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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18891/2023 del 05/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bologna che, in parziale riforma del GUP di Rimini, aveva dichiarato estinti per prescrizione due reati (capi C e G), confermando le condanne per gli altri capi (A e B) per acquisto e spendita di banconote false e riconoscendo aggravanti (in particolare art. 61 n.5 e n.2 c.p.). La ricorrente deduceva: 1) violazione di legge nella affermazione dell'aggravante di cui all'art. 61 n.5 (tempo/notte e ostacolo alla difesa), con motivazione generica e non specifica; 2) vizio di motivazione per mancata prevalenza delle attenuanti generiche nel bilanciamento con le aggravanti, anche alla luce dell'assenza di precedenti e dello stato di soggezione rispetto al coniuge; 3) eccessivo aumento di pena per il riconoscimento della continuazione interna/esterna; 4) incompatibilità tra il riconoscimento dell'aggravante teleologica e l'istituto della continuazione; in sede di memoria inoltre deduceva l'esito favorevole di revisione che escludeva la recidiva (art. 637 c.p.p.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il primo motivo ritenendo corretta l'applicazione dei principi delle Sez. Unite (Cardellini) sull'aggravante notturna/di minorata difesa: il giudice di merito ha valutato complessivamente il modus operandi (incontri serali, durata limitata, luoghi estemporanei) e la concreta ostacolazione alla verifica dell'autenticità delle banconote. Tuttavia i motivi 2, 3 e 4 sono stati ritenuti fondati: la Cassazione ha stabilito che il reato di cui al capo B) (spendita delle banconote false) è assorbito nel reato di cui al capo A) (acquisto/ricetto) per la natura «a fattispecie plurima» dell'art. 453 c.p. quando le condotte sono contigue e convergono sullo stesso oggetto materiale; ciò escludeva la continuazione e l'aggravante di cui all'art. 61 n.2 per il capo A). Inoltre la pronunzia di revisione ha fatto venir meno il precedente per calunnia e quindi la recidiva. Conseguentemente la Corte ha annullato la sentenza impugnata e rinviato per un nuovo esame del trattamento sanzionatorio e del bilanciamento fra aggravanti e attenuanti, avendo dichiarato l'assorbimento del capo B) nel capo A).

Norme richiamate

  • art. 61 n.5 cod. pen.

    Circostanza aggravante della "minorata difesa": può essere valorizzata anche dal solo tempo di notte, ma richiede verifica in motivazione dell'effettiva ostacolazione concreta della pubblica o privata difesa e della consapevolezza dell'agente di profittare di tale condizione

  • art. 61 n.2 cod. pen.

    Aggravante richiamata in merito alla valutazione complessiva delle circostanze; nel caso concreto esclusa in parte per effetto dell'assorbimento delle condotte e della perdita del precedente

  • art. 453 cod. pen.

    Norma a fattispecie plurima: quando più condotte tipiche si realizzano senza apprezzabile soluzione di continuità sul medesimo oggetto materiale, perdono individualità e le condotte minori sono assorbite in quella più grave

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Limiti di proponibilità dei motivi di ricorso (richiamato in ordine ai limiti formali della deduzione)

  • art. 637 cod. proc. pen.

    Procedimento di revisione: la pronunzia favorevole in revisione che assolve comporta l'esclusione del precedente penale utilizzabile ai fini della recidiva

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, art. 73

    Esempio di altra norma ritenuta a fattispecie plurima dalla giurisprudenza; richiamata per analogia nella disciplina dell'assorbimento delle condotte contigue

  • Sentenza Sez. Un. n. 40275 del 15/07/2021 (Cardellini)

    Giurisprudenza di legittimità che ha precisato i tre profili da verificare per l'art. 61 n.5: circostanza astrattamente idonea; efficacia concreta nell'ostacolare la difesa; consapevolezza dell'agente di profittare della situazione

  • Sentenza Sez. Un. n. 47127 del 24/06/2021 (Pizzone)

    Richiamata in tema di dosimetria e aumento per continuazione; ha posto elementi interpretativi sulla necessità di motivare l'aumento di pena per continuazione

Massime di principio

  • La qualificazione dell'aggravante di cui all'art. 61 n.5 (minorata difesa) richiede sempre una valutazione concreta: il tempo di notte può da solo essere idoneo, ma il giudice deve motivare come e perché la circostanza abbia effettivamente ostacolato la difesa e se l'agente ne abbia profittato
  • Quando una norma incriminatrice ha natura di fattispecie plurima (es. art. 453 c.p.), condotte contigue e convergenti sul medesimo oggetto materiale possono essere considerate una sola fattispecie e le condotte successive assorbite nella principale, escludendo il concorso e la continuazione
  • La sussistenza di precedenti penali utilizzati ai fini della recidiva può essere rimessa in dubbio da pronunce di revisione: una sentenza di revisione favorevole che annulli una condanna precedente impedisce l'uso di quel precedente per aggravare il trattamento sanzionatorio
  • Il riconoscimento di aggravanti che si sovrappongono alla valutazione teleologica propria dell'istituto della continuazione va evitato per non duplicare il medesimo criterio di valutazione; il giudice deve verificare l'eventuale inconciliabilità e motivare di conseguenza
  • Se mutano elementi essenziali (es. estinzione di reati per prescrizione, assorbimento di capi o perdita del precedente), il giudice deve operare un nuovo e motivato bilanciamento tra aggravanti e attenuanti e ricalcolare la pena evitando automatismi

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