Sentenza n. 11455/2026 - Roma, Sezione 1
per l'annullamento - del provvedimento n. 31385 del 26.11.2024 con cui l’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha accertato che Hera ha violato l’art. 3, lettera a), della legge 287/90 e le ha irrogato una sanzione pecuniaria; - di ogni altro provvedimento, atto o comportamento presupposto, consequenziale o comunque connesso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento AGCM che ha accertato un abuso di posizione dominante mediante applicazione di prezzi ingiustificatamente gravosi nel servizio di teleriscaldamento e ha irrogato una sanzione di euro 1.984.736,00
Esito
Favorevole al resistente (autorità indipendente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’impresa ha impugnato il provvedimento sanzionatorio deducendo, con il primo motivo, violazione e falsa applicazione dell’art. 3, lett. a), l. 287/1990, errore nei presupposti, difetto di istruttoria, travisamento, illogicità manifesta e difetto di motivazione. Ha sostenuto che l’AGCM non avrebbe adeguatamente considerato il contesto normativo e regolamentare del teleriscaldamento, la prassi del settore e l’utilizzo della metodologia del “costo evitato”, nonché il legittimo affidamento riposto nella sua legittimità. Ha inoltre dedotto che l’aumento delle tariffe nel 2022 sarebbe derivato dall’imprevedibile incremento del prezzo del gas e che sarebbero state adottate misure correttive, tra cui riduzioni tariffarie, potenziamento del bonus teleriscaldamento, introduzione della tariffa GEO e un cap al calore geotermico. Con il secondo motivo ha contestato l’analisi dell’eccessività e dell’iniquità dei prezzi, censurando in particolare l’esclusione dei costi delle coperture finanziarie, il valore del WACC e le soglie utilizzate dall’AGCM. Con il terzo motivo, subordinato, ha dedotto l’erronea e sproporzionata quantificazione della sanzione, lamentando la mancata valorizzazione delle iniziative mitigatrici, del ruolo del Comune e della prassi tariffaria consolidata.
La decisione
Il TAR ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto corretta la qualificazione della condotta come abuso di posizione dominante da sfruttamento ai sensi dell’art. 3, lett. a), l. 287/1990. In materia di prezzi eccessivi, ha richiamato il test in due fasi: verifica dell’eccessiva sproporzione tra prezzo e costi e successivo accertamento dell’iniquità del prezzo, in assoluto o rispetto a prodotti concorrenti; i due criteri della seconda fase sono alternativi. L’AGCM ha correttamente distinto la metodologia del “costo evitato”, non illegittima in sé, dagli effetti distorsivi prodotti dalla sua applicazione a una rete alimentata prevalentemente da fonti geotermiche e da rifiuti, con un apporto minimo del gas naturale, in un periodo di forte aumento del prezzo del gas. L’assenza di adeguati correttivi ha trasferito sugli utenti aumenti non correlati ai costi effettivi di produzione. Non è stato riconosciuto alcun legittimo affidamento, poiché la specifica criticità della rete di Ferrara era conoscibile dall’operatore e la conformità della formula ad altre discipline o prassi settoriali non esclude l’abusività sotto il profilo antitrust. L’abuso ha natura oggettiva e non richiede la prova dell’intento anticoncorrenziale o della malafede. Le misure adottate dall’impresa, inclusa la tariffa GEO, sono state considerate solo parzialmente mitigatrici: la tariffa, fissata a un livello superiore al costo del calore geotermico, non ha ricondotto il prezzo alla struttura dei costi e ha prodotto benefici negoziali per l’impresa, tra cui l’allungamento della concessione e la riduzione del canone. È stata inoltre ritenuta corretta la delimitazione dell’analisi al mercato rilevante della rete di Ferrara, senza compensare l’abuso con eventuali benefici arrecati agli utenti di altre reti. L’analisi economica dell’AGCM è stata giudicata approfondita e attendibile, perché basata su più metodologie e scenari: confronto tra RONA e WACC, confronto cost-plus, capitale storico e rivalutato, analisi dei mark-up e comparazione con tariffe di altri