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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24597/2024 del 21/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza del 19/12/2023 con cui il Tribunale di Milano ha rigettato l'istanza di riesame volta a revocare o mitigare la misura della custodia cautelare. Il ricorrente contestava principalmente: (i) l'utilizzabilità delle chat acquisite tramite Ordine Europeo di Indagine (OEI) e trasferite già decriptate dall'autorità estera (Sky Ecc), segnalando mancanza di verifiche sulle modalità di decriptazione e di identificazione degli utilizzatori dei criptofonini; (ii) la mancata ostensione da parte del PM di atti e modalità operative della indagine che avrebbero consentito di verificare la regolarità delle intercettazioni; (iii) l'insussistenza della gravità indiziaria rispetto all'accusa di partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 74 d.P.R. 309/1990) e rispetto ai singoli reati di droga e armi, in presenza soprattutto di conversazioni e senza sequestri materiali di sostanze/armi; (iv) la non superabilità della presunzione di pericolosità prevista dall'art. 275, comma 3, c.p.p.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato in tutte le sue parti. Il Tribunale della Cassazione ha ritenuto legittima l'acquisizione delle chat tramite OEI secondo il d.lgs. n.108/2017 e conforme ai principi della direttiva 2014/41/UE, richiamando le indicazioni delle Sezioni Unite che qualificano il trasferimento di dati già decriptati dall'autorità estera come acquisizione di atti ai sensi dell'art. 270 c.p.p. Sul punto è stata affermata la presunzione di correttezza dell'operato dell'autorità estera e la necessità che la difesa allegasse concrete prove di violazioni per superare tale presunzione; il ricorrente non ha dimostrato un pregiudizio specifico né indicato travisamenti concreti del contenuto delle chat. Quanto alla gravità indiziaria, la Corte ha ritenuto congrua e analitica la motivazione del Tribunale del riesame che ha valorizzato chat, captazioni, servizi di osservazione e attività di monitoraggio per ricostruire la partecipazione del Manglaviti all'organizzazione (ruolo di collaboratore/"braccio destro" di Palermo Piero) e per singole cessioni di stupefacente e reati in tema di armi. È stata confermata l'operatività della presunzione di cui all'art. 275, comma 3 c.p.p.; la custodia cautelare è quindi rimasta confermata. Seguono condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • d.lgs. 21 giugno 2017, n. 108 (attuazione direttiva 2014/41/UE - Ordine europeo di indagine)

    La Corte ha ritenuto che l'acquisizione tramite OEI rientra nella procedura regolata dal d.lgs. 108/2017 e che il materiale già decriptato dall'autorità straniera può essere acquisito dall'autorità italiana come "atti" ai fini dell'art. 270 c.p.p., presupponendo la conformità delle modalità di acquisizione nello Stato di esecuzione salvo prova contraria.

  • Direttiva 2014/41/UE (art. 6, comma 1, lett. b))

    Richiamata per il principio secondo cui l'OEI può essere emesso quando l'atto richiesto avrebbe potuto essere disposto alle stesse condizioni in un caso interno analogo; la Corte ha ritenuto rispettato tale criterio nel caso di dati già acquisiti e decriptati all'estero.

  • art. 270 c.p.p.

    La Corte ha qualificato l'OEI che trasferisce risultati di intercettazioni su piattaforme criptate, già decriptati all'estero, come acquisizione di atti di procedimento ai sensi dell'art. 270 c.p.p., con conseguente applicazione delle regole probatorie connesse.

  • art. 275, comma 3 c.p.p.

    La presunzione relativa di pericolosità posta dall'art. 275, comma 3 è stata ritenuta operativa e non superata: non è stato ritenuto sufficiente il mero decorso del tempo o elementi generici contrari per escludere la sussistenza delle esigenze cautelari.

  • art. 274, lett. c) c.p.p.

    Richiamato in relazione all'esigenza cautelare legata al rischio concreto e attuale di reiterazione di reati della stessa specie.

  • artt. 73 e 74 d.P.R. 309/1990

    Gli articoli relativi ai reati in materia di stupefacenti sono il fondamento delle contestazioni; la Corte ha ritenuto sufficiente la gravità indiziaria alla luce delle intercettazioni e degli accertamenti collegati.

  • artt. 191, 266-bis, 267, 268 c.p.p. (citate dal ricorrente)

    Norme processuali richiamate dal ricorrente a sostegno dell'eccezione di nullità/inutilizzabilità; la Corte ha ritenuto che la difesa non abbia dimostrato il concreto pregiudizio o la violazione delle modalità che avrebbe determinato inutilizzabilità, né l'assenza dei presupposti per l'OEI.

  • art. 78 disp. att. c.p.p. (richiamato in dottrina/giurisprudenza)

    Richiamato nel quadro delle norme interne che regolano la natura degli atti acquisibili e dei corrispondenti rimedi, come elemento interpretativo connesso alla qualificazione degli atti provenienti dall'estero.

Massime di principio

  • La trasmissione all'Italia, tramite OEI, di dati già decriptati dall'autorità estera è in linea di principio utilizzabile se rientra nelle previsioni del d.lgs. 108/2017 e della direttiva 2014/41/UE; spetta alla difesa fornire prove concrete di violazioni per superare la presunzione di regolarità dell'autorità estera.
  • Per ottenere l'inutilizzabilità di materiale acquisito all'estero è necessario indicare con precisione quale concreto pregiudizio al diritto di difesa si è subito e dimostrare in che punto il contenuto è stato travisato o alterato; mere deduzioni astratte o generiche non sono sufficienti.
  • Quando l'accusa si basa su conversazioni intercettate e su attività di osservazione/monitoraggio, la gravità indiziaria può risultare comunque sussistente anche in assenza di sequestri materiali, purché vi siano elementi di corroborazione (ritualità delle cessioni, ruoli ricostruiti, ripetitività e contesto investigativo).
  • La presunzione relativa di pericolosità ex art. 275, comma 3 c.p.p. può essere applicata e difficilmente superata con argomentazioni generiche; la difesa deve produrre elementi specifici e concreti per confutarla (es. prova di stabile inserimento sociale, inesistenza di contatti, ecc.).
  • Se si contesta la corretta identificazione degli utilizzatori di dispositivi criptati, è necessario cercare documentazione e certificazioni procedurali dall'autorità estera o produrre elementi tecnici probanti in grado di mettere in dubbio l'attribuzione, poiché il giudice italiano presume l'adempimento delle regole nello Stato di esecuzione salvo prova contraria.

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