Sentenza del 17/12/2018 n. 2920 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Processo tributario - revocazione - identità dei fatti - apprezzamento diametralmente diverso - consegue - diversità di periodi d'imposta - non rileva.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La revocazione è stata fondata sul contrasto tra la sentenza impugnata e una precedente decisione passata in giudicato, relativa ai medesimi fatti istruttori. La questione riguarda l'interpretazione dell'art. 395, n. 5, c.p.c.: la revocazione è ammissibile quando l'eccezione di giudicato esterno non sia stata proposta davanti al giudice che ha emesso la sentenza revocanda. Se, invece, l'eccezione era stata proposta ma il giudice l'ha omessa o trascurata, il vizio deve essere fatto valere come difetto di motivazione ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c. La diversità dei periodi d'imposta non esclude di per sé la rilevanza del giudicato, quando i medesimi fatti siano stati valutati in modo diametralmente opposto.
La decisione
Dal testo emerge il principio secondo cui una sentenza può essere oggetto di revocazione quando attribuisce ai medesimi fatti istruttori, considerati nella loro oggettiva identità, una valutazione radicalmente incompatibile con quella contenuta in una precedente sentenza passata in giudicato. Il fatto che le decisioni riguardino periodi d'imposta diversi non è determinante. Non è invece configurabile la revocazione se il giudice aveva esaminato e deciso l'eccezione di giudicato; in caso di omessa considerazione dell'eccezione già proposta, il rimedio corretto è il ricorso per cassazione per vizio di motivazione. Il testo non indica il dispositivo concreto né identifica le parti, pertanto non è possibile stabilire con certezza l'esito processuale specifico.
Norme richiamate
Art. 395, n. 5, c.p.c.
La sentenza è impugnabile per revocazione se è contraria ad altra precedente avente fra le parti autorità di cosa giudicata, purché non abbia pronunciato sulla relativa eccezione.
La disposizione si applica quando l'eccezione di giudicato esterno non è stata proposta davanti al giudice che ha emesso la sentenza impugnata. La revocazione può riguardare anche sentenze relative a periodi d'imposta diversi, se esse hanno valutato in modo radicalmente opposto fatti istruttori identici.
Art. 360, n. 5, c.p.c.
Se l'eccezione di giudicato esterno è stata ritualmente proposta ma il giudice ha omesso di esaminarla, la relativa censura integra un vizio della motivazione da far valere con ricorso per cassazione, non un motivo di revocazione.
Massime di principio
- Il giudicato esterno può essere rilevante anche in controversie relative a periodi d'imposta differenti, purché vi sia identità sostanziale dei fatti decisivi e non soltanto una generica somiglianza.
- La revocazione per contrasto con un precedente giudicato opera soprattutto quando il precedente giudicato non è stato sottoposto all'esame del giudice della sentenza impugnata.
- Quando il giudicato esterno è stato eccepito nel giudizio ma non è stato considerato, il rimedio ordinario è il ricorso per cassazione per omessa o insufficiente motivazione.
- Una valutazione diametralmente opposta degli stessi fatti oggettivi può giustificare la revocazione, anche se le sentenze riguardano annualità fiscali diverse.
- Per invocare il giudicato esterno occorre dimostrare con precisione l'identità dei fatti e la portata vincolante della precedente decisione; la sola diversità o analogia delle circostanze non è sufficiente.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 17 dic 2018Sentenza del 17/12/2018 n. 113 - Comm. Trib. Prov. Asti
- Sentenza · 17 dic 2018Sentenza del 17/12/2018 n. 471 - Comm. Trib. Prov. Savona
- Sentenza · 17 dic 2018Sentenza del 17/12/2018 n. 472 - Comm. Trib. Prov. Savona
- Sentenza · 17 dic 2018Sentenza del 17/12/2018 n. 485 - Comm. Trib. Prov. Savona
- Sentenza · 17 dic 2018Sentenza del 17/12/2018 n. 492 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria
- Sentenza · 17 dic 2018Sentenza del 17/12/2018 n. 776 - Comm. Trib. Reg. per il Molise
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →