Sentenza del 08/01/2020 n. 20 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Catasto - Riclassamento - Edificio galleggiante - Abusivo - Ordine di demolizione - Pendenza -Illegititmità dell'accertamento - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeil giudice ha accolto il ricorso: ha dichiarato nullo l'avviso di accertamento catastale in quanto l'accertamento della rendita è illegittimo quando il contribuente prova, con perizia, che l'immobile è destinatario di ingiunzione a rimuovere o demolire l'opera perché abusiva; l'accertamento non può validamente rideterminare la rendita in presenza della pendente situazione demolitoria
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
impugnazione di un avviso di accertamento catastale che ridetermina la rendita di un edificio galleggiante; il ricorrente ha dimostrato tramite perizia di stima che l'edificio è stato realizzato abusivamente ed è destinatario di un ordine amministrativo di rimozione/demolizione, per cui ha contestato la legittimità dell'accertamento
Massime di principio
- Quando su un immobile pende un provvedimento amministrativo di rimozione o demolizione per abuso edilizio, un accertamento catastale che ridetermini la rendita può essere dichiarato nullo se il contribuente dimostra l'esistenza di tale situazione.
- La produzione di una perizia di stima da parte del contribuente è un mezzo idoneo a provare l'esistenza dell'ordine di rimozione/demolizione e a incidere sulla legittimità dell'accertamento catastale.
- Prima di procedere a variazioni di classamento o rendita, l'amministrazione catastale dovrebbe verificare l'esistenza di procedimenti demolitori o provvedimenti amministrativi pendenti che incidono sul regime giuridico dell'immobile.
- In situazioni analoghe il contribuente dovrebbe raccogliere e documentare tempestivamente le prove dell'abusività e dei relativi provvedimenti amministrativi (perizia, ingiunzione, provvedimenti del comune) per opporsi efficacemente all'accertamento.
- L'esito della dichiarazione di illegittimità dell'accertamento non equivale di per sé alla sanatoria dell'immobile: la decisione riguarda la nullità dell'atto catastale mentre la regolarità edilizia resta rimessa agli ordinamenti urbanistici e ai relativi procedimenti amministrativi.
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