Sentenza n. 5426/2026 - Roma, Sezione 4Q
per l'annullamento previa adozione idonea misura cautelare del provvedimento MASAF-PEMAC IV prot. n. 0582063 del 29/10/2025, notificato in pari data, con cui è stata comunicata l’archiviazione dell’istanza di ammissione relativa al contributo per arresto definitivo dell’attività di pesca di cui al del D.D. n. 319453/2024, presentata dalla ricorrente in data 04/09/2024 per M/P GIORGIA UE n. 10204, nonchè dell’avviso di avvio del procedimento di archiviazione prot. n. 0367148 /2025 e di ogni altro atto preordinato, presupposto, connesso e conseguente anche non conosciuto, che incida sfavorevolmente sulla posizione giuridica della ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. La decisione è stata motivata dalla dichiarazione della ricorrente e dal fatto che, con una precedente pronuncia camerale del 21 gennaio 2026, era già stata dichiarata l’improcedibilità della domanda relativa al provvedimento di rigetto del contributo. Le spese di lite sono state compensate in ragione dell’andamento del giudizio.
Atto impugnato: provvedimento ministeriale di archiviazione/rigetto dell'istanza di ammissione al contributo per l'arresto definitivo dell'attività di pesca e silenzio sull'istanza di accesso ai documenti amministrativi
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato il provvedimento ministeriale del 29 ottobre 2025, con cui era stata comunicata l'archiviazione o il rigetto della domanda di contributo relativa all'arresto definitivo dell'attività di pesca del motopeschereccio indicato in ricorso. Sono stati inoltre impugnati l'avviso di avvio del procedimento di archiviazione, gli atti presupposti e conseguenti e il silenzio formatosi sull'istanza di accesso ai documenti amministrativi presentata il 2 dicembre 2025. Nel corso del giudizio, la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla prosecuzione, poiché, successivamente alla proposizione del ricorso, la stessa Sezione aveva già dichiarato improcedibile il ricorso nella parte relativa all’impugnazione del provvedimento di rigetto del contributo.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
La sentenza è stata pronunciata in forma semplificata, previa audizione delle parti in camera di consiglio.
Massime di principio
- Il ricorso amministrativo è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando, nel corso del giudizio, viene meno l’utilità concreta e attuale della decisione richiesta, anche in ragione dell’intervenuta definizione della medesima controversia con altra pronuncia giurisdizionale.
- La dichiarazione della parte ricorrente di sopravvenuta carenza di interesse, ove coerente con l’intervenuta definizione della questione sostanziale oggetto di giudizio, giustifica la declaratoria di improcedibilità del ricorso.
Come è indicizzato
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