti al CSM per una nuova valutazione, senza nominare un commissario ad acta. Il magistrato nominato propose ricorso per cassazione contro tale sentenza, articolando tre motivi, tutti fondati sulla deduzione di eccesso di potere giurisdizionale: 1) violazione degli artt. 37 c.p.c. e 29, 112 e 114 c.p.a., perché il Consiglio di Stato avrebbe oltrepassato i limiti esterni della giurisdizione impedendo al CSM di rideterminarsi; 2) violazione dell'art. 105 Cost., per l'asserito uso dei poteri del giudice dell'ottemperanza senza i presupposti di legge; 3) in subordine, violazione degli artt. 37 c.p.c. e 17, comma 2, della legge n. 195 del 1958 e dell'art. 105 Cost., per l'asserito superamento dei limiti dei poteri previsti nell'ottemperanza delle sentenze di annullamento degli atti del CSM. La controricorrente eccepì anche il venir meno dell'interesse, poiché nel febbraio 2019 il CSM l'aveva nominata all'incarico; il ricorrente precisò però di avere impugnato tale successiva delibera davanti al TAR, con giudizio ancora pendente.
La decisione
Le Sezioni Unite hanno ritenuto ammissibile il ricorso quanto alla persistenza dell'interesse, poiché la successiva nomina della controricorrente era stata impugnata e non era definitiva. Hanno tuttavia dichiarato inammissibile il ricorso nel merito processuale: le censure investivano il modo in cui il Consiglio di Stato aveva interpretato il giudicato, valutato la condotta del CSM e verificato la conformità della nuova delibera, ossia profili interni alla giurisdizione amministrativa e non sindacabili in cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione. Non era stato dedotto un effettivo sconfinamento nella sfera riservata all'amministrazione: il Consiglio di Stato non aveva scelto il candidato né nominato un commissario ad acta, ma aveva rimesso la valutazione al CSM, indicando i vincoli conformativi del giudicato. L'interpretazione e qualificazione degli atti amministrativi e delle norme applicabili rientrano nella funzione giurisdizionale; l'eventuale errore nell'esercizio di tale funzione non integra, di per sé, eccesso di potere giurisdizionale. Il ricorrente è stato condannato alle spese in favore della controricorrente, liquidate in euro 7.000 per compensi, oltre spese forfettarie del 15%, euro 200 per esborsi e accessori di legge, nonché al versamento dell'ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Norme richiamate
art. 111, comma 8, Cost.
il sindacato della Corte di cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione concerne le ipotesi di difetto assoluto di giurisdizione per “invasione” o “sconfinamento” nella sfera riservata ad altro potere dello Stato ovvero per “arretramento” rispetto ad una materia che può formare oggetto di cognizione giurisdizionale, nonchè le ipotesi di difetto relativo di giurisdizione
Il ricorso per cassazione contro le decisioni dei giudici speciali è circoscritto alla verifica dei limiti esterni della giurisdizione: non consente di riesaminare errori nell'esercizio della giurisdizione che restino interni alla funzione del giudice speciale.
art. 362 c.p.c.
le censure mosse alla decisione del Consiglio di Stato riguardino l’interpretazione del giudicato, l’accertamento del comportamento tenuto dall’Amministrazione e la valutazione di conformità di tale comportamento rispetto a quello che si sarebbe dovuto tenere, gli errori nei quali il giudice amministrativo può eventualmente incorrere, essendo inerenti al giudizio di ottemperanza, restano interni alla giurisdizione stessa e non sono sindacabili dalla Corte di cassazione
Il ricorso per cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione non è sede per censurare l'interpretazione del giudicato o la valutazione di conformità dell'azione amministrativa svolte dal giudice dell'ottemperanza, se tali censure riguardano l'esercizio interno dei suoi poteri.
art. 37 c.p.c.
l’eccesso di potere giurisdizionale, denunziabile con il ricorso per cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione, va riferito alle sole ipotesi di difetto assoluto di giurisdizione – che si verifica quando un giudice speciale affermi la propria giurisdizione nella sfera riservata al legislatore o alla discrezionalità amministrativa, ovvero, al contrario, la neghi sull’erroneo presupposto che la materia non possa formare oggetto in assoluto di cognizione giurisdizionale -, nonchè di difetto relativo di giurisdizione
L'eccesso di potere giurisdizionale riguarda soltanto il difetto assoluto o relativo di giurisdizione e non comprende gli errori procedurali o di giudizio che non incidano sui limiti esterni del potere giurisdizionale.
