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Ordinanza

Ordinanza n. 310/2026 - Firenze, Sezione 1

per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia - della determina della Provincia di Pistoia, stazione unica appaltante, n. 272 del 12.03.2026, avente ad oggetto “PNRR M.2 C.1 I.2.1 - Next generation EU. Intervento 2 - lavori di efficientamento energetico condizionamento della platea dell’edificio principale per il MEFIT Mercato dei Fiori della Toscana CUP C35C24001690005. Determinazione dirigenziale di approvazione verbale di gara e aggiudicazione”, con la quale è stata disposta l’aggiudicazione immediatamente efficace in favore di CITEP soc. coop.; - di tutti i verbali di gara, in parte qua, e di qualsivoglia altro atto e provvedimento di gara presupposto, conseguente e/o, comunque, connesso a quelli impugnati in via principale, ancorché sconosciuto; e per l’accertamento del diritto della ricorrente all’aggiudicazione della procedura; nonché per la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato con CITEP soc. coop.; nonché, in via subordinata, per la condanna al risarcimento del danno subito dalla ricorrente per responsabilità dell’Amministrazione resistente che si quantifica nella misura dell’utile, oltre ai danni da perdita di chance e al danno curriculare e di immagine;

Giustizia amministrativa202600767

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: aggiudicazione dei lavori di efficientamento energetico e condizionamento della platea dell’edificio principale del MEFIT, finanziati con fondi PNRR, e atti di gara connessi

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’impresa ricorrente ha impugnato l’aggiudicazione disposta in favore dell’operatore economico controinteressato, chiedendo in via cautelare la sospensione dell’efficacia degli atti. Ha inoltre domandato l’accertamento del diritto all’aggiudicazione, la declaratoria di inefficacia dell’eventuale contratto e, in subordine, il risarcimento del danno, comprensivo dell’utile, della perdita di chance e del danno curriculare e di immagine. Il giudizio riguarda una procedura per lavori di importo complessivo pari a € 1.295.000,00, inferiore alla soglia di rilevanza europea, finanziata con risorse PNRR. Nelle more della decisione cautelare, la stazione appaltante e l’aggiudicataria hanno stipulato il contratto il 9 aprile 2026. Il testo dell’ordinanza non espone specifici motivi di illegittimità dedotti contro l’aggiudicazione, concentrandosi sulla concreta utilità della tutela cautelare richiesta dopo la stipulazione del contratto.

La decisione

Il TAR ha respinto l’istanza cautelare senza esaminare nel merito i vizi dell’aggiudicazione. Ha applicato l’art. 48, comma 4, d.l. n. 77/2021, convertito, che per le procedure di affidamento relative a investimenti finanziati anche con risorse PNRR richiama l’art. 125 c.p.a. Tale disciplina esclude l’applicazione dell’art. 122 c.p.a.; fuori dai casi previsti dagli artt. 121 e 123 c.p.a., l’annullamento o la sospensione dell’affidamento non comportano la caducazione del contratto già stipulato, mentre il risarcimento eventualmente dovuto è soltanto per equivalente. Nel caso concreto non ricorreva l’ipotesi di cui all’art. 121, comma 1, lett. c), c.p.a., poiché l’art. 18, comma 2, lett. d), d.lgs. n. 36/2023 esclude il termine dilatorio di trentadue giorni per i contratti di importo inferiore alle soglie europee. Poiché il contratto era stato stipulato e non avrebbe potuto essere dichiarato inefficace o caducato per effetto dell’eventuale annullamento dell’aggiudicazione, la sospensione cautelare non avrebbe prodotto un’utilità immediata per la ricorrente. È stata fissata l’udienza pubblica del 24 settembre 2026 per il merito e ogni statuizione sulle spese, comprese quelle della fase cautelare, è stata riservata al definitivo.

