Cassazione Penale, Sentenza n. 06647/2026 del 18/02/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'Appello di Ancona che aveva parzialmente riformato la decisione di primo grado e rideterminato la pena a 6 mesi di reclusione per il reato di bancarotta semplice. Il motivo decisivo del ricorso in Cassazione era che il reato, commesso il 10 novembre 2017, si era estinto per prescrizione il 7 febbraio 2025, tenendo conto di sospensioni processuali complessive di 120 giorni per due rinvii per impedimento. Poiché la Corte d'Appello ha deciso il 12 maggio 2025, dopo la scadenza del termine di prescrizione, la mancata declaratoria dell'estinzione doveva essere corretta. Il ricorso ha richiamato il dictum delle Sezioni Unite n. 12602 del 17/12/2015 (Ricci) che consente il ricorso per cassazione quando la prescrizione sia intervenuta prima della sentenza impugnata e non sia stata dichiarata dal giudice di merito, e l'obbligo previsto dall'art. 129 cod. proc. pen. di dichiarare immediatamente cause di non punibilità anche in assenza di eccezione di parte.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il motivo relativo all'estinzione del reato per prescrizione e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato ascritto all'imputato si era estinto per prescrizione maturata anteriormente alla pronuncia impugnata. La decisione si fonda sull'obbligo del giudice di merito di dichiarare d'ufficio cause di non punibilita' e sulla giurisprudenza delle Sezioni Unite che ammette il controllo in sede di cassazione su tali questioni anche con un unico motivo.
Norme richiamate
Sezioni Unite n. 12602 del 17/12/2015 (Ricci), Rv. 266818
Sezioni Unite n. 12602 del 17/12/2015 (dep. 2016), Ricci, Rv. 266818
Riconosce l'ammissibilità del ricorso per cassazione quando venga dedotta l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata e non dichiarata dal giudice di merito; consente quindi la censura anche con unico motivo e impone al giudice di merito l'adozione del provvedimento consequenziale.
art. 129 cod. proc. pen.
Impone l'obbligo di declarare immediatamente cause di non punibilità da parte del giudice di merito e di adottare il provvedimento consequenziale anche in assenza di eccezione sollevata dalle parti; la mancata declaratoria può giustificare l'annullamento della sentenza.
Massime di principio
- Se la prescrizione del reato si è perfezionata prima della pronuncia impugnata, il giudice di merito deve dichiarare l'estinzione d'ufficio anche se le parti non hanno eccepito la prescrizione.
- E' ammesso proporre ricorso per cassazione, anche con un unico motivo, deducendo l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata, sulla base della giurisprudenza delle Sezioni Unite.
- Nel calcolo della prescrizione vanno considerate le sospensioni processuali (ad es. rinvii per impedimento) che prolungano i termini e possono determinare l'estinzione del reato prima della decisione di merito.
- Quando la prescrizione è intervenuta anteriormente alla pronuncia impugnata, la Cassazione può annullare senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto.
- Le parti devono comunque vigilare e, se possibile, sollevare tempestivamente l'eccezione di prescrizione, ma il giudice resta tenuto a rilevare d'ufficio le cause di non punibilità.
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