Cassazione Civile, Ordinanza n. 21034/2022 del 01/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte vittoriosa)
La controversia
La ricorrente ha impugnato per cassazione, ai sensi dell'art. 288, comma 4, c.p.c., la sentenza della Corte d'appello di Roma e la successiva ordinanza di correzione dell'errore materiale che non aveva disposto la distrazione delle spese in favore del difensore antistatario della parte vittoriosa. Ha articolato due motivi: con il primo ha dedotto, formalmente come omesso esame di un fatto decisivo, un vizio di omessa pronuncia, sostenendo di avere eccepito nel procedimento la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti della parte vittoriosa e che la Corte d'appello non si fosse pronunciata su tale eccezione; con il secondo ha denunciato la nullità della sentenza per vizio di motivazione, lamentando che l'ordinanza non spiegasse perché ritenesse irrilevante il pignoramento, ad iniziativa di AGER, di tutte le somme dovute e debende dalla ricorrente alla parte vittoriosa. L'intimato non ha svolto difese.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza, perché il ricorso non riproduceva il contenuto dell'eccezione asseritamente sollevata, in violazione dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato, poiché la Corte d'appello aveva espressamente spiegato che il pignoramento dedotto era inconducente ai fini della decisione e non precludeva il diritto della parte istante di ottenere la correzione dell'errore materiale nella sentenza. Nulla sulle spese per mancata costituzione dell'intimato. È stato inoltre dichiarato, ove dovuto, l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 288, comma 4, c.p.c.
ai fini della sua cassazione
la ricorrente ha invocato la cassazione dell'ordinanza di correzione dell'errore materiale ai sensi della norma processuale richiamata.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
non riproducendo il motivo l'eccezione asseritamente sollevata
il motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza, poiché mancava la riproduzione del contenuto dell'eccezione dedotta.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento ... dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
in caso di rigetto del ricorso, ove dovuto, sussiste l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione che deduce un'omessa pronuncia deve rispettare l'onere di autosufficienza, riportando in modo specifico il contenuto dell'eccezione o questione asseritamente non esaminata.
- La censura di omessa pronuncia non può essere utilmente proposta se dal ricorso non è possibile verificare, senza accesso agli atti, quale fosse il preciso oggetto dell'eccezione dedotta in sede di merito.
- La motivazione è sufficiente quando il giudice di merito affronta espressamente il punto controverso e ne afferma l'irrilevanza o inconducenza rispetto alla decisione.
- Fatti estranei al thema decidendum, come vicende esecutive successive o parallele, non impediscono di per sé la correzione di un errore materiale della sentenza se non incidono sul presupposto oggetto del procedimento di correzione.
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