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Cassazione Civile, Ordinanza n. 37543/2021 del 30/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (professionista)

La controversia

La controversia riguarda la pretesa dell'INPS di ottenere da una professionista iscritta all'albo, ma non alla Cassa forense, il pagamento dei contributi dovuti alla Gestione separata per l'anno 2010, in relazione all'attività libero-professionale svolta come avvocato. La Corte d'appello aveva escluso il credito contributivo ritenendo che il reddito percepito nell'anno fosse inferiore a 5.000 euro, dato considerato indice di occasionalità dell'attività, e aveva rilevato che l'INPS non aveva fornito elementi idonei a provare la natura abituale dell'attività. Con il ricorso per cassazione l'INPS ha denunciato violazione dell'art. 2, commi 26-31, L. 335/1995, dell'art. 18, commi 1 e 2, D.L. 98/2011, dell'art. 21, comma 8, L. 247/2012 e dell'art. 44, comma 2, D.L. 269/2003, sostenendo che il limite dei 5.000 euro rileva solo per il lavoro autonomo occasionale, mentre per l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata dei professionisti conta l'abitualità dell'attività; ha inoltre dedotto che la Corte territoriale avrebbe omesso di valorizzare altri indici di abitualità, come la partita IVA e il mancato inserimento del reddito tra i redditi diversi nel modello unico.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la decisione della Corte d'appello. Ha ribadito che l'iscrizione alla Gestione separata per il professionista iscritto ad albo dipende dall'esercizio abituale, anche se non esclusivo, dell'attività professionale che produca redditi non soggetti a contribuzione nella cassa di riferimento; il superamento della soglia di 5.000 euro è invece rilevante per l'attività autonoma occasionale, non per quella abituale. Nel caso concreto, la Corte territoriale aveva effettuato un apprezzamento di merito, valorizzando la modestia del reddito e l'assenza di prova contraria da parte dell'INPS, e tale giudizio non è stato scalfito in cassazione. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna dell'INPS alle spese e con ordine relativo all'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È stata invocata per dedurre violazione di legge, ma la censura è stata ritenuta inammissibilmente diretta anche a contestare la ricostruzione del fatto e la valutazione delle prove.

  • art. 380 bis c.p.c.

    Richiamato per la trattazione camerale non partecipata della causa.

  • art. 2, commi 26-31, L. 335/1995

    Norma base sull'obbligo di iscrizione alla Gestione separata; per il professionista rileva l'esercizio abituale dell'attività.

  • art. 18, commi 1 e 2, D.L. 98/2011 conv. L. 111/2011

    Richiamato come interpretazione autentica della disciplina sull'obbligo contributivo nella Gestione separata.

  • art. 21, comma 8, L. 247/2012

    Richiamato dall'INPS a sostegno dell'obbligo contributivo dei professionisti avvocati non iscritti alla Cassa forense.

  • art. 44, comma 2, D.L. 269/2003 conv. L. 326/2003

    Considerato dalla Corte come disposizione relativa al diverso caso del lavoro autonomo occasionale, non decisiva quando l'attività sia abituale.

  • art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002

    Applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1 bis, D.P.R. 115/2002

    Richiamato quale base del contributo unificato aggiuntivo collegato al rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • L'obbligo di iscrizione alla Gestione separata per il professionista iscritto ad albo o elenco dipende dall'esercizio abituale dell'attività professionale, anche se non esclusiva, e dalla produzione di redditi non soggetti a contribuzione presso la cassa di categoria.
  • La soglia di euro 5.000 assume rilievo come parametro per l'attività autonoma occasionale, ma non costituisce di per sé un limite escludente l'obbligo contributivo quando l'attività presenti caratteri di abitualità.
  • Ai fini dell'accertamento dell'abitualità possono rilevare indizi come iscrizione all'albo, apertura della partita IVA e organizzazione dell'attività; tuttavia nessuno di tali elementi è decisivo in modo automatico, dovendo il giudice di merito valutarli complessivamente.
  • La censura che, sotto veste di violazione di legge, mira in realtà a contestare la ricostruzione del fatto e la valutazione delle prove è estranea al sindacato di legittimità, salvo i limiti del vizio motivazionale deducibile nei casi consentiti.
  • La scelta degli elementi probatori ritenuti più significativi e la valutazione della loro attendibilità e concludenza spettano in via esclusiva al giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiRicorso per cassazione
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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