Sentenza n. 18/2026 - Bologna, Sezione 1
per l'annullamento -del provvedimento emesso in data 09/02/23 – notificato in data 07.05.2025 – con il quale il Questore della Provincia di Ferrara ha decretato la revoca del permesso di soggiorno per soggiornanti lungo periodo n. -OMISSIS- rilasciato il 19/11/10, nonché l’annullamento di tutti gli atti presupposti, consequenziali e, comunque connessi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca del permesso UE per soggiornanti di lungo periodo e rigetto della domanda di aggiornamento
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui la Questura di Ferrara aveva respinto la domanda di aggiornamento e contestualmente revocato il permesso UE per soggiornanti di lungo periodo, fondando la decisione su una sentenza del Tribunale di Ferrara che lo aveva condannato a sette anni e sei mesi di reclusione per i reati di cui agli artt. 81, 609-bis, 609-ter, nn. 1 e 5-quater, e 572 c.p., commessi ai danni della coniuge. Ha dedotto l’erronea applicazione degli artt. 4, comma 3, 5, comma 5, e 18-bis del testo unico immigrazione, nonché carenza di istruttoria e illegittimo esercizio della discrezionalità amministrativa. In particolare, ha evidenziato che la sentenza di condanna posta a fondamento della revoca era stata riformata dalla Corte d’appello di Bologna, che lo aveva assolto con la formula “perché il fatto non sussiste”. Secondo il ricorrente, tale sopravvenienza escludeva il presupposto della revoca e imponeva una nuova valutazione della sua posizione.
La decisione
Il ricorso è stato accolto. Il TAR ha rilevato che l’unico elemento posto a fondamento della revoca era la sentenza di condanna del Tribunale di Ferrara, successivamente riformata dalla Corte d’appello di Bologna con assoluzione perché il fatto non sussiste. Il Tribunale aveva già disposto in sede cautelare il riesame della posizione alla luce dell’assoluzione, ma l’Amministrazione non aveva effettuato tale riesame e si era limitata a ribadire la correttezza dell’atto sulla base della sentenza di condanna, senza confrontarsi con la decisione d’appello. Venuto meno l’unico presupposto dell’atto, il provvedimento di revoca è risultato privo di fondamento ed è stato annullato. Le spese di giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
art. 4, comma 3, d.lgs. 286/1998
La disposizione è richiamata tra le norme la cui erronea applicazione è stata dedotta con riferimento alla revoca del titolo di soggiorno, ma il testo non espone una specifica interpretazione autonoma.
art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998
La disposizione è richiamata tra le norme applicabili alla posizione dello straniero, senza una specifica interpretazione autonoma nel decisum.
art. 18-bis d.lgs. 286/1998
La disposizione è richiamata tra i parametri normativi dedotti dal ricorrente, senza una specifica interpretazione autonoma nel decisum.
artt. 81, 609-bis, 609-ter, nn. 1 e 5-quater, e 572 c.p.
Le norme penali identificano i reati per i quali era intervenuta la sentenza di condanna posta a fondamento del provvedimento amministrativo; tale condanna è stata successivamente riformata con assoluzione perché il fatto non sussiste.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
La norma è richiamata quale base per l’oscuramento delle generalità del ricorrente a tutela dei suoi diritti e della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Le disposizioni sono richiamate, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, quale fondamento dell’oscuramento delle generalità del ricorrente.
Massime di principio
- Quando un provvedimento di revoca del permesso di soggiorno è fondato esclusivamente su una sentenza penale di condanna successivamente riformata con assoluzione perché il fatto non sussiste, viene meno il presupposto sostanziale dell’atto amministrativo e la revoca deve essere annullata, salvo l’esistenza di ulteriori autonomi elementi posti a fondamento della decisione.
- L’Amministrazione, venuta a conoscenza di una sentenza d’appello che assolve lo straniero rispetto ai fatti posti a base della revoca del permesso di soggiorno, deve riesaminare concretamente la posizione complessiva dell’interessato e non può limitarsi a ribadire l’originaria decisione sulla base della condanna riformata.
- Il mancato riesame imposto dal giudice amministrativo cautelare, a fronte della sopravvenuta assoluzione penale, determina l’illegittimità della persistente revoca quando la condanna riformata costituiva l’unico presupposto dell’atto.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 9 gen 2026Sentenza n. 36/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 9 gen 2026Sentenza n. 37/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 9 gen 2026Sentenza n. 38/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 9 gen 2026Sentenza n. 6/2026 - Torino, Sezione 2
- Sentenza · 9 gen 2026Sentenza n. 50/2026 - Salerno, Sezione 2
- Sentenza · 9 gen 2026Sentenza n. 51/2026 - Salerno, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →