Sentenza n. 5606/2026 - Napoli, Sezione 8
Per l’Ottemperanza alla Sentenza definitiva, passata in cosa giudicata, n.801/2024 emessa dal Tribunale di Benevento, sezione Lavoro, Giudice Dott.ssa Marina Campidoglio del 20-09-2024 pubblicata in pari data, nel procedimento iscritto al n.608/2024 R.G.L
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inadempimento del Ministero all'obbligo di dare esecuzione alla sentenza definitiva del Tribunale di Benevento, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla carta elettronica del docente per cinque anni scolastici
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l’attuazione della sentenza del Tribunale di Benevento, Sezione Lavoro, n. 801/2024, pubblicata il 20 settembre 2024 e passata in giudicato, che le aveva riconosciuto il beneficio della carta elettronica del docente, pari a € 500 annui per cinque anni scolastici, per complessivi € 2.500. Ha dedotto che il Ministero non aveva impugnato la sentenza né vi aveva dato esecuzione; la notificazione del titolo era stata effettuata il 24 settembre 2024 e risultava decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Ha chiesto l’adempimento, gli accessori di legge e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia, nonché le astreintes.
La decisione
Il ricorso per ottemperanza è accolto nei limiti indicati in motivazione. Il TAR ha verificato la proponibilità dell’azione ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., il rispetto dei termini processuali e la rituale notificazione del titolo, nonché l’inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni. Poiché non era stata fornita prova dell’adempimento, ha dichiarato l’obbligo del Ministero di eseguire integralmente il giudicato entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Se è decorso il termine di due anni previsto dal giudice ordinario per la fruizione del beneficio, il Ministero deve comunque erogarne il controvalore pecuniario, con interessi legali fino al soddisfo: l’inerzia dell’amministrazione non può pregiudicare la ricorrente né consentire al Ministero di sottrarsi all’obbligo. È stato nominato sin d’ora commissario ad acta, senza compenso, con facoltà di delega; questi dovrà, se necessario, reperire o allocare le somme in bilancio e curare le fasi di impegno, liquidazione e pagamento, non potendo la mancanza di stanziamenti o di cassa giustificare l’inottemperanza. È stata respinta la domanda di astreintes, ritenuta non equa anche in considerazione del tempo trascorso dal passaggio in giudicato. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in € 500 oltre accessori, con distrazione al difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Ai sensi dell’art. 112 comma 2 c.p.a. “L'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione: a) delle sentenze del giudice amministrativo passate in giudicato; b) delle sentenze esecutive e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice amministrativo; c) delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato; d) delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati per i quali non sia previsto il rimedio dell'ottemperanza, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi alla decisione; e) dei lodi arbitrali esecutivi divenuti inoppugnabili al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato”.
L’azione di ottemperanza è esperibile per ottenere che la pubblica amministrazione si conformi al giudicato del giudice ordinario, limitatamente al caso deciso. Il TAR ha applicato tale previsione alla sentenza definitiva del giudice del lavoro che riconosceva il beneficio della carta elettronica del docente.
art. 114, comma 1, c.p.a.
Risulta rispettato tanto il termine di cui all'art. 114, comma 1, cod. proc. amm., trattandosi di azione di ottemperanza, quanto quello di cui all'art. 87, comma 2, lett. d), e 3 del medesimo codice.
Il TAR ha ritenuto rispettato il termine processuale per proporre l’azione di ottemperanza.
art. 87, comma 2, lett. d), e comma 3, c.p.a.
Risulta rispettato tanto il termine di cui all'art. 114, comma 1, cod. proc. amm., trattandosi di azione di ottemperanza, quanto quello di cui all'art. 87, comma 2, lett. d), e 3 del medesimo codice.
Il TAR ha ritenuto rispettato anche il termine previsto per il rito camerale applicabile al giudizio di ottemperanza.
art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
Inoltre, è decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo previsto per le esecuzioni forzate nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, convertito con modificazioni nella legge n. 30/1997.
L’esperimento dell’ottemperanza è stato valutato dopo l’inutile decorso dei 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, termine dilatorio previsto per le esecuzioni forzate contro le pubbliche amministrazioni.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
Con ricorso notificato in data 10.2.2026 e depositato in data 17.02.2026 l’istante agisce in ottemperanza ai sensi dell’art. 112 comma 2 lett. c) del c.p.a., per conseguire l’attuazione della sentenza in epigrafe contenente l’accertamento del diritto ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la c.d. “carta elettronica del docente” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015 per n. 5 anni scolastici, per un totale di € 2.500,00.
La disposizione è richiamata quale base normativa del beneficio economico annuale di € 500 per l’aggiornamento e la formazione del personale docente; nel caso concreto il diritto era già stato accertato dal giudicato da eseguire.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l’adempimento, da parte della pubblica amministrazione, degli obblighi derivanti da una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, nei limiti del caso deciso.
- Quando l’amministrazione non prova di avere adempiuto al giudicato, il giudice dell’ottemperanza può fissare un termine per l’esecuzione e nominare sin da subito un commissario ad acta per il caso di persistente inerzia.
- Se l’amministrazione, con la propria inerzia, ha impedito la fruizione entro il termine stabilito di un beneficio riconosciuto dal giudicato, deve comunque corrisponderne il controvalore pecuniario, oltre agli interessi legali fino al soddisfo, quando l’obbligazione è fungibile; l’amministrazione non può avvantaggiarsi del proprio inadempimento.
- La mancanza di stanziamenti o di disponibilità di cassa non costituisce legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato; il commissario ad acta deve adottare le iniziative necessarie a rendere possibile il pagamento.
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