Cassazione Penale, Ordinanza n. 03143/2026 del 26/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte di appello deducendo un solo motivo: denuncia la violazione di legge in relazione agli artt. 157 e 161 c.p., sostenendo che il reato si sarebbe già estinto per prescrizione prima della pronuncia impugnata. In particolare, contesta il mancato rilievo dell'intervenuta maturazione del termine prescrizionale. La Corte osserva però che nel caso concreto era stata applicata la recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale, qualificata come circostanza aggravante ad effetto speciale, con conseguenze sia sul termine base di prescrizione sia sulla proroga derivante dagli atti interruttivi; da ciò conclude che, calcolato il raddoppio del termine necessario a prescrivere nei limiti indicati dalla disciplina applicabile, il reato non risultava ancora prescritto.
La decisione
La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso. Ritiene manifestamente infondato il motivo relativo alla prescrizione, perché la recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale incide sul computo del termine base di prescrizione e sulla proroga del termine in presenza di atti interruttivi; conseguentemente, al momento della decisione il reato non era ancora estinto per prescrizione. Ne deriva la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 157 c.p.
La recidiva aggravante ad effetto speciale incide sul termine base di prescrizione, che va calcolato tenendo conto dell'aumento previsto dalla norma.
art. 161 c.p.
In presenza di atti interruttivi, la recidiva aggravante ad effetto speciale incide anche sulla misura della proroga del termine di prescrizione.
Massime di principio
- La recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale, quando applicata come circostanza aggravante ad effetto speciale, rileva nel calcolo della prescrizione sia sul termine base sia sulla proroga conseguente agli atti interruttivi.
- La deduzione di prescrizione è manifestamente infondata quando, applicando correttamente l'aumento del termine derivante dalla recidiva e dalla disciplina degli atti interruttivi, il reato non risulta ancora estinto.
- Se il motivo di ricorso investe esclusivamente la prescrizione ed è infondato in base al corretto calcolo dei termini, il ricorso è dichiarato inammissibile con le conseguenze economiche previste.
- Il giudice di legittimità può richiamare precedenti conformi per affermare che la recidiva ad effetto speciale incide sulla determinazione del termine prescrizionale e sulla sua proroga in caso di interruzione.
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