operatori. È stata ritenuta legittima l’esclusione dei costi delle coperture finanziarie dal cost-plus, trattandosi di strumenti di gestione del rischio e di una scelta finanziaria dell’impresa, non di costi intrinsecamente connessi all’erogazione del servizio; tali costi avrebbero altrimenti gonfiato artificialmente la base di calcolo. Anche considerando le coperture, l’AGCM aveva comunque rilevato margini indicativi di eccessività. La quantificazione della sanzione è stata confermata: l’AGCM aveva applicato una riduzione del 10% per le misure mitigatrici e aveva motivato gravità, durata e importo secondo le linee guida e l’art. 15 l. 287/1990. Le spese sono state poste a carico dell’impresa ricorrente, nella misura di euro 3.000,00 per ciascuna parte resistente, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 3, lett. a), l. 287/1990
è vietato: a) imporre direttamente o indirettamente prezzi di acquisto, di vendita o altre condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose
La disposizione vieta l’abuso di posizione dominante da sfruttamento mediante imposizione di prezzi o condizioni contrattuali ingiustificatamente gravosi. L’abuso è valutato oggettivamente e non richiede la prova dell’intento anticoncorrenziale o della malafede.
art. 15, comma 1, l. 287/1990
Costituisce la base normativa per l’irrogazione e la quantificazione della sanzione antitrust, esercitata dall’AGCM secondo i criteri motivati nel provvedimento e nelle relative linee guida.
art. 11 l. 689/1981
È richiamato quale parametro per la quantificazione della sanzione amministrativa pecuniaria, insieme all’art. 15 l. 287/1990.
art. 102, lett. a), TFUE
La giurisprudenza europea richiamata utilizza la disposizione come parametro interpretativo dell’abuso di posizione dominante consistente nell’imposizione di prezzi di acquisto o vendita non equi.
art. 25152 delibera AGCM 22 ottobre 2014
Le linee guida sono state applicate dall’AGCM per motivare i criteri di quantificazione della sanzione.
Massime di principio
- Per accertare un abuso di posizione dominante mediante prezzi eccessivi occorre verificare, in una prima fase, l’esistenza di una sproporzione significativa tra prezzo e costi o tra prezzo praticato e prezzo ipotizzabile in condizioni di concorrenza; in una seconda fase occorre accertare l’iniquità del prezzo in assoluto oppure rispetto a prodotti o servizi concorrenti, essendo sufficienti alternativamente uno dei due criteri di iniquità.
- La metodologia di determinazione del prezzo basata sul “costo evitato” non è illecita in astratto, ma la sua applicazione può integrare abuso di posizione dominante quando, in una rete alimentata prevalentemente da fonti diverse dal gas naturale, trasferisca agli utenti gli aumenti del prezzo del gas senza adeguati meccanismi correttivi e senza una ragionevole relazione con i costi effettivi del servizio.
- La conformità di una condotta a una disciplina settoriale, a una prassi di mercato o a una regolazione non antitrust non esclude che la medesima condotta possa essere qualificata come abuso di posizione dominante alla luce degli effetti anticoncorrenziali concretamente prodotti.
- L’abuso di posizione dominante ha natura oggettiva: per la sua configurazione non è necessario dimostrare l’intento anticoncorrenziale, la volontarietà dell’abuso o la malafede dell’impresa.
- Nel calcolo cost-plus diretto a verificare l’eccessività dei prezzi possono essere esclusi i costi di strumenti finanziari destinati a gestire il rischio derivante da una formula tariffaria liberamente scelta dall’impresa, quando tali costi non siano intrinsecamente connessi alla produzione del servizio e la loro inclusione alteri artificialmente il confronto tra costi e ricavi.
- Le misure adottate dall’impresa dominante dopo o durante la condotta abusiva possono incidere sulla quantificazione della sanzione e sulla durata dell’infrazione, ma non eliminano l’abuso se non rendono effettivamente il prezzo coerente con la struttura dei costi e non rimuovono gli effetti anticoncorrenziali.
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