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Parere

Parere n. 189/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1

ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana proposto da -OMISSIS- per l'annullamento del provvedimento prot. n. 57089 del 10.11.2025 del dipartimento famiglia.;

Giustizia amministrativa202600100

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, Adunanza delle Sezioni riuniteRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Diniego dei benefici previsti dagli artt. 2 e 4 della legge regionale siciliana 13 settembre 1999, n. 20, adottato con provvedimento prot. n. 57089 del 10 novembre 2025.

Esito

INAMMISSIBILITA

La questione giuridica

La ricorrente ha impugnato il diniego regionale dei benefici previsti dalla legge regionale n. 20 del 1999, richiesti nella qualità di convivente more uxorio di una persona deceduta a seguito di un evento criminoso. Ha sostenuto che il riconoscimento, da parte del Tribunale di Caltanissetta, del diritto di accedere al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, istituito dalla legge n. 512 del 1999, avrebbe dovuto impedire il rigetto dell’istanza regionale. Ha inoltre dedotto la violazione della normativa applicabile, l’erronea valutazione dei presupposti e la disparità di trattamento rispetto a precedenti pratiche riguardanti altri congiunti della medesima persona. In via pregiudiziale, l’Ufficio legislativo e legale ha rilevato che la controversia potrebbe appartenere alla giurisdizione ordinaria, trattandosi di una posizione di diritto soggettivo non rientrante nella giurisdizione esclusiva amministrativa. Il Consiglio ha dovuto quindi stabilire se il ricorso straordinario fosse ammissibile sotto il profilo della giurisdizione.

Il parere

Il Consiglio ha ritenuto il ricorso tempestivo, poiché proposto entro il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 9 del d.P.R. n. 1199 del 1971, ma inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. La pretesa della ricorrente riguarda il riconoscimento di benefici che ella assume spettarle direttamente al ricorrere dei presupposti legislativi e non l’esercizio di un potere autoritativo discrezionale in senso proprio; la posizione giuridica azionata ha pertanto consistenza di diritto soggettivo. Poiché la controversia non rientra in alcuna delle ipotesi di giurisdizione esclusiva previste dall’art. 133 c.p.a., la cognizione spetta all’autorità giudiziaria ordinaria. Il Consiglio non ha esaminato le censure di merito, la portata della sentenza civile richiamata, gli elementi istruttori posti a base del diniego né la domanda cautelare, rimasta assorbita. Considerato che il provvedimento impugnato non indicava l’autorità e il termine per l’impugnazione, e tenuto conto della tempestiva proposizione del ricorso straordinario, sono stati salvaguardati gli effetti sostanziali e processuali della domanda, purché la ricorrente la riproponga davanti al giudice ordinario competente entro tre mesi dalla comunicazione amministrativa del decreto presidenziale di recepimento del parere.

Osservazioni

Ammissibilità del ricorso straordinario e giurisdizione

Il ricorso è stato proposto tempestivamente, ma è inammissibile ai sensi dell’art. 7, comma 8, c.p.a., poiché il ricorso straordinario è ammesso soltanto per controversie devolute alla giurisdizione amministrativa. La posizione fatta valere dalla ricorrente è qualificabile come diritto soggettivo, concernendo il riconoscimento di benefici direttamente collegati ai presupposti stabiliti dalla legge.

Giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria

La controversia non rientra in alcuna ipotesi di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo previste dall’art. 133 c.p.a.; pertanto, la cognizione della domanda spetta al giudice ordinario.

Questioni di merito assorbite

Il difetto di giurisdizione amministrativa impedisce l’esame delle censure relative alla fondatezza della pretesa, alla rilevanza della sentenza del Tribunale di Caltanissetta, alla disparità di trattamento e agli elementi istruttori acquisiti dall’amministrazione. Anche la domanda cautelare resta assorbita.

Salvezza degli effetti della domanda

Poiché il provvedimento impugnato non indicava l’autorità competente e il termine per l’impugnazione, sono salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda se essa viene riproposta davanti al giudice ordinario competente entro tre mesi dalla comunicazione amministrativa del decreto presidenziale di recepimento del parere, ai sensi dell’art. 11, comma 2, c.p.a.

Norme richiamate

  • art. 9 d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199

    termine di centoventi giorni

    Il ricorso straordinario è stato ritenuto tempestivo, essendo stato proposto entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del provvedimento impugnato.

  • art. 7, comma 8, d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (c.p.a.)

    il ricorso straordinario è ammesso unicamente per le controversie devolute alla giurisdizione amministrativa

    La disposizione preclude l’utilizzo del ricorso straordinario quando la controversia riguarda una posizione di diritto soggettivo devoluta alla giurisdizione ordinaria, salvo una specifica ipotesi di giurisdizione esclusiva amministrativa.

  • art. 133 d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (c.p.a.)

    Il Consiglio ha escluso che la controversia rientri in una delle ipotesi di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

  • art. 11, comma 2, d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (c.p.a.)

    termine di tre mesi dalla comunicazione in via amministrativa del decreto presidenziale

    La norma consente di conservare gli effetti sostanziali e processuali della domanda quando essa sia riproposta davanti al giudice munito di giurisdizione entro il termine indicato, anche in considerazione dell’omessa indicazione dei rimedi nel provvedimento impugnato.

  • artt. 2 e 4 legge regionale siciliana 13 settembre 1999, n. 20

    Sono le disposizioni regionali poste a fondamento della richiesta dei benefici il cui diniego è stato impugnato.

