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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20055/2022 del 23/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Renna, indagato per reati connessi agli artt. 73 e 74 del d.P.R. n. 309/1990, aveva chiesto l'autorizzazione ad allontanarsi dagli arresti domiciliari dalle ore 22 alle ore 5 (giovedì-domenica) per lavorare in un pub. In passato era stato autorizzato dal GIP (19/02/2020) a recarsi al pub dalle 22 alle 2; per il periodo estivo aveva poi ottenuto autorizzazione limitata per un chiosco (15-22). La Corte d'appello aveva rigettato la nuova richiesta; il Tribunale, in funzione di giudice dell'appello cautelare, dichiarò inammissibile l'appello ritenendo che il gravame riguardasse solo l'estensione oraria di una autorizzazione che, secondo il Tribunale, non era più efficace (sostituì tacitamente la prima autorizzazione con la successiva stagionale). Renna ha impugnato per cassazione lamentando travisamento dell'oggetto dell'appello e illegittima (e non motivata) revoca/peggioramento tacito della precedente autorizzazione senza richiesta del pubblico ministero.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che il Tribunale abbia errato nel dichiarare inammissibile l'appello: l'oggetto del gravame comprendeva sia la domanda di autorizzazione sia la sua estensione cronologica, e non era corretta l'assunzione che la prima autorizzazione (22-2) fosse stata revocata tacitamente. Inoltre la Corte ha rilevato che non è ammissibile un peggioramento tacito della misura cautelare senza formale iniziativa del pubblico ministero (e senza atto formale che giustifichi la revoca), per cui l'ordinanza del Tribunale è stata annullata e la causa rinviata al Tribunale di Caltanissetta per nuovo giudizio sul gravame.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 309/1990

    Richiamati in quanto indicano le fattispecie di reato per le quali l'imputato era sottoposto a misura cautelare; il riferimento serve a contestualizzare la misura degli arresti domiciliari e le autorizzazioni concesse per lavoro

  • codice di procedura penale

    La Corte distingue tra provvedimenti cautelari suscettibili di essere adottati d'ufficio e quelli che richiedono impulso della pubblica accusa; si richiama la diversa disciplina dell'adozione o aggravamento delle misure cautelari

  • codice di procedura penale

    Richiama la necessità, per talune modifiche (in particolare aggravamenti), della richiesta del pubblico ministero: non è legittimo un peggioramento della misura senza formale istanza del PM

  • codice di procedura penale

    La Corte segnala che l'aggravamento della misura cautelare senza la richiesta del PM può determinare nullità del provvedimento ai sensi dell'art. 178, lett. b) (nullità per violazione delle norme procedurali indispensabili)

  • Giurisprudenza della Corte di cassazione

    Sez. III, 25 novembre 2010, n. 41770

    Richiamata per distinguere la diversa disciplina applicabile ai provvedimenti ammissibili ex officio rispetto a quelli subordinati a richiesta del PM e per sostenere che l'aggravamento non può avvenire tacitamente senza iniziativa del pubblico ministero

Massime di principio

  • Un autorizzazione a lasciare gli arresti domiciliari rilasciata per un periodo determinato sostituisce temporaneamente ma non revoca automaticamente provvedimenti antecedenti; al termine dell'autorizzazione temporanea gli effetti dell'autorizzazione precedente possono riprendere se non vi è atto formale di revoca.
  • In sede di gravame cautelare l'oggetto del ricorso va determinato con riferimento alle conclusioni indicate dall'appellante: se si chiede sia il riconoscimento dell'autorizzazione sia l'estensione oraria, l'appello è ammissibile su entrambi i profili.
  • Non è legittimo modificare o aggravare tacitamente le condizioni di una misura cautelare senza una formale iniziativa o richiesta del pubblico ministero; eventuali peggioramenti richiedono il rispetto delle norme procedurali e motivazioni formali.
  • Il giudice che dichiara inammissibile un gravame deve motivare con riferimento a provvedimenti formali e non a deduzioni di revoca tacita; in mancanza sussistono vizi di motivazione e di diritto che possono essere annullati in sede di legittimità.
  • In situazioni analoghe è opportuno che chi richiede modifiche della misura specifichi chiaramente sia la richiesta di autorizzazione sia l'ampiezza temporale e conservi copia dei provvedimenti precedenti, per evitare travisamenti dell'oggetto del gravame.

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