Norme richiamate

  • art. 48, comma 4, d.l. n. 77/2021, convertito

    «si applica l’articolo 125 del codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104»

    Per le impugnazioni relative a procedure di affidamento finanziate, in tutto o in parte, con risorse PNRR, PNC o programmi cofinanziati da fondi strutturali UE, trova applicazione la disciplina speciale dell’art. 125 c.p.a.

  • art. 125 c.p.a.

    Nelle controversie relative alle procedure finanziate con le risorse indicate dall’art. 48, comma 4, d.l. n. 77/2021, esclude l’applicazione dell’art. 122 c.p.a.; fuori dai casi degli artt. 121 e 123 c.p.a., la sospensione o l’annullamento dell’affidamento non determinano la caducazione del contratto già stipulato e l’eventuale risarcimento avviene soltanto per equivalente.

  • art. 121 c.p.a.

    Le ipotesi ivi previste, inclusa quella richiamata dal comma 1, lett. c), costituiscono eccezioni alla regola per cui, nelle procedure soggette all’art. 125 c.p.a., l’annullamento dell’affidamento non comporta l’inefficacia del contratto.

  • art. 123 c.p.a.

    Resta ferma, insieme all’art. 121 c.p.a., l’applicazione della disciplina delle sanzioni alternative richiamata dall’art. 125 c.p.a.

  • art. 122 c.p.a.

    È escluso il suo impiego nelle controversie cui si applica l’art. 125 c.p.a.; pertanto il giudice non può dichiarare l’inefficacia del contratto secondo la disciplina ordinaria dell’art. 122.

  • art. 18, comma 2, lett. d), d.lgs. n. 36/2023

    «non si applica nei casi (…) di contratti di importo inferiore alle soglie europee»

    Il termine dilatorio di trentadue giorni dall’invio delle comunicazioni dell’aggiudicazione non si applica ai contratti sotto soglia europea; la stipulazione intervenuta senza tale standstill non integra, per il caso esaminato, l’ipotesi di cui all’art. 121, comma 1, lett. c), c.p.a.

  • art. 14, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 36/2023

    Individua la soglia di rilevanza europea pertinente, aggiornata ratione temporis dal regolamento UE richiamato; l’importo della procedura, pari a € 1.295.000,00, è stato ritenuto inferiore a tale soglia.

  • art. 34, comma 3, c.p.a.

    Resta applicabile nell’ambito della disciplina speciale dell’art. 125 c.p.a., secondo quanto rilevato dal TAR.

Massime di principio

  • Nelle controversie relative a procedure di affidamento finanziate, in tutto o in parte, con risorse PNRR, PNC o programmi cofinanziati da fondi strutturali dell’Unione europea, l’art. 48, comma 4, d.l. n. 77/2021 impone l’applicazione dell’art. 125 c.p.a.
  • Quando si applica l’art. 125 c.p.a., fuori dalle ipotesi previste dagli artt. 121 e 123 c.p.a., l’eventuale annullamento dell’aggiudicazione non comporta la caducazione o la dichiarazione di inefficacia del contratto già stipulato; l’eventuale tutela risarcitoria è limitata al risarcimento per equivalente.
  • Per i contratti di importo inferiore alle soglie europee, l’art. 18, comma 2, lett. d), d.lgs. n. 36/2023 esclude il termine dilatorio di trentadue giorni per la stipulazione del contratto. La stipulazione senza tale termine non integra, in quanto tale, l’ipotesi di cui all’art. 121, comma 1, lett. c), c.p.a.
  • Una domanda cautelare deve essere respinta quando, dopo la stipulazione del contratto, la sospensione dell’aggiudicazione non può produrre un’utilità immediata per il ricorrente, perché l’eventuale annullamento non potrebbe incidere sull’efficacia del contratto.

Come è indicizzato

MaterieAggiudicazione, revoca e annullamento della garaRito appalti e sorte del contrattoTutela cautelare
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareEfficacia ed esecutorietàLegittimazione e interesse a ricorrere

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