artt. 29, 112 e 114 c.p.a.
in sede di giudizio di ottemperanza al giudicato già formatosi. In quest’ambito, i confini del sindacato di questa Corte sono ancora più ristretti
La decisione non enuncia un'autonoma interpretazione delle singole disposizioni del codice del processo amministrativo; afferma, con riguardo al giudizio di ottemperanza, che il sindacato delle Sezioni Unite resta limitato ai confini esterni della giurisdizione.
art. 105 Cost.
la definizione dell’assetto dei rapporti controversi non è stata operata direttamente dal Consiglio di Stato nè lo stesso ha nominato allo scopo un commissario ad acta, ma è stata rimessa al CSM, al quale sono stati restituiti gli atti perchè rifacesse ancora una volta la valutazione dando attuazione al giudicato ed alle indicazioni, vincolanti, ivi contenute.
Non sussiste sconfinamento nella sfera del CSM quando il giudice dell'ottemperanza non sostituisce la propria scelta a quella dell'organo, ma gli rimette l'esercizio del potere nel rispetto del giudicato.
art. 17, comma 2, L. n. 195/1958
la definizione dell’assetto dei rapporti controversi non è stata operata direttamente dal Consiglio di Stato nè lo stesso ha nominato allo scopo un commissario ad acta, ma è stata rimessa al CSM, al quale sono stati restituiti gli atti perchè rifacesse ancora una volta la valutazione dando attuazione al giudicato ed alle indicazioni, vincolanti, ivi contenute.
La Corte esclude, in concreto, che il Consiglio di Stato abbia esercitato poteri sostitutivi preclusi nell'ottemperanza relativa agli atti del CSM, poiché la nuova valutazione è stata lasciata all'organo di autogoverno.
D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-bis
dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
La disposizione è richiamata quale base per determinare l'importo del contributo unificato aggiuntivo, pari a quello dovuto per il ricorso.
D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
In conseguenza della declaratoria d'inammissibilità del ricorso, la Corte dichiara sussistenti i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Il sindacato delle Sezioni Unite sulle decisioni dei giudici speciali per motivi inerenti alla giurisdizione riguarda i soli casi di difetto assoluto o relativo di giurisdizione; non può essere esteso a errori di interpretazione, valutazione o procedura che incidono soltanto sul modo di esercizio della giurisdizione.
- Quando il Consiglio di Stato decide in sede di ottemperanza, restano insindacabili in cassazione, come limiti interni della giurisdizione, l'interpretazione del giudicato, l'accertamento della condotta dell'amministrazione e la verifica della sua conformità al comando giudiziale.
- L'interpretazione e la qualificazione degli atti amministrativi e delle norme applicabili costituiscono esercizio della funzione giurisdizionale; anche un'interpretazione eventualmente erronea, anomala o abnorme non integra, per ciò solo, eccesso di potere giurisdizionale, salvo che si traduca nella creazione di una norma o in un effettivo superamento dei limiti esterni.
- Non invade la sfera riservata all'amministrazione il giudice dell'ottemperanza che, senza sostituirsi all'autorità nella scelta finale e senza nominare un commissario ad acta, rimette a quest'ultima gli atti affinché rinnovi la valutazione nel rispetto dei vincoli conformativi del giudicato.
- Permane l'interesse a ricorrere quando un successivo provvedimento amministrativo favorevole alla controparte sia stato impugnato dal ricorrente e il relativo giudizio sia ancora pendente.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 14 gen 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 450/2020 del 14/01/2020
- Sentenza civile · 14 gen 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 451/2020 del 14/01/2020
- Sentenza civile · 14 gen 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 452/2020 del 14/01/2020
- Sentenza civile · 14 gen 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 448/2020 del 14/01/2020
- Sentenza civile · 14 gen 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 449/2020 del 14/01/2020
- Sentenza civile · 14 gen 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 421/2020 del 14/01/2020
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →