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Cassazione Penale, Ordinanza n. 10607/2025 del 17/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, rilevando che la sentenza di merito aveva fornito una motivazione in fatto immune da vizi logici sui punti contestati.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ricorreva avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna di primo grado per il reato di rissa. Con il primo motivo lamentava il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., assumendo che la motivazione sul punto fosse viziata. Con il secondo motivo denunciava violazione di legge in relazione alla mancata esclusione della recidiva ex art. 99 c.p. Con il terzo motivo deduceva violazione di legge e carenza di motivazione circa il diniego delle circostanze attenuanti generiche e la determinazione della pena. La Corte ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato, perché la motivazione della sentenza impugnata sulla sussistenza del fatto e sull'intensità del dolo era corretta e non illogica. Gli altri motivi sono stati reputati non specifici e meramente reiterativi delle doglianze già proposte in appello, puntualmente disattese dal giudice di merito, sicché non integravano una critica argomentata alla decisione impugnata.

Norme richiamate

  • art. 588 c.p.

    Norma incriminatrice posta a base della condanna confermata in appello e del ricorso in cassazione.

  • art. 131-bis c.p.

    La Corte ribadisce che il diniego della particolare tenuità del fatto è insindacabile se sorretto da motivazione logica e coerente, qui fondata sulla sussistenza del fatto e sull'intensità del dolo.

  • art. 99 c.p.

    La censura sulla recidiva è stata ritenuta non specifica perché riproduttiva delle doglianze già respinte in appello.

  • art. 62-bis c.p.

    Le attenuanti generiche possono essere negate con motivazione puntuale; nel caso concreto il motivo è stato dichiarato apparente perché meramente reiterativo.

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso per cassazione deve contenere una critica argomentata e specifica alla sentenza impugnata; la mera riproposizione delle doglianze già formulate in appello non soddisfa il requisito di specificità e può rendere il ricorso inammissibile.
  • Il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è legittimo quando il giudice di merito lo sorregga con una motivazione non illogica, che valorizzi la concreta gravità del fatto e l'intensità del dolo.
  • Le censure relative a recidiva, attenuanti generiche e dosimetria della pena devono confrontarsi con la motivazione del giudice di merito; se si limitano a reiterare argomenti già disattesi, sono considerate apparenti e non idonee a fondare l'impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieCause di non punibilitàCircostanze del reatoPena e commisurazioneImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fattoRecidiva

Testo integrale

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