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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31679/2021 del 04/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2008, con cui l'Amministrazione finanziaria ha recuperato l'imposta unica sui giochi e sulle scommesse nei confronti del titolare di una ditta individuale che operava come centro trasmissione dati per conto di un bookmaker estero privo di concessione. Secondo l'Ufficio, sulla base di un accesso nei locali dell'agenzia di scommesse, l'attività non si sarebbe limitata alla mera trasmissione di dati al bookmaker, ma avrebbe comportato anche la raccolta delle scommesse e il pagamento delle vincite ai giocatori, con conseguente assimilazione del CTD a una ricevitoria/gestione per conto terzi. Il contribuente aveva impugnato l'atto, ma il ricorso era stato rigettato sia in primo che in secondo grado. In cassazione venivano proposti nove motivi, ma dal testo traspare soprattutto che la ricorrente insisteva per la trattazione in pubblica udienza o per la remissione alla pubblica udienza; l'Agenzia resisteva con controricorso. In seguito, alla luce delle sopravvenute pronunce della Corte costituzionale e della Corte di giustizia dell'Unione europea, l'Agenzia ha documentato l'annullamento in autotutela dell'accertamento relativo alla posizione del ricevitore per l'anno 2008 e il contribuente si è associato alla richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere.

La decisione

La Corte ha preliminarmente disatteso l'istanza di trattazione in pubblica udienza, ritenendo legittima la decisione in camera di consiglio perché la questione era già consolidata in giurisprudenza e non richiedeva una pronuncia nomofilattica. Nel merito, ha dichiarato la cessazione della materia del contendere limitatamente alle pretese impositive relative all'anno 2008, dato il sopravvenuto annullamento in autotutela dell'avviso di accertamento dopo gli interventi della Corte costituzionale e della Corte di giustizia. Ha inoltre disposto la compensazione delle spese di lite e ha dato atto che, in presenza di cessazione della materia del contendere per intervenuto sgravio, non sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • d.lgs. 23 dicembre 1998, n. 504

    imposta unica prevista dal decreto

    è la base normativa del recupero impositivo contestato relativo alle scommesse per l'anno d'imposta 2008.

  • art. 1, comma 66, L. n. 220/2010

    il giudice d'appello aveva ritenuto il CTD assimilabile a tale fattispecie, indipendentemente dall'assenza di poteri di ingerenza sulle condizioni delle scommesse.

  • art. 6 CEDU

    principio di pubblicità dell'udienza

    la Corte ribadisce che il principio non è assoluto e può essere derogato in presenza di particolari ragioni giustificative obiettive e razionali.

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    ulteriore importo a titolo di contributo unificato

    la Corte esclude che, in caso di cessazione della materia del contendere per intervenuto sgravio, sussistano i presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo.

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-bis

    contributo unificato dovuto per il ricorso

    viene richiamato solo per il meccanismo dell'ulteriore importo, escluso nel caso concreto.

Massime di principio

  • Il procedimento in camera di consiglio può essere legittimamente mantenuto quando la questione di diritto sia già consolidata in giurisprudenza e non presenti una particolare rilevanza nomofilattica o complessità.
  • Il principio di pubblicità dell'udienza non ha carattere assoluto e può essere derogato sulla base di ragioni obiettive e razionali, specie quando le parti abbiano già potuto esporre compiutamente le proprie osservazioni per iscritto.
  • Quando l'Amministrazione annulla in autotutela l'atto impositivo a seguito di sopravvenuti interventi della Corte costituzionale o della Corte di giustizia, e le parti convergono su tale esito, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
  • In presenza di cessazione della materia del contendere per sgravio o annullamento dell'atto, le spese possono essere compensate e non è dovuto l'ulteriore importo del contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioSpese di liteImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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