  • legge 22 dicembre 1999, n. 512

    È la legge istitutiva del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, il cui riconoscimento è stato richiamato dalla ricorrente, ma ritenuto non decisivo ai fini dell’esame del ricorso, definito in rito.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Ha costituito il presupposto, insieme alla normativa europea in materia di protezione dei dati personali, per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della ricorrente.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Sono stati richiamati quale ulteriore fondamento della tutela dei diritti e della dignità dell’interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica o al Presidente della Regione è ammissibile soltanto per controversie rientranti nella giurisdizione amministrativa; quando la pretesa riguarda un diritto soggettivo devoluto al giudice ordinario, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
  • La domanda volta al riconoscimento di un beneficio legislativo ha natura di diritto soggettivo quando il richiedente assume che il beneficio gli spetti direttamente al ricorrere dei presupposti stabiliti dalla legge e non dipenda dall’esercizio di un potere autoritativo discrezionale in senso proprio.
  • Il riconoscimento di una provvidenza o di una posizione da parte di un diverso ordinamento o fondo normativo non comporta automaticamente il diritto a ottenere ulteriori benefici previsti da una distinta disciplina, ma la relativa questione di merito deve essere esaminata dal giudice munito di giurisdizione.
  • Quando il provvedimento amministrativo non indica l’autorità competente e il termine per l’impugnazione, la domanda proposta davanti a un giudice privo di giurisdizione può conservare i propri effetti sostanziali e processuali se viene riproposta davanti al giudice munito di giurisdizione entro il termine previsto dall’art. 11, comma 2, c.p.a.

Diniego di benefici regionali e ricorso straordinario

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, riunito in Adunanza delle Sezioni riunite, ha esaminato un ricorso straordinario proposto da una convivente more uxorio contro il Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali. Il ricorso riguardava il diniego dei benefici previsti dagli artt. 2 e 4 della legge regionale siciliana 13 settembre 1999, n. 20.

Premesse e domanda della ricorrente

La ricorrente aveva presentato l’istanza nella qualità di convivente di una persona deceduta a seguito di un evento criminoso. A sostegno della domanda aveva richiamato una sentenza del Tribunale di Caltanissetta che aveva riconosciuto il suo diritto di accedere al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, istituito dalla legge 22 dicembre 1999, n. 512, con riferimento alle somme liquidate da una sentenza del Tribunale civile di Gela.

Il Dipartimento regionale, dopo avere revocato un precedente diniego fondato sul mancato tempestivo invio della memoria difensiva, ha riesaminato l’istanza e l’ha nuovamente respinta. L’amministrazione ha ritenuto che l’accesso al Fondo statale non comportasse automaticamente il riconoscimento dei distinti benefici regionali e ha richiamato gli accertamenti prefettizi acquisiti durante l’istruttoria.

Motivi dedotti

La ricorrente ha denunciato la violazione di legge e l’erronea valutazione dei presupposti per il riconoscimento dei benefici. Ha sostenuto che la sentenza del Tribunale di Caltanissetta ostasse al rigetto dell’istanza regionale e ha dedotto una disparità di trattamento rispetto a precedenti pratiche definite favorevolmente riguardanti altri congiunti della medesima persona.

Tempestività e questione di giurisdizione

L’Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione Siciliana ha ritenuto il ricorso ricevibile, in quanto proposto nel centoventesimo giorno dalla notificazione del provvedimento. Il Consiglio ha confermato la tempestività ai sensi dell’art. 9 del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

È stata tuttavia rilevata una pregiudiziale di inammissibilità. Ai sensi dell’art. 7, comma 8, c.p.a., il ricorso straordinario è ammesso esclusivamente per controversie devolute alla giurisdizione amministrativa. Nel caso esaminato, la ricorrente non contestava l’esercizio di un potere autoritativo discrezionale in senso proprio, ma pretendeva il riconoscimento di benefici che assumeva spettarle direttamente al ricorrere dei presupposti legislativi. La posizione è stata quindi qualificata come diritto soggettivo.

Individuazione del giudice competente

Il Consiglio ha escluso che la controversia rientrasse in una delle ipotesi di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo previste dall’art. 133 c.p.a. Ne consegue che la cognizione della domanda spetta all’autorità giudiziaria ordinaria.

Assorbimento delle questioni di merito e della cautela

Il difetto di giurisdizione amministrativa ha impedito l’esame delle questioni sostanziali, tra cui:

  • la fondatezza della pretesa ai benefici regionali;
  • la portata della sentenza del Tribunale di Caltanissetta;
  • la dedotta disparità di trattamento;
  • la rilevanza degli elementi istruttori e degli accertamenti prefettizi posti a base del diniego.

È rimasta assorbita anche la domanda cautelare proposta con il ricorso.

Conservazione degli effetti della domanda

Il provvedimento impugnato non indicava l’autorità competente e il termine per l’esperimento del rimedio. Per tale ragione, tenuto conto anche della tempestiva proposizione del ricorso straordinario, il Consiglio ha disposto la salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda, purché la ricorrente la riproponga davanti al giudice ordinario competente entro tre mesi dalla comunicazione amministrativa del decreto presidenziale che recepirà il parere, secondo l’art. 11, comma 2, c.p.a.

Conclusione

Il parere è nel senso dell’inammissibilità del ricorso straordinario per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. La controversia appartiene alla giurisdizione ordinaria, con possibilità per la ricorrente di riassumere o riproporre la domanda davanti al giudice competente nel termine indicato. Il Consiglio ha inoltre disposto l’oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare la ricorrente, ai sensi dell’art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e degli artt. 5 e 6 del regolamento (UE) 2016/679.

Come è indicizzato

MaterieRicorso straordinario al Presidente della RepubblicaGiurisdizione e riparto
RamiProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizioneLegittimazione e interesse a ricorrere

Testo integrale

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