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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 6572/2020 del 09/03/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia riguardava l'avviso di accertamento per omesso versamento della TARSU relativa al 2004, notificato il 15 marzo 2012 dalla concessionaria della riscossione. La contribuente aveva ricevuto un avviso di pagamento nel gennaio 2007. La Commissione tributaria provinciale di Salerno, con sentenza del 28 novembre 2012, aveva respinto il ricorso, ritenendo tempestivo l'accertamento; la Commissione tributaria regionale di Napoli, sezione staccata di Salerno, con sentenza del 1 aprile 2015, aveva respinto l'appello, considerando legittimo il computo del termine dal 2007, data indicata come quella di scadenza del pagamento dopo l'avviso di gennaio. Con un unico motivo di ricorso per cassazione, la contribuente ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 161, della L. 296/2006 e dell'art. 72 del D.Lgs. 507/1993, sostenendo che il termine quinquennale decorreva dal 31 dicembre 2005, quando il versamento della TARSU 2004 avrebbe dovuto essere effettuato, e non dal 31 dicembre 2007 in ragione dell'avviso di pagamento notificato nel gennaio 2007.

La decisione

La Corte ha accolto l'unico motivo. Ha stabilito che il termine quinquennale per notificare l'accertamento d'ufficio dell'omesso versamento della TARSU 2004 decorreva dall'anno in cui il versamento avrebbe dovuto essere eseguito e scadeva il 31 dicembre 2010. L'avviso di pagamento del gennaio 2007 non interrompeva né rinnovava la decorrenza del termine di decadenza, anche perché costituiva una manifestazione di volontà impositiva non formalizzata in un atto impugnabile e la decadenza non è soggetta a interruzione, ai sensi dell'art. 2964 c.c. Poiché l'avviso di accertamento era stato notificato il 15 marzo 2012, era tardivo. La Corte ha cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito accogliendo il ricorso originario della contribuente. Ha compensato integralmente le spese dei giudizi di merito e condannato la concessionaria a rifondere le spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro 5.000, oltre spese forfettarie e accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 161, L. 296/2006

    In base al combinato disposto della L. 27 dicembre 2006 n. 296, art. 1, comma 161 e comma 172, lett. b, l’avviso di accertamento d’ufficio in ordine alla imposta dovuta per l’anno 2004 doveva essere notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato, e quindi entro il 31 dicembre 2010, essendone obbligatorio il versamento entro il 31 dicembre 2005.

    Il termine quinquennale per notificare l'accertamento d'ufficio decorre dall'anno in cui il versamento del tributo avrebbe dovuto essere effettuato; per la TARSU 2004 il termine scadeva il 31 dicembre 2010.

  • art. 1, comma 172, lett. b, L. 296/2006

    Tale disciplina aumenta a cinque anni il termine di decadenza, essendo stato abrogato dalla L. 27 dicembre 2006 n. 296, art. 1, comma 172, lett. b, con decorrenza dall’1 luglio 2007, il previgente D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507, art. 71, comma 1, che prevedeva, invece, il termine triennale.

    La disposizione ha portato a cinque anni il termine di decadenza per l'accertamento, sostituendo il previgente termine triennale.

  • art. 1, comma 171, lett. b, L. 296/2006

    La L. 27 dicembre 2006 n. 296, art. 1, comma 171, lett. b, prevede, inoltre, che le nuove disposizioni, tra cui la nuova procedura di accertamento e i relativi termini, si applicano anche ai rapporti di imposta pendenti (e precedenti) all’1 gennaio 2007, data di entrata in vigore della legge finanziaria 2007.

    Le nuove regole e i relativi termini si applicano anche ai rapporti d'imposta pendenti e anteriori al 1° gennaio 2007.

  • art. 71 D.Lgs. 507/1993

    Infatti il D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507, art. 71 prevede l’emissione dell’avviso di accertamento relativo alla T.A.R.S.U. soltanto nel caso in cui il contribuente non abbia presentato la denuncia prescritta dal D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 70, oppure nel caso in cui l’ufficio ritenga che la denuncia presentata sia infedele od incompleta, mentre, qualora la denuncia sia stata presentata, l’ente, ove ritenga di non contestarla, procede attraverso la notifica della cartella esattoriale senza previo emissione di alcun avviso di accertamento, liquidando il tributo in base agli elementi dichiarati dallo stesso contribuente o a seguito di denuncia di variazione.

    Per la TARSU l'avviso di accertamento è previsto in caso di omessa denuncia o denuncia infedele o incompleta; se la denuncia non viene contestata, il tributo può essere liquidato e riscosso mediante cartella senza un preventivo avviso di accertamento.

  • art. 72, comma 1, D.Lgs. 507/1993

    Inoltre, il D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 72, comma 1, consente al Comune di procedere direttamente alla liquidazione della T.A.R.S.U. e alla conseguente iscrizione a ruolo quando è determinata attraverso la meccanica applicazione dei ruoli dell’anno precedente e dei dati in essi contenuti (in tal senso: Cass., Sez. 5, 29 novembre 2016, n. 24187; Cass., Sez. 5, 23 maggio 2019, n. 14043).

    Il Comune può liquidare direttamente la TARSU e iscriverla a ruolo quando la determinazione deriva dall'applicazione meccanica dei ruoli dell'anno precedente e dei dati ivi contenuti.

  • art. 2964 c.c.

    Nè la notifica dell’avviso di pagamento” in parola – da considerare, peraltro, come manifestazione di una volontà impositiva ancora in itinere e non formalizzata in un atto cancellabile solo in via di autotutela (o attraverso l’intervento del giudice) (ex plurimis: Cass., Sez. Un., 24 luglio 2007, n. 16293; Cass., Sez. 5, 15 maggio 2008, n. 12194; Cass., Sez. 5, 15 giugno 2010, n. 14373) – poteva valere ad interrompere e rinnovare la decorrenza del termine di decadenza, ostandovi la preclusione dell’art. 2964 c.c..

    Il termine di decadenza per l'esercizio del potere impositivo non può essere interrotto o fatto decorrere nuovamente mediante la notifica di un avviso di pagamento.

  • art. 384, comma 1, ultimo periodo, c.p.c.

    In conclusione, il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata; non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 1, u.p., con pronuncia di accoglimento dell’originario ricorso della contribuente.

    Quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Cassazione può decidere la causa nel merito dopo avere cassato la sentenza impugnata.

Massime di principio

  • Il termine quinquennale per l'accertamento d'ufficio di un omesso versamento tributario decorre dall'anno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato, non dalla successiva notifica di un avviso di pagamento.
  • La notifica di un avviso di pagamento che esprime una pretesa impositiva ancora non formalizzata in un atto impugnabile non interrompe né rinnova il termine di decadenza per l'esercizio del potere di accertamento.
  • In materia di TARSU, l'avviso di accertamento è necessario in caso di omessa denuncia o di denuncia infedele o incompleta; se la denuncia non è contestata, il tributo può essere liquidato e iscritto a ruolo senza un preventivo avviso di accertamento, nei casi previsti dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento
RamiTributi
IstitutiDecadenza

Testo integrale

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